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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23633/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per gestione illecita di rifiuti (art. 110 c.p. e art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006). I motivi di appello principali sono: (1) nullità per omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e notifiche errate ad altro difensore; (2) richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, con dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Adolfo a favore di Nicola perché rese in assenza del difensore (richiamo all'art. 63 c.p.p.). Nicola ha poi depositato memoria con motivi nuovi ribadendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Irno Adolfo per estinzione del reato per morte dell'imputato. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Irno Nicola per genericità e insufficiente confronto con le motivazioni della decisione di merito; ha ritenuto tardiva e non tempestivamente sollevata la questione dell'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Ha affermato altresì che, ove le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria siano autoaccusatorie, sono inutilizzabili contro il dichiarante ma possono essere utilizzate nei confronti di terzi. Per l'inammissibilità del ricorso di Nicola sono state poste a suo carico le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma usata per configurare la partecipazione al reato (concorso), ossia la pluralità di soggetti nella commissione del delitto.

  • art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006

    Norma sostanziale che incrimina l'illecita gestione di rifiuti speciali pericolosi e non: base della contestazione penale per deposito, trasporto e accumulo non autorizzati.

  • art. 315-bis c.p.p.

    Riferito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini: la corte ha rilevato che la nullità per omessa notifica va eccepita nei termini previsti e che, secondo giurisprudenza citata, tale nullità rientra nelle nullità generali a regime intermedio e può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma qui la questione non è stata tempestivamente sollevata.

  • art. 63 c.p.p.

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria: la Corte ha ribadito che le dichiarazioni autoindizianti non possono essere utilizzate contro chi le ha rese ma possono essere utilizzate contro terzi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita la trattazione dei motivi in cassazione ai soli aspetti strettamente necessari per la motivazione; la Corte ha richiamato tale principio nella valutazione dei motivi e della loro esposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorso inammissibile: onere delle spese e possibilità di condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata qui a carico di Nicola.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire criteri di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e per la quantificazione equitativa della somma da versare quando non si ravvisano elementi di colpa grave.

Massime di principio

  • La nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini deve essere eccepita tempestivamente: rientra tra le nullità generali a regime intermedio e può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; se non sollevata nei termini può essere ininfluente in sede di cassazione.
  • Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che sono autoaccusatorie sono inutilizzabili nei confronti del dichiarante, ma possono essere utilizzate contro terzi; per contestarne l'utilizzabilità è importante specificare se le dichiarazioni furono spontanee o estorte e se sono state decisive per la condanna.
  • Il ricorso in Cassazione deve essere specifico e confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata: motivi generici o che non incidono sulle argomentazioni del giudice di merito sono dichiarati inammissibili.
  • La morte dell'imputato estingue il reato, determinando l'annullamento della sentenza senza rinvio nei confronti del deceduto; ciò è indipendente dall'esito del merito dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso può solo mitigare, ma non evitare, tali conseguenze quando l'inammissibilità è dichiarata.

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