Cassazione Penale, Sentenza n. 23645/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 18/05/2021 che li ha riconosciuti responsabili, in parte con reati estinti per prescrizione. Peqini Tefta deduce vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta, formulata in sede di conclusioni, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Peqini Andrea deduce, con primo motivo, insufficienza della prova per i capi 16 e 17 (contestata attribuzione delle cessioni) e, con secondo motivo, eccessività della pena per la scarsa consistenza delle cessioni. Peqini Edmir deduce l'eccessività della pena per analoghi motivi di modesta gravità delle condotte e piccole quantità cedute.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Quanto a Tefta, il vizio relativo all'art. 131-bis è ritenuto manifestamente infondato: la motivazione della Corte territoriale, nella sua globalità, implicava il rigetto della causa di non punibilità valorizzando la reiterazione delle condotte e il ruolo attivo della imputata nella consegna della droga, elementi incompatibili con la tenuità. Quanto all'eccezione di Andrea riguardo alla prova (cap.16-17) il motivo è inammissibile perché si risolve in mera rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in Cassazione. I motivi sul trattamento sanzionatorio (Andrea ed Edmir) sono manifestamente infondati: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., richiamando gravità, pluralità e non occasionalità delle cessioni e il ruolo nella gestione del traffico. Conseguentemente i ricorsi vengono dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma che punisce il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti; i fatti sono stati qualificati sotto questa disposizione in relazione alle molteplici cessioni contestate
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello implicitamente escludesse la tenuità in ragione della reiterazione e del ruolo attivo dell'imputata
Richiamato nella sentenza d'appello in relazione alla valutazione della condotta ai fini delle circostanze attenuanti; la Corte d'appello ha valorizzato elementi ostativi al riconoscimento di attenuanti che potessero avvicinare al concetto di tenuità
Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato la scelta della pena richiamando gravità del fatto, pluralità di cessioni e ruolo dei ricorrenti, giudizio ritenuto congruo in Cassazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limite al sindacato della Cassazione sul 'travisamento del fatto'; richiamato per spiegare l'impossibilità di rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito
codice di procedura penale, art. 129
Prevede la dichiarazione delle cause di non punibilità; la Corte ricorda che, se il ricorso è inammissibile e quindi non si forma un valido rapporto di impugnazione, non è possibile rilevare d'ufficio né dichiarare tali cause (es. prescrizione) in Cassazione
Decreto-legge 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020)
Norma processuale straordinaria richiamata per procedere in camera di consiglio senza intervento delle parti nel procedimento
codice di procedura penale, art. 616
Previsione relativa alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, applicata poiché non si è rilevata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) può essere implicitamente respinta se la motivazione della sentenza, nel suo complesso, valorizza elementi contrari (es. reiterazione, ruolo attivo, ampia platea di cessioni). Per sperare nell'accoglimento è utile che la difesa dimostri concretamente la minore offensività e la marginalità della condotta.
- In sede di legittimità (Cassazione) non è consentita una nuova valutazione globale delle prove: i motivi che si risolvono in mera rivalutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili. Il ricorso deve individuare vizi di logica, incongruenze o violazioni di legge.
- La determinazione della pena è rimessa a discrezionalità del giudice di merito e sarà sindacata in Cassazione solo se la motivazione fosse assente o manifestamente irrazionale; è sufficiente che il giudice di merito indichi i criteri rilevanti (art. 133 c.p.) e motivi la scelta.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non si costituisce un valido rapporto di impugnazione e pertanto la Corte non può, in quella sede, dichiarare cause di non punibilità come la prescrizione (limiti di art. 129 c.p.p.).
- Per evitare che una richiesta di non punibilità o attenuanti venga considerata 'silente' o implicitamente rigettata, è strategico formulare deduzioni scritte e ben motivate già nei motivi di appello o negli atti, documentando la ridotta offensività e la scarsa pericolosità sociale del fatto.
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