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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23642/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bastianelli impugnava la conferma della condanna (multa di 500 euro) per il reato previsto dagli artt. 56 e 515 c.p. (tentativo di frode in commercio) per aver esposto in vendita cosmetici con date di scadenza abrase/occultate. I motivi di ricorso contestavano: 1) l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.); 2) la configurabilità del reato ai sensi dell'art. 515 c.p., sostenendo che si trattava di un illecito di etichettatura sanzionabile amministrativamente (legge 11/10/1986 n. 713) e non di frode in commercio; 3) errata interpretazione della legge n. 713 e della sua applicabilità alla fase successiva all'apposizione delle etichette.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., annullando la sentenza impugnata solo su tale punto e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia affinché si pronunci sull'applicabilità della particolare tenuità del fatto. Sul resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha confermato che la condotta consistente nell'esporre prodotti scaduti con le date di scadenza cancellate integra il tentativo di frode in commercio (art. 515 c.p.). È dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità per la parte non annullata. La Cassazione ha inoltre precisato che, nel caso di annullamento limitato come il presente, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ne aveva chiesto l'applicazione e la Corte di appello non ha motivato sulla richiesta, motivo per cui la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a questo profilo e ha rinviato per nuovo giudizio.

  • art. 515 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la condotta di esporre al pubblico prodotti scaduti con la data di scadenza alterata o cancellata sia idonea a integrare il tentativo di frode in commercio perché diretta ad indurre in errore il consumatore sulla merce offerta.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in combinato con l'art. 515 c.p. per qualificare la condotta come tentativo di reato (atti diretti in modo non equivoco a commettere il reato).

  • legge 11 ottobre 1986, n. 713

    Questa norma disciplina obblighi di etichettatura e sanzioni amministrative nella fase di etichettatura all'origine; il ricorrente sosteneva la sua applicabilità per escludere rilevanza penale, ma la Corte ha ritenuto che la legge riguardi l'etichettatura iniziale e non possa sottrarre dalla responsabilità penale la condotta consistente nella cancellazione successiva della data di scadenza.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di pronunciare anche sulle richieste di estinzione per particolari cause previste dalla legge; la mancata valutazione della richiesta di particolare tenuità ha costituito motivo di annullamento parziale.

  • art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale in ordine al trattamento del ricorso; indica la procedura adottata per la trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Se l'imputato chiede l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), il giudice deve esprimersi esplicitamente: l'omessa motivazione su tale richiesta può determinare annullamento parziale e rinvio.
  • La cancellazione o l'alterazione della data di scadenza sui prodotti, quando sia idonea e diretta a favorire la vendita, può integrare il tentativo di frode in commercio ex art. 515 c.p.; non è automaticamente un illecito solo amministrativo di etichettatura.
  • La legge sull'etichettatura (legge n. 713/1986) riguarda principalmente gli obblighi all'origine; l'alterazione successiva delle indicazioni sulle confezioni può invece assumere rilevanza penale se idonea a trarre in inganno i consumatori.
  • Quando la Cassazione annulla limitatamente alla verifica della particolare tenuità e rinvia, il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento parziale.
  • In fase di impugnazione è importante specificare e motivare le richieste difensive (es. particolare tenuità) nelle conclusioni; l'omissione o la mancata valutazione può comportare esiti processuali rilevanti.

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