Cassazione Penale, Sentenza n. 23638/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10/11/2020 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all'annualità 2009 e rideterminato la pena per i reati relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 5 d.lgs. 74/2000) e censurava carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità. Sosteneva che l'accertamento fiscale era stato compiuto con metodo induttivo e che in sede penale il reddito e l'imposta evasa dovevano essere ricostruiti autonomamente, chiedendo il riconoscimento di costi deducibili non valutati e denunciando una presunta duplicazione delle voci di reddito (accrediti in conto corrente sommati alle fatture). Contestava inoltre la mancata istruttoria sui documenti giustificativi prodotti dall'imputato e la mancanza di prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del superamento della soglia di punibilità per il 2010 e 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione della Corte d'Appello e del primo grado: la Guardia di Finanza aveva verificato gli accrediti sul conto corrente corrispondenti alle fatture prodotte, senza duplicazione; l'imputato non ha indicato specificamente quali costi deducibili non contabilizzati avrebbero fatto venir meno la soglia di punibilità né fornito allegazioni fattuali idonee a dimostrarne l'esistenza. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui i costi non contabilizzati possono essere valutati solo in presenza di allegazioni fattuali specifiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma di riferimento per i reati tributari e per il criterio di determinazione della pena in caso di plurime fattispecie unificate per continuazione; richiamata come parametro normativo contestato dal ricorrente in relazione alla determinazione dell'imposta evasa
Richiama il limite alla motivazione del ricorso in cassazione nei termini strettamente necessari per la decisione, principio applicato dalla Corte nella valutazione dell'ammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione del procedimento in ragione di disposizioni emergenziali), menzionata nella fase di trattazione del ricorso
Norma richiamata ai fini dell'assegnazione delle somme a favore della Cassa delle ammende e delle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza (Sez. 5, sentenza n. 40412 del 13/06/2019)
Principio richiamato secondo cui, in materie tributarie, i costi deducibili non contabilizzati possono essere riconosciuti solo in presenza di specifiche allegazioni fattuali e di elementi probatori idonei a dimostrarne l'esistenza; assorbente rispetto all'eccezione difensiva di inesatta determinazione dell'imposta evasa
Massime di principio
- In procedimenti per reati tributari il giudice penale può avvalersi degli accertamenti fiscali, ma la difesa deve formulare, con specificità, le contestazioni e proporre elementi probatori alternativi; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Se il convenuto reclama l'esistenza di costi deducibili non contabilizzati, deve indicare quali sono e fornire allegazioni fattuali e prove o elementi concreti da cui desumere la loro esistenza; in mancanza, tali costi non vengono ricostruiti in favore della difesa.
- L'asserita duplicazione delle poste attive deve essere dimostrata concretamente: la semplice coesistenza di accrediti bancari e fatture non prova automaticamente una duplicazione se gli accrediti corrispondono alle fatture.
- Per contestare il superamento della soglia di punibilità occorre una ricostruzione dettagliata e numericamente precisa che dimostri come, al netto dei costi ragionevolmente deducibili, l'imposta evasa non raggiunga la soglia; argomentazioni vaghe o solo teoriche sono inammissibili.
- I ricorsi in Cassazione reiterativi dei medesimi motivi già esposti in appello, senza nuovo o specifico materiale di fatto o diritto, rischiano l'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza con conseguente condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende.
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