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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23638/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10/11/2020 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all'annualità 2009 e rideterminato la pena per i reati relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 5 d.lgs. 74/2000) e censurava carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità. Sosteneva che l'accertamento fiscale era stato compiuto con metodo induttivo e che in sede penale il reddito e l'imposta evasa dovevano essere ricostruiti autonomamente, chiedendo il riconoscimento di costi deducibili non valutati e denunciando una presunta duplicazione delle voci di reddito (accrediti in conto corrente sommati alle fatture). Contestava inoltre la mancata istruttoria sui documenti giustificativi prodotti dall'imputato e la mancanza di prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del superamento della soglia di punibilità per il 2010 e 2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione della Corte d'Appello e del primo grado: la Guardia di Finanza aveva verificato gli accrediti sul conto corrente corrispondenti alle fatture prodotte, senza duplicazione; l'imputato non ha indicato specificamente quali costi deducibili non contabilizzati avrebbero fatto venir meno la soglia di punibilità né fornito allegazioni fattuali idonee a dimostrarne l'esistenza. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui i costi non contabilizzati possono essere valutati solo in presenza di allegazioni fattuali specifiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma di riferimento per i reati tributari e per il criterio di determinazione della pena in caso di plurime fattispecie unificate per continuazione; richiamata come parametro normativo contestato dal ricorrente in relazione alla determinazione dell'imposta evasa

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama il limite alla motivazione del ricorso in cassazione nei termini strettamente necessari per la decisione, principio applicato dalla Corte nella valutazione dell'ammissibilità del ricorso

  • art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione del procedimento in ragione di disposizioni emergenziali), menzionata nella fase di trattazione del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata ai fini dell'assegnazione delle somme a favore della Cassa delle ammende e delle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza (Sez. 5, sentenza n. 40412 del 13/06/2019)

    Principio richiamato secondo cui, in materie tributarie, i costi deducibili non contabilizzati possono essere riconosciuti solo in presenza di specifiche allegazioni fattuali e di elementi probatori idonei a dimostrarne l'esistenza; assorbente rispetto all'eccezione difensiva di inesatta determinazione dell'imposta evasa

Massime di principio

  • In procedimenti per reati tributari il giudice penale può avvalersi degli accertamenti fiscali, ma la difesa deve formulare, con specificità, le contestazioni e proporre elementi probatori alternativi; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Se il convenuto reclama l'esistenza di costi deducibili non contabilizzati, deve indicare quali sono e fornire allegazioni fattuali e prove o elementi concreti da cui desumere la loro esistenza; in mancanza, tali costi non vengono ricostruiti in favore della difesa.
  • L'asserita duplicazione delle poste attive deve essere dimostrata concretamente: la semplice coesistenza di accrediti bancari e fatture non prova automaticamente una duplicazione se gli accrediti corrispondono alle fatture.
  • Per contestare il superamento della soglia di punibilità occorre una ricostruzione dettagliata e numericamente precisa che dimostri come, al netto dei costi ragionevolmente deducibili, l'imposta evasa non raggiunga la soglia; argomentazioni vaghe o solo teoriche sono inammissibili.
  • I ricorsi in Cassazione reiterativi dei medesimi motivi già esposti in appello, senza nuovo o specifico materiale di fatto o diritto, rischiano l'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza con conseguente condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende.

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