Cassazione Penale, Sentenza n. 23646/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 24/09/2021 che aveva dichiarato Singh responsabile del delitto previsto dall'art.5 del d.lgs. n.74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2011) e lo aveva condannato a 8 mesi di reclusione, contestando l'omissione, da parte del Tribunale, di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato (ossia l'ammontare dell'imposta evasa) prevista dalla normativa vigente al fatto (art.1, comma 143 L.244/2007, poi art.12-bis d.lgs.74/2000). Il ricorso mirava all'annullamento della sentenza limitatamente a questo punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il Tribunale, pur avendo condannato l'imputato per il reato tributario e applicato le sanzioni accessorie, ha omesso di pronunciare la confisca prevista dall'art.12-bis del d.lgs.74/2000. Per violazione di tale disposizione la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio soltanto sull'elemento relativo alla confisca. La Corte ha altresì richiamato i principi consolidati secondo cui la confisca può essere disposta anche senza precedente sequestro cautelare, il giudice di merito può indicare l'importo complessivo da confiscare (rimettendo l'individuazione concreta dei beni alla fase esecutiva) e che deve essere verificata la possibilità della confisca diretta prima di procedere alla confisca per equivalente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 5
Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; il Tribunale ha ritenuto il ricorrente responsabile di questo reato ai fatti contestati.
d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
Disposizione che impone la confisca del profitto del reato (anche in mancanza di precedente sequestro), ovvero dell'ammontare corrispondente all'imposta evasa; la Corte ha ritenuto che la confisca fosse obbligatoria in caso di condanna per i delitti previsti dal decreto e che la sua omissione integri vizio da annullare.
Legge 244/2007, art. 1, comma 143
Norma vigente al fatto richiamata dal ricorrente e richiamata come antecedente regolamentazione della disciplina della confisca dei proventi fiscali; la Corte ne ha riconosciuto la rilevanza in ordine all'obbligo di confisca.
art. 444 c.p.p.
Richiamato per affermare che l'obbligo di confisca trova applicazione anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), come chiarito dalla giurisprudenza citata.
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. n.176/2020)
Norma che ha autorizzato il procedimento in camera di consiglio senza intervento delle parti per la decisione del ricorso; la Corte ha proceduto in tale forma.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.3 n.17066/2013; Sez.6 n.3606/2016; Sez.3 n.20776/2014; Sez.5 n.9738/2014; Sez.3 n.10567/2012; Sez.3 n.3165/2019)
Principi consolidati richiamati: la confisca può essere ordinata senza precedente sequestro cautelare; il giudice di merito può indicare l'importo complessivo da confiscare senza individuare nello stesso provvedimento i singoli beni; l'individuazione dei beni e la verifica del valore spettano alla fase esecutiva; prima di disporre la confisca per equivalente va verificata l'impossibilità della confisca diretta.
Massime di principio
- In caso di condanna per reati tributari previsti dal d.lgs. n.74/2000 il giudice deve valutare e, se del caso, disporre la confisca del profitto del reato (pari all'ammontare dell'imposta evasa) secondo l'art.12-bis; l'omissione è motivo di annullamento limitato a tale statuizione.
- La confisca può essere ordinata anche senza un precedente sequestro cautelare; il giudice della cognizione può indicare solo l'importo da confiscare lasciando alla fase esecutiva l'individuazione dei beni concreti.
- Prima di pronunciare la confisca per equivalente occorre accertare l'impossibilità di procedere alla confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto del reato.
- L'obbligo di confisca si applica anche quando la pena venga determinata con le procedure speciali (es. art.444 c.p.p.), salvo diverse previsioni normative.
- L'omessa statuizione sulla confisca può essere rimessa con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e provvedimento, e il pubblico ministero può impugnare specificamente tale omissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23633/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23635/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23637/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23638/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23642/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23645/2022 del 17/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →