Cassazione Penale, Sentenza n. 23637/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna confermata in appello. 1) Vizio della motivazione sulla responsabilità per 14,6 grammi di eroina rilevati con l'ausilio di cani antidroga: il ricorrente sostiene che quell'involucro era occultato nella vegetazione prima che egli gettasse altra droga alla vista della P.G., quindi non sarebbe sua. 2) Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva: la Corte d'appello avrebbe motivato in modo generico limitandosi a richiamare i numerosi precedenti senza valutare la natura dei reati, la distanza temporale e la pericolosità effettiva richiesta per l'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, rilevando che il ricorso riproponeva argomentazioni già svolte in sede di appello senza critiche specifiche e chiedeva una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Sulla responsabilità per la droga rinvenuta con i cani antidroga la Corte ha ritenuto coerente la motivazione dell'appello: coincidenza del luogo di rinvenimento con quello degli involucri lanciati dal ricorrente, medesima tipologia di sostanza e riscontro con materiale di confezionamento simile trovato nella spazzatura dell'imputato. Sulla recidiva la Corte ha confermato la valutazione dell'appello, ritenendo motivata la valutazione della perdurante inclinazione al reato nonostante le plurime condanne e lo stato di detenzione domiciliare; ha ricordato che la motivazione può essere anche implicita se dai fatti emerge la pericolosità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Richiamata in relazione all'unificazione dei reati con la continuazione; usata per spiegare la pluralità di contestazioni e la loro unificazione ai fini della determinazione della pena.
art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti
Norma sostanziale contestata (detenzione di sostanze stupefacenti); utilizzata quale norma di reato per il capo B dell'imputazione.
ad 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per indicare i limiti stretti della motivazione impugnata e i limiti entro cui il ricorrente ha esercitato il motivo in cassazione (limiti alla domanda di riesame dei fatti).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende e alle spese del procedimento a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016 (Duse)
Principio secondo cui l'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica, ma questa può essere anche implicita se dai richiami della sentenza emerge la negativa personalità e la pericolosità dell'imputato.
Massime di principio
- La Cassazione non sindaca valutazioni di merito adeguatamente motivate: se il giudice di merito indica elementi di collegamento (luogo di rinvenimento, tipologia della sostanza, riscontri oggettivi come materiale di confezionamento) la responsabilità per sostanze rinvenute nelle vicinanze può essere ritenuta anche se non vi è prova diretta dell'abbandono da parte dell'imputato.
- Un ricorso che ripropone in termini generici le stesse argomentazioni già svolte in appello senza confutare specificamente la motivazione della decisione impugnata è trattenuto come inammissibile per manifestata infondatezza o genericità.
- La valutazione della recidiva facoltativa richiede motivazione, ma tale motivazione può essere esplicita o implicita: è sufficiente che dalla motivazione emerga la ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza e della pericolosità personale.
- Per contestare con successo l'attribuzione di responsabilità su elementi di fatto (p.es. rinvenimento di droga) occorre offrire argomentazioni specifiche e prove alternative plausibili; mera negazione o supposizione non basta in sede di legittimità.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
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