Cassazione Penale, Sentenza n. 23635/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per carenza di motivazione rispetto alla responsabilità per la detenzione della droga (violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.) e per illegittima applicazione della recidiva (art. 99 cod. pen.): la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale senza affrontare le specifiche censure sull'assenza di prove che riconducano lo stupefacente all'imputato; inoltre la recidiva era stata contestata solo per il reato per il quale l'imputato è stato assolto, perciò l'aumento di pena risultava ingiustificato per la condanna residua
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio. La Corte ha qualificato come vizio della motivazione il fatto che la decisione d'appello non abbia risposto in modo completo e motivato alle specifiche doglianze sull'imputazione della detenzione di stupefacenti, limitandosi a un richiamo sommario alla motivazione del Tribunale; ha altresì rilevato l'assenza di motivazione circa l'applicazione della recidiva, che era contestata solo rispetto al reato per il quale è intervenuta l'assoluzione
Norme richiamate
art. 75, secondo comma, d.lgs. 159/2011
Riferimento al reato per il quale l'imputato era stato assolto in appello; la Corte ha osservato che l'applicazione di effetti aggravanti collegati a precedenti deve considerare l'effettiva contestazione e l'esito processuale
art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti
Riferimento al reato di detenzione di stupefacenti per il quale il giudice di merito aveva rideterminato la pena; la Corte ha richiesto che la responsabilità e la prova della riconducibilità dello stupefacente siano espressamente valutate e motivate
Richiamato in relazione alla mancanza di motivazione della sentenza d'appello: la mera condivisione della motivazione di primo grado senza risposta alle censure non è sufficiente
Norma sulla recidiva; la Corte ha rilevato che l'aumento per recidiva non può essere applicato quando la recidiva era stata contestata solo per il reato per cui il ricorrente è stato assolto, salvo specifica e motivata valutazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Causa di annullamento per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza non abbia sufficientemente motivato rispetto alle specifiche doglianze d'appello, configurando il vizio previsto da questa norma
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione dei motivi in cassazione (motivazione nei limiti strettamente necessari); usato come riferimento procedurale nel trattamento del ricorso
Massime di principio
- La Corte d'appello deve rispondere espressamente e con argomentazioni ai punti specifici sollevati dall'appello; il semplice rinvio o richiamo alla motivazione del giudice di primo grado è insufficiente se non accompagnato da una valutazione autonoma e completa
- La 'motivazione per relationem' è ammessa solo se il provvedimento di riferimento è congruamente motivato, il giudice di appello dimostra di aver considerato e condiviso sostanzialmente quel contenuto e l'atto richiamato è noto o accessibile alle parti; in mancanza la motivazione è viziata
- L'aggravamento per recidiva può essere applicato solo se la recidiva è stata contestata e pertinente al reato per cui si procede: se la recidiva riguardava un capo per il quale si è ottenuta l'assoluzione, non può essere automaticamente trasferita a una diversa condanna senza specifica contestazione e motivazione
- Quando la responsabilità per la detenzione di stupefacenti è contestata per insufficienza di prova, il giudice deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e di prova che consentono di ritenere la riconducibilità dello stupefacente all'imputato; l'omissione di questa valutazione può determinare l'annullamento
- In presenza di vizio di motivazione la Cassazione normalmente annulla con rinvio per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito l'onere di fornire una motivazione completa e conforme ai principi indicati dalla Corte
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