Cassazione Civile, Ordinanza n. 07849/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre dipendenti di un comune, assegnati presso l'Ufficio del Giudice di Pace con mansioni rispettivamente di cancelliere e, per uno di essi, di assistente giudiziario, hanno agito per ottenere il riconoscimento del diritto alla c.d. indennità giudiziaria, poi sostituita dall'indennità di amministrazione prevista dalla contrattazione collettiva del comparto ministeri, con condanna dell'ente al pagamento delle somme maturate. La Corte d'appello ha negato la domanda ritenendo che, per i lavoratori distaccati o comandati da altre amministrazioni, il trattamento economico debba essere determinato in base alla contrattazione collettiva del rapporto con l'ente di appartenenza, senza possibilità di contaminare i trattamenti economici di discipline diverse e con onere a carico dell'amministrazione utilizzatrice limitato al solo trattamento economico fondamentale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato la violazione e falsa applicazione della normativa invocata, sostenendo che l'indennità dovesse spettare al personale amministrativo addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie che assicura il corretto funzionamento degli uffici, a prescindere dall'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo al consolidato orientamento secondo cui l'indennità di amministrazione è correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della giustizia e non può essere riconosciuta, per il solo fatto delle mansioni svolte presso gli uffici giudiziari, ai dipendenti di enti diversi distaccati o comandati presso tali uffici. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto all'indennità e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamata dai ricorrenti come base normativa dell'indennità; la Corte, però, interpreta la disciplina in modo conforme all'orientamento consolidato, escludendo che essa estenda il beneficio a dipendenti di altre amministrazioni distaccati presso gli uffici giudiziari.
l. n. 311/2004, art. 1, comma 325
norma modificativa richiamata nel motivo; non è letta come idonea a mutare la natura soggettiva dell'indennità o a renderla spettante ai dipendenti di enti diversi dal Ministero della giustizia.
l. n. 221/1988, art. 2, comma 1
richiamata quale fondamento dell'indennità; la Corte ne ribadisce la riferibilità al personale dell'amministrazione giudiziaria, non ai dipendenti di altre amministrazioni.
CCNL comparto ministeri del 19.5.1995
richiamato per la sostituzione dell'indennità giudiziaria con l'indennità di amministrazione, che resta tuttavia connessa alla posizione del personale del Ministero della giustizia.
art. 34 CCNL comparto ministeri
norma contrattuale che prevede l'indennità di amministrazione per i lavoratori dipendenti del Ministero della giustizia; non è estensibile ai dipendenti di enti esterni distaccati presso gli uffici giudiziari.
art. 28 CCNL 16.2.1999
richiamato come successiva disciplina dell'indennità di amministrazione, confermativa del collegamento con lo status del personale ministeriale.
D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 73
richiamato nel testo come disciplina del comando e delle analoghe posizioni; il comma 12 è valorizzato per porre a carico dell'ente utilizzatore il solo trattamento economico fondamentale.
norma corrispondente per contenuto alla disciplina previgente sul personale comandato; conferma che l'ente utilizzatore sopporta solo il trattamento economico fondamentale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fondamento per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità prevista per il personale dell'amministrazione giudiziaria è collegata alla specifica posizione ordinamentale del dipendente e non alle sole mansioni concretamente svolte presso l'ufficio giudiziario.
- Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni distaccati o comandati presso uffici del Ministero della giustizia non opera alcuna commistione tra i trattamenti economici dei diversi comparti: resta applicabile il regime economico proprio del rapporto di origine, salvo quanto espressamente previsto per il solo trattamento economico fondamentale.
- In assenza di una previsione normativa o contrattuale che estenda espressamente il beneficio, non è possibile riconoscere al personale comandato indennità spettanti ai dipendenti dell'amministrazione di destinazione per il solo fatto dell'utilizzazione presso i medesimi uffici.
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