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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07790/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un precedente giudizio nel quale era stato proposto un regolamento di competenza in relazione a una querela di falso e alla connessa individuazione del giudice competente. Con l'ordinanza n. 1611/2024 la Corte di cassazione aveva ritenuto competente il Tribunale di Ravenna, sede della società datrice di lavoro, affermando che la competenza territoriale per la querela di falso proposta in via principale andava determinata secondo gli artt. 18 e 19 c.p.c., che si trattava di competenza inderogabile e che non era necessario indicare i fori alternativi. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo quattro profili: 1) violazione dell'art. 19 della legge n. 533/1973 e dell'art. 158 c.p.c., perché la decisione sarebbe stata resa dalla Sezione lavoro pur trattandosi di materia non rientrante nell'art. 409 c.p.c. e di querela di falso incardinata davanti alla Sezione civile del Tribunale di Foggia; 2) errore di fatto sulla natura del ricorso e della decisione impugnata, per avere la Sezione lavoro deciso un subprocedimento incidentale privo di collegamento con una controversia di lavoro; 3) errore di fatto sulla ritenuta insussistenza di una rituale eccezione di incompetenza, sostenendo che, in presenza di un foro territoriale inderogabile e di un richiamo al Codice del consumo, sarebbe stato necessario indicare i fori alternativi; 4) erronea affermazione dell'esistenza di un'eccezione di incompetenza per materia, che il ricorrente assumeva non essere stata mai proposta né decisa nel giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato, in primo luogo, il difetto dell'indicazione precisa del motivo di revocazione richiesta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., sanzionato con l'inammissibilità. Ha poi osservato che, anche volendo ricondurre le censure all'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., esse non integravano affatto un errore percettivo, ma investivano valutazioni giuridiche già compiute nell'ordinanza revocanda: la scelta del giudice competente, la qualificazione della competenza come inderogabile e la conseguente esclusione dell'obbligo di indicare i fori alternativi. Quanto alla censura relativa alla pronuncia della Sezione lavoro su una controversia che il ricorrente riteneva non rientrante nell'art. 409 c.p.c., la Corte ha ribadito che la ripartizione interna degli affari tra le Sezioni della Cassazione non ha rilievo processuale esterno e non comporta nullità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato come criterio di collegamento per la competenza territoriale nel procedimento di querela di falso

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato come criterio di collegamento per la competenza territoriale nel procedimento di querela di falso

  • art. 158 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la revocazione

  • art. 398, comma 2, c.p.c.

    richiede l'indicazione precisa del motivo di revocazione, a pena di inammissibilità

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un errore percettivo, non in valutazioni giuridiche o interpretative

  • art. 409 c.p.c.

    richiamato per contestare la riconducibilità della controversia alla materia lavoro

  • art. 65 bis del Codice del consumo

    invocato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un foro alternativo del domicilio del consumatore

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • legge n. 533/1973, art. 19

    richiamata dal ricorrente nel denunciare l'asserita impropria trattazione da parte della Sezione lavoro

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro una decisione della Corte di cassazione è inammissibile se non indica con precisione il motivo di revocazione richiesto dall'art. 398, comma 2, c.p.c.
  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un'erronea percezione di un fatto decisivo risultante con evidenza immediata dal confronto tra decisione e atti di causa; non può invece riguardare attività interpretative, valutative o qualificazioni giuridiche.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione della scelta del giudice competente o della qualificazione della competenza come inderogabile, quando la doglianza investe il ragionamento giuridico svolto nella precedente decisione.
  • La ripartizione degli affari tra le Sezioni della Corte di cassazione ha natura interna e ordinamentale e non costituisce, di per sé, questione processuale idonea a determinare nullità della decisione.
  • Quando la Corte dichiara inammissibile il ricorso, seguono la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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