Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07848/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento disciplinare intimato a una dipendente per due addebiti: l'effettuazione di registrazioni audio-video in ambiente di lavoro senza autorizzazione e il rifiuto di ricevere una contestazione disciplinare del 28 maggio 2021. La corte d'appello aveva già ritenuto illegittimo il recesso, ma aveva confermato che il comportamento relativo al rifiuto di ricezione integra una condotta disciplinarmente rilevante, qualificabile come insubordinazione, e che il licenziamento era sproporzionato rispetto ai fatti addebitati, con applicazione della tutela indennitaria. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione delle norme processuali e costituzionali per mancata ammissione di prove testimoniali e per errata valutazione dell'onere della prova, sostenendo che non vi fosse un rifiuto ma solo una richiesta di chiarimenti sul contenuto della nota e che spettasse al datore dimostrare la natura della comunicazione; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 18, comma 5, della l. n. 92/2012, per difetto di prova del comportamento contra legem, delle norme violate e del danno; (3) violazione delle norme sulla soccombenza e sulle spese, perché, a suo dire, essendo stato confermato l'accertamento di illegittimità del licenziamento, entrambe le parti avrebbero dovuto essere considerate soccombenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove e dei fatti, preclusa in sede di legittimità, per di più in presenza di doppia conforme di merito fondata sulle medesime ragioni di fatto. Ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che la corte territoriale aveva correttamente applicato il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., poiché l'appello della lavoratrice era stato rigettato e la società non aveva proposto appello incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente formulate come violazioni di legge e vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di valutazione probatoria, senza che ciò consentisse alla Cassazione di sovrapporre una propria lettura del materiale istruttorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il limite del giudizio di legittimità rispetto alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata comunque ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata disattesa perché le questioni dedotte riguardavano fatti già accertati dal giudice di merito.

  • art. 18, comma 5, L. n. 92 del 2012

    Richiamato in relazione alla tutela conseguente all'illegittimità del licenziamento; non è stato ravvisato un errore di applicazione nella decisione impugnata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non rilevante ai fini della regolazione delle spese nel caso concreto.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo senza incidere sulla corretta applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; il rigetto dell'appello della lavoratrice giustifica la sua condanna alle spese, in assenza di appello incidentale della controparte.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso la necessità di compensazione delle spese nel caso deciso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto, è preclusa in cassazione la censura che solleciti una nuova valutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme di merito fondata sulle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati.
  • Le censure formalmente ricondotte alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se, in sostanza, mirano a una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.
  • L'accertamento del fatto costitutivo dell'addebito disciplinare è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da una motivazione non apparente e conforme nei due gradi di merito.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. opera in relazione all'esito dell'impugnazione proposta; se l'appello del soccombente è rigettato e la controparte non propone appello incidentale, la condanna alle spese resta corretta.
  • Il rifiuto di ricevere una comunicazione aziendale attinente al rapporto di lavoro può integrare una condotta disciplinarmente rilevante, ma la proporzionalità della sanzione espulsiva va valutata rispetto alla gravità complessiva degli addebiti accertati.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.