Cassazione Civile, Ordinanza n. 07923/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910 con cui un ente locale aveva chiesto a propri dipendenti la restituzione di somme corrisposte tra il 2002 e il 2006 a titolo di indennità di disagio. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d’appello aveva nuovamente rigettato le domande originarie dei lavoratori e dei loro eredi. Con il ricorso per cassazione gli eredi del dipendente deceduto deducevano: 1) violazione degli artt. 1175, 1218, 1337 e 1375 c.c. e dell’art. 1 Prot. add. n. 1 CEDU, sostenendo che fosse stata proposta sin dall’inizio una domanda risarcitoria subordinata e che l’indebito, se esistente, derivasse da un errore colpevole del Comune nell’aver utilizzato strumenti giuridici ritenuti non appropriati; invocavano il legittimo affidamento e la giurisprudenza costituzionale e CEDU; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle medesime norme, censurando l’affermazione di infungibilità tra il Progetto Sicurezza e i progetti finalizzati; 3) ulteriore omesso esame e violazione di legge, lamentando che la Corte d’appello non avesse disposto la rateizzazione delle somme da restituire.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure formulate in modo generico e, per quanto riguarda la pretesa infungibilità tra Progetto Sicurezza e progetti finalizzati, fondate su un atto di intesa sindacale non riesaminabile in sede di legittimità. Quanto alla dedotta tutela dell’affidamento, la Corte ha richiamato la sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, chiarendo che essa non rende irripetibile il credito da indebito pagamento, ma impone che il recupero avvenga secondo buona fede e correttezza, potendo incidere sulle modalità e sui tempi di esigibilità, anche con rateizzazione. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva già accertato: accordi tra ente e sindacati per modalità agevolate di recupero; assenza di specifiche allegazioni su condizioni personali tali da rendere inesigibile la restituzione; recupero non improvviso ma attuato dopo anni e con proposta rateale; limitazioni eventualmente operanti in ragione della pensione; non eccessività delle somme da restituire. Essendo tali apprezzamenti di merito congruamente motivati, non erano sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per inammissibilità, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.l. n. 16/2014 conv. in L. n. 68/2014
norma di sanatoria invocata nella precedente fase, la cui retroattività è stata limitata dalla giurisprudenza ai soli atti di costituzione e utilizzo dei fondi adottati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009
art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001
norma richiamata come disciplina derogata; la sanatoria non opera per atti anteriori al d.lgs. n. 150/2009
art. 2033 c.c.
l’azione di ripetizione dell’indebito resta in sé compatibile con l’ordinamento anche nel contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate; la sua operatività va coordinata con i principi di buona fede e affidamento
art. 1175 c.c.
clausola generale che impone al creditore di esercitare la pretesa restitutoria considerando la sfera di interessi del debitore; può incidere su esigibilità e modalità del recupero
art. 1218 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa una responsabilità del Comune solo per la scelta dello strumento giuridico utilizzato
art. 1337 c.c.
richiamato dai ricorrenti in chiave di affidamento/condotta nelle trattative, senza accoglimento della censura
art. 1375 c.c.
richiamato dai ricorrenti come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma le doglianze sono state ritenute generiche
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
invocato per la tutela del legittimo affidamento sulla percezione delle somme, ma non ritenuto ostativo alla ripetizione dell’indebito in sé
Corte cost. n. 8/2023
ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c. nella materia delle retribuzioni indebitamente erogate, imponendo però che il recupero avvenga nel rispetto di buona fede e tutela dell’affidamento
art. 91 c.p.c.
base della condanna alle spese per soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. non è di per sé incompatibile con la tutela dell’affidamento del percettore: tale tutela incide sul modo e sui tempi del recupero, non sull’esistenza del diritto alla restituzione.
- La clausola di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. può imporre al creditore che recupera somme indebitamente corrisposte di graduare la pretesa, anche mediante rateizzazione o temporanea inesigibilità, quando le circostanze concrete lo giustifichino.
- Chi invochi un affidamento qualificato sulla irripetibilità o sulla diversa modulazione del recupero deve allegare in modo specifico i fatti che lo sorreggono; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- In cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame del merito sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame, quando la censura mira in realtà a rivalutare documenti e accertamenti fattuali già compiuti dal giudice di merito.
- La rateizzazione del recupero dell’indebito non è automatica, ma dipende dalle condizioni concrete del debitore e dalla valutazione del giudice sul pregiudizio che la restituzione immediata comporterebbe.
- La responsabilità del creditore pubblico non può essere affermata solo per avere scelto uno strumento giuridico diverso da un altro, se non è dimostrato un concreto affidamento tutelabile o una violazione dei canoni di correttezza.
- La sanatoria legislativa delle restituzioni indebite in ambito di pubblico impiego contrattualizzato va interpretata restrittivamente secondo il suo ambito temporale e oggettivo, senza estensioni analogiche oltre i casi espressamente previsti.
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