LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27
Provvidenze per il personale di magistratura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che determina, dal 1° luglio 1980, le misure di stipendio per il personale giudiziario richiamato, disciplina gli effetti su tredicesima, buonuscita e altre voci, introduce un'indennità speciale non pensionabile per i magistrati ordinari (L.4.400.000 annue, uditori metà) e stabilisce adeguamenti automatici ogni triennio collegati agli incrementi retributivi pubblici (ISTAT). Prevede aumenti organici, regole di conferimento funzioni e finanziamento; vari D.P.C.M. (2015-2024) hanno aggiornato percentuali e conguagli.
Determinazione stipendi e indennità dei magistrati ordinari e adeguamenti triennali
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