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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24954/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

A seguito di un procedimento penale per avvelenamento/contaminazione dell'acqua dell'acquedotto, poi riqualificato in sede di legittimità come adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, il titolare di un esercizio di ristorazione, costituitosi parte civile e beneficiario di una provvisionale, ha riassunto davanti alla Corte d'appello civile competente ai soli effetti civili la domanda risarcitoria. In primo grado di rinvio la domanda è stata rigettata per difetto di prova del danno, ritenendosi tardiva e inammissibile la prova testimoniale articolata all'udienza e non provati né il danno emergente né il lucro cessante né il danno all'immagine. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: erronea individuazione del titolo giudiziale; violazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione penale, sostenendo che la sussistenza del danno e del nesso causale sarebbero già stati accertati; violazione del giudicato e del diritto alla prova in sede civile; carenza e illogicità della motivazione sulla prova presuntiva del danno; violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese; violazione del giudicato per mancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e omessa liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi cinque motivi e ha accolto solo in parte il sesto motivo, limitatamente all'omessa liquidazione delle spese del giudizio di legittimità penale demandate al giudice di rinvio. Ha ribadito che nel giudizio civile ex art. 622 c.p.p. il giudicato penale attiene solo alla causalità materiale e non al danno conseguenza, che va provato nel giudizio civile; ha inoltre chiarito che nuove deduzioni istruttorie sono ammissibili solo se conseguono a una emendatio della domanda civile e devono essere tempestivamente articolate. La Corte ha però censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha liquidato le spese del giudizio di legittimità penale, spese che il giudice del rinvio era tenuto a provvedere a liquidare. In relazione a tale profilo ha cassato la sentenza e ha deciso nel merito disponendo la compensazione delle spese del giudizio di legittimità penale e, per l'esito solo parzialmente favorevole del ricorso, la compensazione anche delle spese del presente giudizio di cassazione e del procedimento incidentale di sospensione ex art. 373 c.p.c.

Norme richiamate

  • artt. 438 e 452 c.p.

    richiamati come originaria imputazione per epidemia colposa nel processo penale, poi riqualificata in sede di legittimità

  • artt. 440 e 452 c.p.

    la Corte penale ha riqualificato il fatto in adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

  • art. 622 c.p.p.

    il giudizio è stato rimesso al giudice civile competente per valore in grado d'appello ai soli effetti civili, con translatio del giudizio civile

  • art. 183 comma 6 c.p.c.

    richiamato in tema di tempestività delle deduzioni istruttorie nel giudizio civile di rinvio

  • artt. 345 e 350 c.p.c.

    richiamati dalla corte territoriale in tema di preclusioni istruttorie nel giudizio d'appello civile

  • art. 1223 c.c.

    espressione della causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, oggetto dell'obbligazione risarcitoria

  • art. 2056 c.c.

    richiamato come norma che rinvia ai criteri della causalità giuridica e della selezione delle conseguenze risarcibili

  • art. 2043 c.c.

    norma di riferimento per l'accertamento dell'illecito civile nel giudizio di rinvio

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone l'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese processuali

  • art. 373 c.p.c.

    richiamato per il procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione, le cui spese vengono compensate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente quale regola dell'onere probatorio sull'attore quanto al danno conseguenza

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il giudicato penale non copre automaticamente il danno risarcibile: esso attiene alla causalità materiale e all'evento di danno, mentre il danno conseguenza e il suo ammontare devono essere provati nel processo civile.
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità penale può incidere sulla valutazione del quantum risarcitorio solo se e nella misura in cui abbia riflessi sulla gravità delle conseguenze dannose, ma non esonera la parte dall'onere di allegare e provare i pregiudizi concreti.
  • Nel giudizio ex art. 622 c.p.p. sono ammesse nuove deduzioni istruttorie solo se correlate a una emendatio della domanda civile e devono essere proposte tempestivamente secondo le preclusioni del processo civile; non è consentito introdurre tardivamente nuove prove all'udienza quando avrebbero dovuto essere dedotte nell'atto introduttivo o nella prima difesa utile.
  • Il danno non patrimoniale e il danno all'immagine non si presumono in re ipsa: devono essere allegati e provati come danni-conseguenza, salvo che la legge o la struttura del rapporto consentano specifiche presunzioni.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammessa solo quando il danno esista ma non sia possibile provarne il preciso ammontare; se il danno è astrattamente e concretamente provabile con mezzi ordinari, il giudice può escludere l'equità per difetto del relativo presupposto.
  • In sede di rinvio ai soli effetti civili, il giudice deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità penale demandate dalla Corte di cassazione; la regolazione delle spese segue l'esito globale del processo, con possibilità di compensazione in presenza di giusti motivi o in caso di accoglimento solo minimale del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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