Cassazione Civile, Ordinanza n. 14544/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte procedente)
La controversia
La lite nasce da una controversia in materia di esecuzione di obblighi di fare, connessa alla determinazione delle modalità di esercizio di una servitù di passaggio. Nel corso della fase esecutiva era stata emessa un'ordinanza ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che aveva risolto alcuni profili interpretativi del titolo esecutivo. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) hanno denunciato violazione degli artt. 612, 615 e 616 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. non avrebbe efficacia di sentenza sostanziale e non avrebbe potuto chiudere definitivamente la questione, dovendo invece lasciare spazio a un incidente di cognizione; (2) hanno dedotto violazione dell'art. 615 c.p.c., lamentando che il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto interpretare il titolo esecutivo anche alla luce di elementi extratestuali, come la consulenza tecnica d'ufficio; (3) hanno dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo la contraddittorietà della sentenza di merito, che avrebbe accolto la loro tesi interpretativa sulla servitù ma rigettato comunque l'opposizione; (4) hanno censurato la liquidazione delle spese, sostenendo che il valore della causa non fosse indeterminabile e che dagli atti risultasse invece un valore pari a euro 78,00, con conseguente violazione degli artt. 15 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi, ritenendo preliminarmente tardivo il ricorso. Ha infatti qualificato la controversia come opposizione all'esecuzione e ha applicato il termine semestrale di impugnazione ex art. 327, comma 1, c.p.c., escludendo la sospensione feriale. Poiché la sentenza d'appello era stata pubblicata il 25 marzo 2019, il ricorso risultava notificato solo il 24 ottobre 2019 e comunque formato l'8 ottobre 2019, quindi oltre il termine di decadenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il provvedimento reso nella procedura di esecuzione degli obblighi di fare o di non fare è richiamato come titolo/provvedimento oggetto di contestazione, ma la Corte non ne affronta il contenuto decisorio nel merito perché dichiara il ricorso tardivo.
L'opposizione all'esecuzione è la qualificazione processuale della controversia; tale qualificazione comporta l'applicazione del relativo regime, anche ai fini della non operatività della sospensione feriale.
È richiamato dai ricorrenti come norma che dovrebbe aprire un incidente di cognizione successivo alla fase sommaria, ma la Corte non affronta il tema nel merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di motivazione, ma non viene esaminato nel merito per l'accertata tardività dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dai ricorrenti; la Corte non ne valuta la fondatezza per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio motivazionale denunciato nel terzo motivo, ma non viene scrutinato nel merito.
È richiamato nel quarto motivo in tema di determinazione del valore della causa e delle spese di lite.
È richiamato nel quarto motivo in relazione alla regolazione e liquidazione delle spese processuali.
È la norma decisiva: il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, se questa non è notificata; nel caso concreto il termine era spirato prima della proposizione del ricorso.
È menzionato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni all'esecuzione; la Corte estende tale regola anche al giudizio di impugnazione avente ad oggetto un provvedimento reso nella procedura ex art. 612 c.p.c. che sia funzionalmente assimilabile all'opposizione all'esecuzione.
art. 92 del r.d. n. 12 del 1941
È richiamato come norma che esclude la sospensione feriale per le opposizioni esecutive.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Quando la controversia è qualificabile come opposizione all'esecuzione, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., se la sentenza impugnata non è stata notificata.
- Alla disciplina delle opposizioni esecutive si applica l'esclusione della sospensione feriale dei termini processuali; tale regola può operare anche rispetto all'impugnazione di un provvedimento decisorio reso nel procedimento ex art. 612 c.p.c., quando esso assuma funzione sostanzialmente assimilabile all'opposizione all'esecuzione.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di decadenza è inammissibile, senza esame dei motivi di merito.
- La qualificazione processuale della controversia incide direttamente sul regime dei termini di impugnazione e sulla computabilità della sospensione feriale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
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