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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06624/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Tre componenti del collegio sindacale di una società quotata avevano impugnato la delibera Consob che aveva irrogato loro una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla responsabilità solidale della società, per violazione dell'obbligo di vigilanza ex art. 149, comma 1, lett. a), TUF, in relazione al mancato controllo sulla corretta determinazione del compenso dei sindaci stessi. La vicenda nasceva dal fatto che l'assemblea aveva determinato nel 2009 il compenso annuale per il triennio 2009-2011, mentre nel 2012 risultava una remunerazione sensibilmente maggiore. I ricorrenti sostenevano, in sintesi: 1) che la Consob avesse contestato tardivamente l'illecito, perché la società era sottoposta a vigilanza rafforzata, inserita nella c.d. black list e coinvolta in operazioni straordinarie, elementi che avrebbero reso l'accertamento possibile già al momento della relazione sulla remunerazione pubblicata nel 2012; 2) che la Corte d'appello, in sede di rinvio, non si fosse uniformata al precedente dictum di Cassazione sul criterio del "tempo ragionevole" per l'accertamento; 3) che la delibera assembleare del 2009 dovesse interpretarsi come rinvio mobile alla tariffa professionale dei commercialisti, con conseguente automatico adeguamento dei compensi senza necessità di una nuova delibera assembleare, sicché la Corte d'appello avrebbe violato i criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo la tempestività della contestazione Consob: dalla relazione sulla remunerazione del 2012 non emergevano elementi sufficienti per contestare immediatamente l'illecito, rendendosi necessari ulteriori accertamenti sulla modalità di incremento dei compensi; la valutazione sul momento dell'accertamento è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rilevando che il giudice del rinvio si era attenuto ai principi già enunciati nella precedente decisione di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa della delibera assembleare rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. La Corte ha quindi confermato integralmente la sanzione e ha condannato i ricorrenti alle spese, dando atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998

    imposta ai sindaci il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; la sua violazione può fondare responsabilità sanzionatoria per omessa vigilanza.

  • art. 2402 c.c.

    la retribuzione annuale dei sindaci, se non stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea; non è ammesso un automatismo di adeguamento in assenza di una previsione espressa.

  • art. 123-ter d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato solo come fonte della relazione sulla remunerazione utilizzata nell'istruttoria Consob.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto tale vincolo è stato rispettato.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione dell'atto assembleare, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificava i canoni asseritamente violati.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico dell'atto negoziale/assembleare; non è sufficiente invocarne in astratto la violazione per ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato quale canone di buona fede nell'interpretazione dell'atto; il motivo è stato respinto perché mirava solo a una diversa lettura del contenuto della delibera.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'interpretazione dell'atto negoziale è censurabile in cassazione solo per violazione di canoni ermeneutici o omesso esame di fatti decisivi, non per mera diversa valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 149, comma 1, lett. a), TUF

    richiamato nella descrizione dell'illecito contestato ai sindaci per omessa vigilanza.

Massime di principio

  • In materia di illeciti sanzionatori finanziari, il momento dell'accertamento e la tempestività della contestazione vanno individuati dal giudice di merito in relazione alle caratteristiche concrete della fattispecie e alla complessità degli accertamenti necessari; tale valutazione è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • L'eventuale esistenza di una vigilanza rafforzata o di controlli generali sulla società non prova, di per sé, che l'autorità fosse già in possesso di tutti gli elementi necessari per contestare uno specifico illecito.
  • Quando il giudice di rinvio si conforma ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, non è configurabile violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. anche se la nuova decisione conserva margini di apprezzamento fattuale rimessi al merito.
  • L'interpretazione di una delibera assembleare segue i criteri ermeneutici degli atti negoziali, ma in cassazione non è consentito sostituire una propria lettura a quella del giudice di merito se quest'ultima è plausibile e motivata.
  • La censura per violazione delle norme sull'interpretazione del contratto o dell'atto negoziale è inammissibile se si limita a contrapporre un'interpretazione alternativa senza indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale passaggio della motivazione.
  • La previsione del compenso dei sindaci richiede una determinazione assembleare espressa quando la misura non sia stabilita nello statuto; non è desumibile un meccanismo automatico di adeguamento per rinvio implicito a future modifiche tariffarie in assenza di elementi inequivoci.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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