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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05805/2026 del 14/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni emesso per il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi relativo agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012. La società destinataria dell'atto ha impugnato l'accertamento deducendo, in primo grado, la prescrizione del credito tributario e delle sanzioni, il pregresso adempimento e profili di nullità degli avvisi. In appello, limitatamente all'anno 2012, il giudice regionale ha ritenuto non maturata la prescrizione, individuando il termine finale nel 31 dicembre 2016 e valorizzando la spedizione dell'atto a mezzo raccomandata il 30 dicembre 2016. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 12, della legge regionale Basilicata n. 5/2005 e degli artt. 117, comma 2, lett. e), e 119 Cost., chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, della medesima legge regionale. La ricorrente ha sostenuto che la disciplina regionale avrebbe illegittimamente attribuito alla Giunta regionale la determinazione delle modalità di versamento di un tributo che assume di natura statale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla materia. Ha inoltre contestato il criterio seguito dalla corte territoriale, sostenendo che il termine triennale per l'accertamento non dovesse decorrere dal 31 gennaio 2013 ma dal 31 dicembre 2012, con conseguente maturazione della prescrizione al 31 dicembre 2015 e tardività della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, applicando il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato. Nel merito ha giudicato infondato il motivo, affermando che, per il tributo in questione, la disciplina regionale consente di individuare correttamente il termine di decadenza/prescrizione per l'accertamento nel 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale. Poiché per l'anno d'imposta 2012 la dichiarazione doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2013, il termine scadeva il 31 dicembre 2016, sicché la spedizione dell'avviso il 30 dicembre 2016 era idonea a interrompere il termine. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante o manifestamente infondata, perché la previsione censurata riguardava solo le modalità di versamento demandate alla Giunta, mentre il termine rilevante per il caso concreto discendeva dalla diversa disposizione sul termine di presentazione della dichiarazione e sul termine di accertamento. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7, l.reg. Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5

    Il tributo è versato ... entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale

    La disposizione è letta come norma che fissa il termine di versamento per trimestri e demanda alla Giunta solo le modalità del versamento; la sua eventuale illegittimità costituzionale non incide sul caso concreto perché il termine rilevante per l'accertamento deriva da altra disposizione.

  • art. 4, comma 8, l.reg. Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5

    Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno

    La Corte lo utilizza per determinare il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale, dal quale decorre il termine triennale per l'accertamento.

  • art. 4, comma 12, l.reg. Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5

    Il termine per l'accertamento del tributo dovuto si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale

    È la norma ritenuta decisiva per individuare il termine di accertamento; la Corte la applica anche alle sanzioni collegate al tributo, essendo queste irrogate contestualmente all'avviso di accertamento.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    le sanzioni collegate al tributo ... sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza ... delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica

    La Corte ne ricava che la separata contestazione delle sanzioni è superata e che le sanzioni collegate al tributo seguono il regime procedimentale dell'accertamento del tributo stesso.

  • art. 3, comma 24, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    Richiamato quale fonte istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria; la Corte non accoglie la censura, ritenendo la questione comunque irrilevante nel caso concreto.

  • art. 119 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa illegittimità della disciplina regionale; la censura non è accolta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento dell'unico motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Corte cost. n. 477/2002

    Richiamata per il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato ai fini della tempestività del ricorso.

  • Corte cost. n. 412/2006

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità della disciplina regionale in materia di ecotassa.

  • Cass. n. 17245/2013

    Richiamata per affermare che, in mancanza di legge regionale attuativa, non è esigibile il tributo; nel caso concreto la Corte precisa però che la Regione Basilicata aveva adottato la legge regionale, sicché la questione assume rilievo diverso.

Massime di principio

  • Quando la disciplina del tributo speciale regionale rinvia al termine di presentazione della dichiarazione annuale, il termine per l'accertamento va calcolato a partire dall'ultimo giorno utile per quella dichiarazione e non da una diversa scadenza del versamento periodico, salvo che la legge preveda espressamente un diverso dies a quo.
  • Le sanzioni collegate al tributo, dopo la riforma dell'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, devono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento e seguono il medesimo regime procedimentale dell'accertamento del tributo, con conseguente superamento di discipline regionali che presuppongano una separata contestazione.
  • La scissione degli effetti della notificazione opera anche ai fini della tempestività dell'impugnazione quando l'atto sia spedito entro il termine di legge, indipendentemente dal momento di ricezione da parte del destinatario.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma è irrilevante quando, anche se fondata, non inciderebbe sulla soluzione della controversia perché il criterio decisivo per la decisione deriva da un'altra disposizione non censurata o comunque autonoma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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