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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05800/2026 del 14/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da due testamenti olografi attribuiti al medesimo de cuius. Il ricorrente ha agito per ottenere l’accertamento della propria qualità di erede testamentario in forza di un testamento del 21 febbraio 2010, con il quale, secondo la sua ricostruzione, alla resistente sarebbe stata attribuita solo una quota dell’immobile sito in Mola di Bari a soddisfazione della legittima, mentre gli altri beni sarebbero stati assegnati a lui. La resistente aveva però fatto pubblicare un ulteriore testamento olografo, datato 18 marzo 2010, che la istituiva erede universale; il ricorrente ne sosteneva la falsità/apocrifia. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda dell’attore, ritenendo apocrifo il testamento da lui prodotto, e aveva accolto la riconvenzionale della convenuta, dichiarandola unica erede e condannando la controparte alla restituzione di somme facenti parte dell’asse ereditario. La corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 602 c.c. e 214 c.p.c., sostenendo che non fosse stata proposta una domanda di nullità del testamento e che mancasse, da parte della resistente, una specifica domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda; 2) violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 e 195 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la corte territoriale attribuito al CTU un’efficacia di piena prova; 3) nullità della sentenza e del procedimento, oltre che violazione degli artt. 115, 116 e 195 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice d’appello avrebbe fondato la decisione sulle conclusioni del CTU senza adeguata motivazione e senza considerare l’assenza di rapporti tra il defunto e la figlia, la presenza costante del ricorrente al capezzale e le prove testimoniali richieste. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: il tema della validità/nullità del testamento era comunque nel thema decidendum, anche per le domande formulate dalla resistente e per la richiesta di verificazione proposta dal ricorrente; inoltre il giudice di merito aveva esaminato tutte le risultanze istruttorie, privilegiando motivatamente le conclusioni del CTU. È stato invece accolto il terzo motivo nei limiti indicati, perché la corte d’appello aveva erroneamente attribuito alle dichiarazioni rese dal ricorrente ai Carabinieri un valore di "fede privilegiata", trattandole come ostative alle prove richieste; tali dichiarazioni potevano invece essere valutate liberamente come confessione stragiudiziale a terzi, senza impedire l’ammissione e la valutazione di ulteriori prove (anche testimoniali) nel procedimento di verificazione della scrittura privata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, nei limiti chiariti in motivazione, e ha rigettato il primo e il secondo motivo. La sentenza della Corte d’appello di Bari è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, perché decida nuovamente la causa nel merito e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La ratio dell’accoglimento sta nell’erronea attribuzione di valore probatorio legale alle dichiarazioni rese ai Carabinieri, che invece avrebbero dovuto essere considerate al più come confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile e non come elemento idoneo a precludere l’istruttoria testimoniale richiesta nel giudizio di verificazione della scrittura privata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare un asserito vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché la validità/nullità del testamento era comunque oggetto del giudizio

  • art. 602 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla forma del testamento olografo e alla sua validità

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in tema di disconoscimento della scrittura privata e verificazione

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di consulenza tecnica d’ufficio

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di consulenza tecnica d’ufficio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla violazione della norma

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o afferma di valutarla con prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e alle modalità di valutazione delle risultanze peritali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come norma sull’onere della prova; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse valutato complessivamente le risultanze istruttorie

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di presunzioni semplici

  • art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c.

    richiamato per qualificare le dichiarazioni rese ai Carabinieri come confessione stragiudiziale a terzi, liberamente apprezzabile dal giudice

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio

Massime di principio

  • Nel giudizio di verificazione della scrittura privata il giudice di merito, anche se dispone una consulenza tecnica sull’autografia della sottoscrizione, non è vincolato alle sole risultanze peritali: deve formare il convincimento sulla base di tutti gli elementi di prova obiettivamente pertinenti, comprese le prove testimoniali, senza graduatorie predeterminate tra le fonti di prova.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisce a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge, oppure afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento mentre essa è soggetta a prova legale; non è invece sindacabile in tali termini il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • Dichiarazioni rese dalla parte a soggetti terzi, pur se documentate in atti di polizia giudiziaria, non hanno valore di fede privilegiata e possono al più essere valutate come confessione stragiudiziale a terzi, liberamente apprezzabile dal giudice, senza precludere l’ammissione di ulteriori prove contrarie.
  • La domanda volta all’accertamento della qualità di erede e le difese/riconvenzionali che presuppongono la validità o invalidità di un testamento rendono il tema della provenienza e validità della scheda testamentaria parte del thema decidendum, potendo il giudice accertarne d’ufficio l’esistenza e la regolarità quando il titolo successorio sia posto a fondamento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoProveImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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