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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05801/2026 del 14/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Due proprietari di unite0 immobiliari avevano presentato separate DOCFA proponendo il classamento in categoria A/2; l'Ufficio aveva invece attribuito la categoria A/1 e rideterminato le rendite con avvisi di accertamento notificati nel 2016. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo carenze motivazionali, erronea qualificazione catastale in relazione alle caratteristiche degli immobili e del contesto circostante, nonche9 erroneo confronto con altre unite0 immobiliari. La CTR, espletata CTU, aveva accolto gli appelli ritenendo non pif9 di pregio la zona e non superiori, rispetto ai fabbricati residenziali, le caratteristiche intrinseche degli immobili. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullite0 della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse in realte0 disatteso la CTU; 2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel confronto con le unite0 tipo e gli immobili simili posti a base dell'accertamento; 3) violazione dell'art. 61 d.P.R. 1142/1949, sostenendo che il confronto con immobili similari fosse necessario e non poteva essere ritenuto eccedente il quesito. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perche9 la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma non censurata: l'esclusione del requisito della zona di pregio; ha inoltre escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva esplicitato gli elementi fattuali e logici posti a base del decisum.

La decisione

Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e8 stato respinto. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione sufficiente, non meramente apparente, e che la sentenza di merito fosse sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato, l'assenza della zona di pregio; dall'altro, l'assenza di caratteristiche intrinseche superiori. Poiche9 il ricorso censurava solo la seconda ratio e non la prima, gie0 da sola idonea a sorreggere il risultato, il gravame e8 stato dichiarato inammissibile sotto tale profilo e comunque respinto. L'Agenzia e8 stata condannata al pagamento delle spese di legittimite0 in favore dei controricorrenti evocati in giudizio, cioe8 i due proprietari effettivamente costituiti in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione e8 nulla solo quando sia apparente, ossia non consenta il controllo sull'iter logico-giuridico della decisione; nel caso concreto tale soglia non e8 stata superata.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere sorretta da motivazione idonea e intellegibile; qui la motivazione della CTR e8 stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullite0 della sentenza per motivazione apparente e8 stato escluso perche9 la motivazione non era meramente graficamente esistente ma sostanzialmente comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la censura miri in realte0 a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge sul criterio di comparazione catastale non e8 stata accolta, perche9 la decisione poggiava anche su una ratio autonoma non attinta dal ricorso.

  • art. 61 d.P.R. n. 1142 del 1949

    Il confronto con immobili similari e8 stato evocato dall'Agenzia come necessario ai fini del classamento, ma la Corte non ha ritenuto assorbente tale profilo rispetto alla ratio autonoma della sentenza di merito.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; nel caso concreto tale soglia e8 stata ritenuta superata.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza e8 apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non e8 sufficiente che la parte ritenga la valutazione di merito incompleta o poco persuasiva.
  • Nel giudizio di cassazione non e8 consentita una nuova valutazione del merito delle prove, neppure quando la censura sia formalmente veicolata come vizio di motivazione o come omesso esame di fatto decisivo.
  • Se la sentenza di merito si fonda su pif9 rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerne il dispositivo, il ricorso deve investire tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse rende il gravame inammissibile o comunque infondato rispetto al risultato finale.
  • In materia di classamento catastale, la categoria A/1 richiede la concomitante presenza della zona di pregio e di caratteristiche intrinseche dell'immobile superiori a quelle dei fabbricati residenziali; il venir meno di uno dei due requisiti puf2 giustificare l'esclusione della categoria.
  • Quando il giudice di merito abbia motivatamente valorizzato una consulenza tecnica ma anche dati ulteriori del materiale probatorio, la critica in cassazione deve confrontarsi con tutti gli elementi decisivi effettivamente posti a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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