Cassazione Civile, Ordinanza n. 05799/2026 del 14/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato il classamento di un immobile sito in San Felice Circeo, modificando la classe da A/2, classe 1, proposta dai contribuenti in sede DOCFA, ad A/2, classe 4, con conseguente aumento della rendita catastale. I contribuenti avevano contestato l'atto davanti al giudice tributario, deducendo in sostanza l'illegittimità della rettifica e la correttezza del classamento originariamente proposto. Dopo il rigetto in primo grado, la decisione di appello ha accolto il gravame dei contribuenti, valorizzando la mancanza di rete fognaria del complesso, la circostanza che l'immobile fosse stato originariamente censito in classe 1 insieme alle altre unità del fabbricato e il modesto ampliamento realizzato con un vano di mq. 12,40, ritenuto insufficiente a giustificare un aggravamento del classamento. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse fondato il convincimento solo su un elemento e avesse trascurato il complesso degli indizi valorizzati dall'Ufficio, quali consistenza, distribuzione su due livelli, ampia terrazza, due servizi, finiture di medio livello e ubicazione semicentrale in località turistica; (2) nullità della sentenza/procedimento per violazione degli artt. 2, 7 e 35 d.lgs. 546/1992, perché il giudice d'appello avrebbe dovuto, una volta ritenuta non corretta la pretesa dell'Ufficio, rideterminare la rendita in misura adeguata invece di limitarsi ad annullare l'atto; (3) nullità della sentenza/procedimento per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell'art. 35 d.lgs. 546/1992, lamentando motivazione illogica e contraddittoria su rete fognaria, classamento delle altre unità del fabbricato, effetto della fusione e coerenza tra conferma della rendita proposta dai contribuenti e annullamento dell'atto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e non a denunciare correttamente un vizio di sussunzione in tema di presunzioni; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il giudice tributario, nel processo di impugnazione-merito, deve esaminare la pretesa sostanziale e può confermare la rendita proposta dai contribuenti se la ritiene corretta, senza essere obbligato a rideterminare d'ufficio la pretesa in aumento; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non apparente, e che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ne è derivata la conferma della decisione di appello favorevole ai contribuenti, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
La violazione delle norme sulle presunzioni è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito ha applicato un ragionamento presuntivo giuridicamente scorretto; non è ammessa una mera diversa lettura dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il sindacato di legittimità riguarda il corretto uso di tali parametri, non la rivalutazione delle circostanze di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale, ma non di trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito.
Richiamato insieme agli artt. 7 e 35 del medesimo decreto per sostenere l'obbligo del giudice tributario di decidere nel merito della pretesa.
Invocato dalla ricorrente a sostegno dei poteri istruttori e decisori del giudice tributario; la Corte ribadisce il carattere di giudizio di merito del processo tributario.
La sentenza deve essere motivata; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per vizi processuali o motivazionali rilevanti.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione sussiste solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
Massime di principio
- In cassazione, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è denunciabile solo quando il giudice di merito abbia applicato in modo giuridicamente errato i criteri delle presunzioni; non è consentito trasformare la censura in una contestazione della ricostruzione fattuale o in una diversa lettura degli indizi.
- Nel processo tributario, che è un giudizio di impugnazione-merito, il giudice non si limita ad annullare l'atto impugnato, ma deve esaminare la pretesa sostanziale e può sostituire alla determinazione dell'Ufficio una propria valutazione, anche confermando la misura indicata dal contribuente se ritenuta corretta.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto al solo mancato rispetto del minimo costituzionale: sono rilevanti solo la totale mancanza di motivazione, la motivazione apparente, la motivazione perplessa o incomprensibile o l'irriducibile contraddittorietà, mentre non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà logica della motivazione.
- La valutazione dell'attendibilità delle prove, la scelta delle risultanze ritenute decisive e la selezione tra elementi probatori contrastanti sono attività riservate al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione se la motivazione supera la soglia costituzionale.
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