Sentenza del 14/12/2021 n. 39974 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2005-2007 ritenendo che il contribuente, dipendente di un negozio di articoli elettronici, svolgesse un'attività d'impresa vendendo online telefoni cellulari; la CTR Campania ha annullato i ruoli perché, a suo avviso, non era provata la riferibilità delle cessioni al contribuente né l'effettivo perfezionamento delle operazioni e l'abitualità dell'attività. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione con sette motivi contestando, tra l'altro, extrapetizione, omessa pronuncia, vizio di motivazione, errata valutazione della prova desunta dal processo verbale di constatazione e mancato esercizio di poteri istruttori d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo relativo alla errata applicazione del valore probatorio del processo verbale di constatazione e ha ritenuto assorbito il quinto motivo; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile; gli altri motivi sono stati rigettati. In conseguenza la sentenza della Commissione regionale è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame, con condanna alle spese relative alla cassazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3, 4 e 5
Regolano i motivi di cassazione (violazione di legge, extrapetizione, vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i rilievi di extrapetizione e molti altri contestati salvo accogliere il motivo relativo alla valutazione della prova (art. 360 n.3 per violazione di norme probatorie). Ha inoltre applicato la disciplina modificata sulla motivazione (n.5) come risultante dalla riforma del 2012.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Principi sul contenuto della decisione e limiti della pronuncia rispetto alle domande e alle eccezioni. La Corte precisa che il giudice di merito può motivare sulla base delle risultanze processuali anche con considerazioni non sviluppate dalle parti, purché resti entro i limiti delle pretese e dei fatti dedotti.
Rilevanza della fede privilegiata per gli atti pubblici. La sentenza richiama che il processo verbale di constatazione è assistito da diverso grado di attendibilità a seconda dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.
Codice civile, artt. 2699 e ss. c.c.
Regole sulla prova dei fatti; la Corte valuta la ripartizione dell'onere probatorio e richiama che l'accertamento dell'abitualità dell'attività gravava sull'Ufficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, commi 1 e 2
Attribuisce alle Commissioni tributarie poteri istruttori officiosi nei limiti dei fatti dedotti. La Corte ricorda che tali poteri sono integrativi e non possono supplire all'onere probatorio delle parti se queste potevano ottenere le prove autonomamente; perciò la mancata richiesta d'ufficio di informazioni non è automaticamente censurabile se l'Ufficio poteva acquisire gli elementi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Norma sul contenuto e sulla conservazione dei documenti contabili usata come riferimento nella contestazione, richiamata dalla ricorrente ma la Corte non ha ritenuto violata la regola qui invocata rispetto alla valutazione complessiva della prova.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e ss.
Principi sulla ripartizione dell'onere della prova e sulle prove per mezzo di documenti; la Corte ricorda che le dichiarazioni riprodotte nel processo verbale di constatazione fanno fede fino a prova contraria e che l'interessato può confutarle dimostrando inesattezza o incompletezza.
Codice di procedura civile, art. 36 c.p.c. comma 2 n.4 e art. 111 Cost.
Richiamate nell'ultimo motivo relativo al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi posti, ritenendo comunque adeguata la motivazione della CTR sul punto.
Normativa di modifica (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 art. 54 conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
Modifica la fattispecie del vizio di motivazione deducibile in cassazione (art. 360 n.5): la Corte ha applicato la nuova disciplina ratione temporis, dichiarando inammissibile parte dei rilievi motivazionali.
Massime di principio
- Il processo verbale di constatazione ha diversa portata probatoria: può avere fede privilegiata per fatti materiali dell'agente, fa fede fino a prova contraria per dichiarazioni di terzi o contenuti di documenti riprodotti; la mancata produzione in giudizio dei documenti richiamati nel verbale non implica automaticamente inidoneità probatoria se il verbale ne consente l'identificazione e il controllo.
- In materia tributaria l'onere di dimostrare la riferibilità delle operazioni al contribuente e l'abitualità dell'attività grava sull'Amministrazione finanziaria; dati numerici o elenchi forniti dall'Ufficio devono essere verificabili e privi di evidenti duplicazioni per poter sorreggere l'accertamento.
- Le ammissioni contenute negli atti difensivi sottoscritti dal procuratore non equivalgono necessariamente a confessione giudiziale e hanno valore indiziario valutabile liberamente dal giudice.
- Le Commissioni tributarie possono esercitare poteri istruttori officiosi ma solo in funzione integrativa rispetto agli elementi già acquisiti e quando le parti non possano altrimenti procurarsi la prova; non possono supplire sistematicamente alle carenze probatorie dell'Amministrazione.
- Il giudice di merito può motivare la decisione sulla base delle risultanze processuali anche con argomentazioni non sviluppate dalle parti, purché resti entro i limiti delle domande e dei fatti dedotti (no extrapetizione).
- Dopo la riforma del 2012 la censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è più limitata in cassazione: molte doglianze motivazionali sono divenute inammissibili salvo specifiche violazioni di legge.
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