Sentenza del 14/12/2021 n. 1495 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contesta- vano la declaratoria di decadenza delle agevolazioni fiscali per la piccola proprieta' contadina (art. 12, comma 4-bis DL 194/2009 conv. L. 25/2010) in relazione a una cessione intervenuta il 20/10/2015 dei beni acquisiti per effetto di una sentenza di retratto (Corte d'Appello di Firenze sentenza del 24/05/2013). I ricorrenti sostenevano che l'effetto retroattivo della sentenza di retratto dovesse farsi decorrere dalla data dell'alienazione originaria (13/09/2001) e quindi la cessione del 2015 sarebbe avvenuta dopo il termine quinquennale previsto dall'art. 11 d.lgs. 228/2001; inoltre sostenevano che la cessione fosse avvenuta verso una societa' agricola di capitali con amministratore coltivatore diretto e che questo rendesse applicabili le agevolazioni
La decisione
La commissione ha rigettato l'appello. Ha confermato che, ai fini tributari (imposta di registro e decorrenza del quinquennio), l'acquisizione del bene per effetto del retratto produce effetti nei confronti dell'Amministrazione dalla data di registrazione della sentenza di accoglimento del retratto e non dalla data dell'alienazione ritenuta illegittima. Ne consegue che la cessione del 20/10/2015 e' avvenuta prima della scadenza del termine quinquennale iniziato con la registrazione della sentenza e determina la decadenza dalle agevolazioni. Inoltre la commissione ha ritenuto che le deroghe alla decadenza previste dal d.lgs. 228/2001 (art. 11 per trasferimenti a coniuge/parenti/affini e art. 9 per soci di societa' di persone) non si applicano alle cessioni a societa' di capitali; pertanto la declaratoria di decadenza e' legittima. Sono state altresi' condannate le parti private al pagamento delle spese del grado pari a Euro 3.000,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
DL 194/2009 convertito L. 25/2010, art. 12 comma 4-bis
Disciplina le agevolazioni per la piccola proprieta' contadina e la decadenza in caso di perdita dei requisiti; la commissione ha ritenuto applicabile la decadenza per cessazione dei requisiti a seguito di alienazione infraquinquennale
d.lgs. 228/2001, art. 11
Prevede il termine quinquennale di divieto di alienazione e le deroghe (es. trasferimenti a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitino attivita' agricola). La commissione ha ritenuto che il quinquennio decorra dalla registrazione della sentenza di retratto e che la deroga non operi per cessioni a societa' di capitali
d.lgs. 228/2001, art. 9
Estende alcune agevolazioni ai soci di societa' di persone in possesso dei requisiti agricoli; non menziona le societa' di capitali: la sentenza ne deduce che le societa' di capitali non rientrano nelle eccezioni alla decadenza
DPR 131/1986 (registro), art. 1 e art. 27
Gli atti giurisdizionali che trasferiscono diritti reali su immobili sono soggetti all'imposta di registro proporzionale; eventuali condizioni sospensive previste nella sentenza non escludono l'applicazione dell'imposta e non posticipano gli effetti ai fini del registro
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 7
Stabilisce l'obbligo di coltivazione diretta per cinque anni a fini di conservazione delle agevolazioni; la commissione richiama che la verifica di tale requisito e' compito dell'Amministrazione
Legge 1 giugno 1970 n. 817 (retratto), art. 7
Individua i requisiti per l'accoglimento del retratto (es. essere coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti); tuttavia tali requisiti non coincidono completamente con quelli fiscali per le agevolazioni e il giudicato tra le parti non vincola l'Amministrazione
Codice Civile, art. 1647
Richiamato per interpretare la nozione di svolgimento dell'attivita' agricola con abitualita' e prevalenza, utile a valutare l'iscrizione nella gestione previdenziale
Codice Civile, art. 2909
Stipula che il giudicato fa stato solo tra le parti e i loro aventi causa; la sentenza di retratto quindi non vincola l'Amministrazione finanziaria che non e' parte nel giudizio
Cass. n. 12551/2001
Principio che considera irrilevante, ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione civilistica (dichiarativa o costitutiva) della sentenza di accoglimento del retratto: la sentenza che ha contenuto traslativo e' soggetta all'imposta proporzionale
Cass. ord. 3260/2021
Ha stabilito che l'acquirente con retratto che, entro il quinquennio, affitta il fondo decade dalle agevolazioni; principio estensibile a qualsiasi alienazione infraquinquennale
Ulteriori pronunce di legittimita' richiamate
Cass. ord. 15489/2016; Cass. ord. 25438/2015; Cass. ord. 3598/2021; Cass. ord. 1565/2016; Cass. 6688/2014; Cass. ord. 13426/2017
Confermano i criteri sopra indicati: la necessita' di prova dei requisiti per le agevolazioni al momento della registrazione, l'irrilevanza del giuridico civilistico della sentenza rispetto al trattamento tributario e il corretto ambito delle deroghe legislative
Massime di principio
- Per acquisti derivanti da sentenza di retratto, ai fini fiscali l'acquisizione e' considerata efficace nei confronti dell'Amministrazione dalla data di registrazione della sentenza, e da quella data decorre il quinquennio di divieto di alienazione o di perdita dei requisiti
- Il contenuto traslativo di una sentenza di accoglimento del retratto e' soggetto all'imposta di registro proporzionale indipendentemente dalla qualificazione civilistica della sentenza o da eventuali condizioni sospensive
- Il giudicato tra le parti relativo al retratto non vincola l'Amministrazione finanziaria: l'Ufficio puo' e deve verificare autonomamente la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni (iscrizione nella gestione previdenziale, effettiva coltivazione diretta, ecc.)
- Le deroghe alla decadenza delle agevolazioni (es. art. 11 e art. 9 d.lgs. 228/2001) sono strettamente interpretate: valgono per trasferimenti a coniuge/parenti/affini e per soci di societa' di persone in possesso dei requisiti, ma non si estendono alle societa' di capitali
- Ogni atto di trasferimento (inclusi affitti o cessioni) intervenuto entro il quinquennio comporta la decadenza dall'agevolazione, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge
- Chi intende avvalersi delle agevolazioni deve fornire prova documentale dei requisiti al momento della registrazione (certificazione definitiva o attestazione provvisoria sostituibile entro i termini), pena la decadenza
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