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Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 1036 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Attribuzione nuova rendita per impianto fotovoltaico amovibile - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha disposto l'accatastamento d'ufficio di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un capannone industriale, attribuendogli un subalterno autonomo e la categoria catastale D/1 con relativa rendita e liquidazione di tributi e sanzioni. D 5 s.r.l. ha contestato che l'impianto è amovibile e 'imbullonato', non costituisce unità immobiliare autonoma, non sarebbe di sua proprietà e, in ogni caso, l'eventuale incidenza reddituale dell'impianto avrebbe dovuto riflettersi sulla rendita del capannone sottostante e non dar luogo a autonomo accatastamento.

La decisione

L'appello del contribuente è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che, pur essendo i pannelli fotovoltaici beni che possono costituire 'bene immobile per connessione', questi contribuiscono alla determinazione della rendita dell'unità immobiliare ospitante ma non possono essere autonomamente accatastati come unità immobiliare separata salvo i casi di vere e proprie centrali di produzione autonomamente censibili. Pertanto è stato annullato il provvedimento di attribuzione di rendita catastale definitiva, la liquidazione dei tributi, interessi, oneri e sanzioni. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • R.D.L. 652/1939 art. 4

    Definisce i fabbricati e le costruzioni stabili come immobili urbani; interpretato congiuntamente come base per valutare l'incorporazione di elementi al suolo e la rilevanza catastale degli elementi strutturalmente connessi.

  • Legge 3 dicembre 2004, n. 311 art. 1 comma 540

    Norma di interpretazione autentica che amplia il concetto di costruzioni 'strutturalmente connesse' e stabilisce che elementi costitutivi degli opifici concorrono alla determinazione della rendita anche se non fisicamente incorporati; la Corte Costituzionale ha però limitato l'ambito applicativo alle centrali elettriche.

  • D.L. 31 marzo 2005 n. 44 (art. 1-quinquies comma 1)

    Ha ridefinito l'ambito dell'interpretazione autentica con riferimento alle centrali elettriche, confermando che le centrali vanno considerate beni immobili per incorporazione ma lasciando spazio ad analisi caso per caso per altre installazioni.

  • Legge 208/2015 art. 1 comma 21

    Ha disposto che per immobili a destinazione speciale (gruppi D ed E) la rendita si determina tramite stima diretta tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad esse connessi nell'ordinario apprezzamento, escludendo macchinari e impianti funzionali al processo produttivo dalla stima diretta.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 36/E del 2013

    Ha distinto tra impianti pertinenziali all'edificio e impianti autonomi; indica i criteri di valutazione ma è fonte di prassi e non norma primaria.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 39/E del 2013

    Chiarisce che la facile amovibilità non è l'unico criterio, conta il rapporto con la capacità reddituale dell'unità immobiliare; le installazioni su edifici non sono obbligatoriamente unità autonome e possono essere considerate pertinenze, con obbligo di variazione solo se incrementano il valore capitale oltre soglie pratiche (es. +15%).

  • Circolare Agenzia delle Entrate 2/E del 2016 e 27/E del 2016

    Specificano che, per i cosiddetti 'imbullonati', inverter e pannelli vanno in generale esclusi dalla stima diretta per le categorie D/E, eccetto i pannelli integrati nella struttura; indicano la procedura Docfa per eventuali deduzioni e rideterminazioni della rendita.

  • Corte Costituzionale sent. 162/2008

    Conferma che il concetto di incorporazione può ricomprendere elementi uniti al suolo anche transitoriamente e che la qualificazione di immobile per incorporazione è possibile anche per elementi separabili.

  • Cassazione Civile sent. n. 16824/2006

    Affermata la rilevanza non del mero mezzo di unione ma dell'impossibilità di separare senza alterare il bene complesso; principio richiamato per valutare l'effettiva incorporazione.

  • Codice Civile art. 812 (1° comma)

    Definisce i beni immobili anche come ciò che è unito al suolo a scopo transitorio: usato come parametro dottrinario/giurisprudenziale per valutare incorporazione/immobilità.

Massime di principio

  • Un impianto fotovoltaico posto su un edificio può essere considerato elemento immobile per connessione ma non necessariamente un'unità immobiliare autonoma: normalmente contribuisce alla determinazione della rendita dell'immobile ospitante.
  • L'accatastamento autonomo è riservato a impianti che costituiscono vere e proprie centrali di produzione, autonomamente censibili (es. centrali elettriche), non a semplici installazioni 'imbullonate' su coperture salvo casi di reale autonomia funzionale e reddituale.
  • La rilevanza ai fini catastali non dipende solo dalla 'amovibilità' tecnica (imbullonati vs. incorporati) ma soprattutto dalla capacità dell'impianto di conferire autonomia funzionale e reddituale all'unità, nonché dal suo incremento di valore (la prassi indica soglie pratiche, es. incremento del valore capitale >= 15%).
  • Dopo la riforma per i gruppi D ed E (legge di Stabilità 2016), macchinari e impianti funzionali al processo produttivo sono esclusi dalla stima diretta della rendita salvo eccezioni (pannelli integrati nella struttura). Pertanto, in molti casi si deve procedere a variazione della rendita dell'unità ospitante piuttosto che ad autonomo accatastamento.
  • Soglie operative della prassi: potenza 3 kW per unità servita o altri limiti volumetrici e di potenza possono esonerare dall'obbligo di dichiarazione/autonomo accatastamento; verificare i limiti tecnici e la prassi vigente.
  • In casi di contenzioso, è utile contestare l'accatastamento autonomo richiamando la normativa primaria, la giurisprudenza e le circolari che distinguono tra impianti pertinenziali e centrali autonome; occorre anche verificare la titolarità dell'impianto prima dell'attribuzione.
  • Se l'ufficio procede d'ufficio ad autonoma attribuzione di rendita, il contribuente può ottenere l'annullamento se dimostra che l'impianto non ha autonomia reddituale o è assimilabile a pertinenza o a impianto funzionale escluso dalla stima diretta.

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