Sentenza del 14/12/2021 n. 13691 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 45/2021 TRIBUTI LOCALI - TARI - Predeterminazione incrementi tariffari deliberati dall'Autorità di settore - Superamento dei limiti fissati - Illegittimità ex se dell'atto impositivo - Esclusione - Onere di dimostrazione dell'eccedenza delle tariffe approvate rispetto ai costi del servizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso TARI 2020 lamentando un aumento tariffario del 26,3% rispetto al 2019 e deducendo la violazione dell'art. 4 della deliberazione ARERA n. 443/2019 (MTR), sostenendo che, in base al MTR e ai documenti ARERA, l'incremento massimo ammesso doveva essere al più del 6,6% (o 1,6% se non previsti miglioramenti), mentre il Comune avrebbe applicato una variazione ben superiore senza i presupposti previsti dalla disciplina regolatoria.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il superamento dei limiti di incremento indicati in via generale da ARERA non inficia automaticamente la legittimità dell'atto impositivo comunale. L'atto è conforme al quadro normativo primario (in particolare art.1, commi 654 e 683, L. n.147/2013) che impone la copertura integrale dei costi del servizio e richiede che il Comune approvi le tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario. Poiché il Comune ha dichiarato che con le tariffe 2020 si raggiunge la copertura integrale del costo del servizio e la ricorrente non ha fornito prove dello scostamento per eccesso delle tariffe rispetto agli oneri effettivi sostenuti dall'amministrazione, non sussiste motivo di illegittimità. Viene inoltre evidenziato che ARERA ha funzioni regolatorie e meccanismi di controllo/sanzione, ma la determinazione finale delle tariffe resta governata dalla normativa statale e dal principio della copertura integrale dei costi; pertanto, l'onere della prova in capo al ricorrente della eccessività delle tariffe non è assolto.
Norme richiamate
Legge n. 147/2013
art. 1, commi 653, 654 e 683
Stabilisce il principio di copertura integrale dei costi del servizio rifiuti (comma 654), l'obbligo per il Comune di avvalersi dei fabbisogni standard (comma 653) e che la Tari è versata in base a tariffe deliberate dall'ente locale (comma 683). Tali prescrizioni a livello statale governano la determinazione tariffaria e impongono che la legittimità delle tariffe sia verificata rispetto alla copertura dei costi.
Delibera ARERA n. 443/2019 (MTR)
Definisce il metodo tariffario, limiti generali di incremento delle entrate tariffarie (art.4), la procedura di approvazione e verifica del Piano Economico Finanziario (art.6) e i meccanismi di garanzia e sanzione in caso di inerzia (art.7). Tuttavia, il superamento dei limiti indicati da ARERA non invalida automaticamente l'atto comunale se non risulta la violazione del principio di copertura integrale dei costi; la delibera prevede inoltre la possibilità per l'ente di giustificare il superamento mediante relazione ad ARERA (art.4.4).
D.P.R. n. 158/1999
Stabilisce criteri razionali per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, richiamato quale parametro per la corretta determinazione tariffaria nel Piano Economico Finanziario.
Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 aprile 2017
Fissa criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale e di correttivi nella ripartizione dei costi finalizzati a realizzare una tariffa commisurata al servizio e a garantire la copertura integrale dei costi.
Legge n. 205/2017
Attribuisce ad ARERA la funzione di regolazione e controllo in materia di metodo tariffario per il servizio integrato rifiuti, delineando la sfera di competenza regolatoria dell'Autorità.
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui la copertura integrale dei costi governa la determinazione della Tari; viene utilizzata in argomentazione di supporto.
Massime di principio
- Il mero superamento, da parte del Comune, dei limiti generali di incremento tariffario indicati da ARERA non rende automaticamente invalido l'atto impositivo: occorre dimostrare che la tariffa approvata eccede effettivamente i costi del servizio.
- L'onere della prova spetta al ricorrente: per impugnare con successo la tariffa è necessario fornire elementi probatori concreti che attestino scostamenti per eccesso rispetto agli oneri effettivi indicati nel Piano Economico Finanziario.
- La determinazione della Tari è governata dalla normativa statale (in particolare il principio della copertura integrale dei costi previsto dalla legge), mentre ARERA ha funzione regolatoria e di controllo; i due piani devono essere coordinati ma la legittimità dell'atto comunale si valuta rispetto alla legge primaria e al PEF.
- Se il Comune ha documentato che con la tariffa approvata viene raggiunta la copertura integrale del costo del servizio e non sono prodotti elementi contrari, le tariffe trovano legittimazione; l'assenza di contestazioni probatorie rilevanti porta al rigetto del ricorso.
- Nel caso in cui il Comune intenda superare i limiti fissati da ARERA, è opportuno che presenti la relazione prevista dall'art.4.4 del MTR per giustificare il superamento e per attivare la verifica/regolazione dell'Autorità; in mancanza di ciò, la verifica giudiziale si concentra sulla congruità dei costi e sulla loro effettiva copertura.
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