Cassazione Civile, Ordinanza n. 08480/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di un credito derivante da un finanziamento chirografario per anticipo fatture. I debitori opponevano il decreto chiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, la rettifica del saldo contabile, la restituzione di somme ritenute indebitamente addebitate e il risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Il Tribunale aveva accolto in larga parte le domande degli opponenti, condannando la banca alla restituzione di somme, alla cancellazione della segnalazione e al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva invece escluso il risarcimento del danno non patrimoniale e quello ex art. 96 c.p.c., ritenendo non provati il pregiudizio lamentato e i presupposti della responsabilità aggravata, e aveva compensato in parte le spese. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme su responsabilità aquiliana, danno non patrimoniale, presunzioni e valutazione della prova, sostenendo che il danno da segnalazione illegittima fosse stato allegato e provato o comunque desumibile per presunzioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'allegazione e prova del pregiudizio non patrimoniale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria sulla mancanza di prova del danno e sulla responsabilità aggravata; 4) ulteriori censure sulla motivazione quanto all'art. 96 c.p.c.; 5) violazione delle norme sulle spese di lite per la compensazione parziale operata nonostante la natura accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a contestare la valutazione di merito delle prove e la ricostruzione del danno non patrimoniale, osservando che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e localizzato negli atti, mentre qui le censure si risolvevano in una richiesta di riesame del materiale probatorio o in una contestazione dell'apprezzamento presuntivo del giudice di merito. Ha inoltre escluso la denunciabilità, nei termini prospettati, del vizio di motivazione, richiamando il principio per cui è censurabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la mera illogicità o contraddittorietà. Quanto all'art. 96 c.p.c. e alle spese, la Corte ha rilevato che le doglianze investivano valutazioni di merito e discrezionali del giudice territoriale, non sindacabili in cassazione nei termini dedotti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla responsabilità aquiliana, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché le censure sono ritenute inammissibili
richiamato per il danno non patrimoniale, che tuttavia deve essere allegato e provato come danno-conseguenza e non è in re ipsa
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo; in cassazione non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio
richiamato con riferimento alle presunzioni semplici e alla prova del danno, censura non scrutinabile come violazione di legge se mira a riesaminare i fatti
richiamato come norma sulla valutazione della prova, ma la doglianza è stata ricondotta a una critica inammissibile al convincimento del giudice di merito
richiamato in tema di prudente apprezzamento delle prove; non consente in cassazione un nuovo esame del merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per censure di violazione di legge, ma la Corte ha osservato che molte doglianze in realtà miravano a contestare valutazioni di fatto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza, ma le censure erano in realtà dirette contro il merito della motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per omesso esame di elementi istruttori o per richiesta di rivalutazione delle prove
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedotta motivazione apparente o mancante; la Corte ribadisce che è denunciabile solo un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
la responsabilità aggravata richiede, a seconda del comma invocato, prova del danno o accertamento della mala fede o colpa grave; nel caso concreto le doglianze non superano il vaglio di ammissibilità
richiamato in tema di condanna alle spese, in relazione alla regola della soccombenza
richiamato per la compensazione parziale delle spese, che resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite
richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è in re ipsa: deve essere allegato e provato come danno-conseguenza, anche mediante elementi presuntivi specifici e decisivi.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito; le censure sulle prove sono ammissibili solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente individuato; non basta lamentare l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
- La denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo è censurabile, al più, come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non come violazione di legge.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone, a seconda del comma invocato, la prova del danno oppure l'accertamento della mala fede o della colpa grave; non può essere affermata sulla sola base dell'esito sfavorevole della lite o del suo ridimensionamento quantitativo.
- La compensazione delle spese processuali resta un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'eventuale violazione delle regole legali o di motivazione costituzionalmente rilevante.
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