Cassazione Civile, Ordinanza n. 08420/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'intervento in una procedura esecutiva immobiliare fondato su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il debitore esecutato ha contestato la validità della notifica del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'elezione di domicilio indicata nell'atto di ricognizione di debito fosse falsa perché contenuta in una scrittura privata abusivamente riempita su foglio firmato in bianco. Su tale premessa ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo e degli atti di intervento. La Corte d'appello ha accolto l'opposizione ritenendo che il giudicato penale avesse accertato la falsità della scrittura del 29 marzo 2007 e che, per effetto di tale falsità, la notifica eseguita in quel domicilio fosse inesistente. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 651 e 537 c.p.p. per avere la Corte d'appello attribuito efficacia di giudicato penale all'accertamento della falsità della scrittura; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c. e delle regole sulla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, sostenendo che la notifica non poteva dirsi inesistente; 3) violazione degli artt. 615 e 650 c.p.c., deducendo che la questione della falsità dei documenti a fondamento del decreto ingiuntivo doveva essere fatta valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo e non con l'opposizione all'esecuzione; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla condanna per responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha rilevato in via preliminare l'inammissibilità del controricorso del resistente, depositato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso principale per difetto dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., osservando che l'atto non riportava adeguatamente la vicenda processuale, le difese delle parti e il contenuto degli atti richiamati, rendendo impossibile una compiuta comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti. Non è stata pronunciata condanna alle spese di legittimità per effetto dell'inammissibilità del controricorso; è stata invece data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
è richiamato come strumento di opposizione all'esecuzione, ma la Corte non entra nel merito della sua corretta utilizzazione nel caso concreto perché dichiara il ricorso inammissibile
art. 650 c.p.c.
è invocato dal ricorrente per sostenere che la censura sulla falsità del documento avrebbe dovuto essere proposta con opposizione tardiva al decreto ingiuntivo; la Corte non affronta il punto nel merito
art. 156 c.p.c.
è richiamato per contestare la qualificazione della notificazione come inesistente anziché nulla
art. 2909 c.c.
è invocato in relazione all'efficacia del giudicato civile e al preteso limite derivante dal giudicato penale
art. 651 c.p.p.
è richiamato per contestare l'efficacia del giudicato penale nel processo civile
art. 537 c.p.p.
è richiamato dal ricorrente sul tema degli effetti della decisione penale
art. 96 c.p.c.
è richiamato per censurare la condanna per responsabilità aggravata pronunciata in appello
art. 366 c.p.c.
la Corte lo qualifica come norma che pone requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione, la cui violazione comporta inammissibilità; nel caso concreto reputa il ricorso non autosufficiente e privo di esposizione chiara e completa dei fatti e degli atti
art. 370 c.p.c.
è applicato per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742
richiamato nel principio per cui la sospensione feriale non si applica alle opposizioni esecutive
art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742
richiamato nel principio sull'inapplicabilità della sospensione feriale alle opposizioni esecutive
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12
richiamato nel principio sull'inapplicabilità della sospensione feriale alle opposizioni esecutive
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022
richiamato per l'applicabilità ratione temporis della nuova formulazione dell'art. 366 c.p.c.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, nonché la specifica indicazione e localizzazione degli atti richiamati; la mancanza di tali elementi rende il ricorso inammissibile perché impedisce alla Corte di comprendere la controversia senza integrare autonomamente il fascicolo.
- Nei giudizi di opposizione esecutiva, ai fini del computo dei termini per impugnare e dell'applicazione della sospensione feriale, rileva la qualificazione data dal giudice a quo all'azione proposta, secondo il principio dell'apparenza.
- La tardiva proposizione del controricorso determina la sua inammissibilità e preclude le attività difensive successive, compreso il deposito di memoria.
- Quando il ricorso per cassazione non è autosufficiente e non consente una chiara ricostruzione della vicenda processuale, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare nel merito i singoli motivi.
- L'inammissibilità del ricorso principale, in presenza di controricorso tardivo e dunque inammissibile, può escludere la condanna alle spese di legittimità, ferma la statuizione sull'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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