Cassazione Civile, Ordinanza n. 08418/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, dato atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte della controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione integrale delle spese di lite come concordato tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso un decreto del Tribunale di Belluno, ma prima della decisione la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La controricorrente ha accettato espressamente la rinuncia, con contestuale regolazione convenzionale delle spese mediante compensazione integrale. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia accettata e della conseguente cessazione della controversia in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte controricorrente, estingue il giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte si limita a dichiarare l’estinzione del processo, senza pronunciarsi sul merito della controversia.
- La regolazione delle spese può essere definita dalle parti in modo convenzionale, con efficacia nel giudizio estinto.
Come è indicizzato
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