Cassazione Civile, Ordinanza n. 08390/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di insinuazione al passivo di un credito di euro 117.111,04, vantato da una società per prestazioni eseguite nell'ambito di un subappalto. Il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la creditrice aveva poi introdotto un giudizio ordinario verso la stazione appaltante, ma ha comunque regolato le spese in base alla soccombenza virtuale, ritenendo non provato il credito: il contratto e le fatture non erano ritenuti sufficienti, alcuni estratti contabili erano tardivi e un preteso riconoscimento di debito proveniva da soggetto estraneo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 97 L.F., 24 Cost. e 115 c.p.c., sostenendo che la comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo fosse irregolare e lesiva del diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 93 L.F. e 115 c.p.c., lamentando che il giudice non avesse valutato la documentazione prodotta a sostegno del credito e che l'esistenza del credito non fosse stata contestata; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver considerato il dedotto riconoscimento del credito e la mancata contestazione da parte della curatela, che secondo la ricorrente avrebbe chiesto alla stazione appaltante importi corrispondenti alle fatture emesse dalla subappaltatrice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi del decreto impugnato, che non si fondava su una tardività dell'opposizione ma su una valutazione di merito in tema di soccombenza virtuale, e perché la dedotta lesione del diritto di difesa era del tutto generica. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; inoltre erano aspecifiche, perché non indicavano puntualmente il contenuto dei documenti evocati, introducevano circostanze non risultanti dal decreto né dedotte nei gradi di merito, e richiamavano in modo non autosufficiente il principio di non contestazione. La Corte ha ribadito che, nella verifica del passivo, la non contestazione non comporta l'automatica ammissione del credito, potendo il giudice svolgere accertamenti officiosi sull'esistenza del titolo e delle prove. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 97 L.F.
Richiamato nel motivo sul decreto di esecutività dello stato passivo; la Corte osserva che la censura non incide sulla ratio della decisione, non essendosi il tribunale fondato su una questione di tardività dell'opposizione.
art. 24 Cost.
Invocato per denunciare una lesione del diritto di difesa, ma la doglianza è stata reputata generica e non idonea a colpire la motivazione impugnata.
La Corte ribadisce che il principio di non contestazione non determina l'automatica ammissione del credito nel passivo fallimentare e che il giudice può svolgere accertamenti officiosi sui fatti e sulle prove.
Richiamato con riferimento al riparto dell'onere probatorio sull'esistenza del credito, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché volte a una rivalutazione del merito.
art. 93 L.F.
Richiamato in relazione alla domanda di insinuazione al passivo; la Corte non enuncia un principio autonomo sulla norma, ma conferma l'esigenza di prova del credito insinuato.
Norma richiamata per le memorie depositate in vista della decisione in camera di consiglio.
Richiamato come riferimento a un reclamo comunicato dalla ricorrente, ritenuto irrilevante perché non tradotto in un motivo di ricorso.
art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato; se il decreto si fonda su una valutazione di merito sulla prova del credito o sulla soccombenza virtuale, non è utile censurare solo profili estranei come la tardività o irregolarità della comunicazione, se tali profili non hanno sorretto la decisione.
- Le censure che denunciano violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: in cassazione è inammissibile una critica che miri soltanto a ottenere un diverso apprezzamento di documenti e risultanze istruttorie.
- Quando si deduce il vizio di omessa considerazione di fatti asseritamente pacifici o il principio di non contestazione, il ricorrente deve indicare specificamente in quale atto tali fatti siano stati allegati e dove risultino provati o incontestati; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, la non contestazione non comporta di per sé l'ammissione automatica del credito: il giudice conserva il potere-dovere di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo e la consistenza probatoria delle allegazioni, nei limiti delle preclusioni processuali applicabili.
- Per l'insinuazione al passivo non è sufficiente allegare in modo generico contratto e fatture se il giudice di merito ritiene che non bastino a provare l'esistenza e l'entità del credito; occorre una deduzione puntuale e specifica degli elementi probatori rilevanti.
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