Cassazione Civile, Ordinanza n. 08416/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società aveva ricevuto un verbale ispettivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro che contestava, in relazione a rapporti di appalto intrattenuti con una società poi fallita, l’esistenza di una somministrazione fraudolenta di mera manodopera e, conseguentemente, la possibile irrogazione di sanzioni amministrative, nonché richieste contributive e sanzionatorie da parte di INPS e INAIL. Sulla base di tali evenienze la società aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un credito pari a euro 111.541,13, ma il giudice delegato aveva negato l’insinuazione e il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che si trattasse di debiti, o potenziali debiti, propri della società istante, quale unico ed effettivo datore di lavoro, e non della fallita, neppure a titolo di manleva. Avverso il decreto del Tribunale la società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha riscontrato un vizio processuale preliminare: la mancata dimostrazione della rituale notificazione del ricorso alla procedura intimata, per difetto di deposito dell’avviso di ricevimento della notifica postale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta non risultava provata nei suoi elementi essenziali, poiché la ricorrente non aveva depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato. Secondo la Corte, tale documento è l’unico idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data e l’identità del destinatario; la sua mancanza comporta l’inesistenza materiale della notificazione, con conseguente inammissibilità del ricorso e impossibilità di ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non essendosi costituita la procedura intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, d.lgs. 8/2016
richiamato come norma incriminatrice dell’illecito amministrativo contestato nel verbale ispettivo relativo alla somministrazione fraudolenta di mera manodopera
art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 8/2016
richiamato insieme all’art. 29, comma 1, quale base della contestazione amministrativa
art. 149 c.p.c.
la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provarne consegna, data e destinatario
art. 291 c.p.c.
non è applicabile quando manchi l’avviso di ricevimento e la notificazione sia inesistente materialmente, poiché in tal caso non può disporsi la rinnovazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma di modifica che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel provvedimento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la rituale notificazione al contraddittore è requisito ordinario di ammissibilità; se la prova della notifica manca, il ricorso è inammissibile.
- Quando la notificazione è eseguita a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento è il documento indispensabile per dimostrare perfezionamento, data di consegna e identità del consegnatario.
- La mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica postale del ricorso per cassazione integra inesistenza materiale della notificazione, non mera nullità.
- Se la notificazione è inesistente per difetto dell’avviso di ricevimento, non può disporsi la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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