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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08417/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un ispettorato del lavoro aveva contestato alla ricorrente e alla società poi fallita l'illegittimità di appalti ritenuti in realtà somministrazione fraudolenta di mera manodopera, con conseguente possibile applicazione di sanzioni amministrative e richieste contributive da parte di INPS e INAIL. La ricorrente aveva quindi domandato l'ammissione al passivo del fallimento della controparte di un credito pari a euro 186.674,62, sostenendo che tale importo dovesse essere riconosciuto in ragione delle conseguenze economiche derivanti dal verbale ispettivo, anche come forma di manleva. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione rilevando che si trattava di debiti o possibili debiti propri della società istante, quale unico ed effettivo datore di lavoro, e non di poste ammissibili al passivo del fallimento altrui. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi, ma dal testo emerge che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione della rituale notificazione al fallimento intimato: pur risultando una notifica tentata a mezzo UNEP e poi eseguita via posta, la ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, documento necessario per provare l'avvenuta consegna e il perfezionamento della notifica.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché non era stata provata la rituale notifica alla procedura intimata. In particolare, essendo stata utilizzata la notificazione a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., la mancata produzione dell'avviso di ricevimento ha impedito di dimostrare il perfezionamento della notifica; la Corte ha quindi escluso che si trattasse di una mera nullità sanabile e ha affermato l'inesistenza materiale della notificazione, con conseguente impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e declaratoria di inammissibilità. Non essendosi costituito l'intimato, non è stata regolata la spesa di lite. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d. lgs. 8/2016

    richiamato come base della contestazione amministrativa relativa alla somministrazione fraudolenta di manodopera

  • art. 18, comma 5-bis, d. lgs. 8/2016

    richiamato quale disposizione sanzionatoria connessa alla somministrazione fraudolenta

  • art. 149 c.p.c.

    la notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provarne consegna, data e destinatario

  • art. 291 c.p.c.

    non è applicabile la rinnovazione della notifica quando manca l'avviso di ricevimento e la notificazione è materialmente inesistente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

  • art. 2697 c.c.

    citato indirettamente solo come riferimento generale alla prova, ma nel testo la Corte fonda la decisione sull'onere di dimostrare la rituale notificazione

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato anche per escludere la possibilità di rinnovazione della notifica inesistente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rituale notificazione del ricorso al contraddittore è requisito di ammissibilità: se il resistente è intimato, il ricorrente deve dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notifica.
  • Quando la notificazione è eseguita a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'avvenuta consegna del plico, la data di consegna e l'identità del destinatario o della persona che lo ha ricevuto.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non integra una semplice nullità della notificazione, ma determina inesistenza materiale della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • L'inesistenza della notificazione non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., perché manca un atto notificatorio giuridicamente apprezzabile da rinnovare.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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