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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata sull'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., deducendo errore di applicazione della legge penale in tema di prescrizione (artt. 157, 159 e 160 c.p.). Il ricorrente ha contestato il computo della prescrizione sostenendo che il rinvio del dibattimento disposto dal 28/03/2022 al 19/09/2022 (175 giorni), motivato con la richiesta di consentire l'esame dell'imputato e l'acquisizione di documenti, non avrebbe dovuto sospendere la prescrizione perché riconducibile a esigenze di formazione della prova; pertanto, considerando solo la sospensione speciale prevista dall'art.83, comma 4, d.l. n.18/2020, il reato (commesso il 15/11/2017) sarebbe stato prescritto il 18/01/2023, antecedentemente alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il periodo di 175 giorni fosse imputabile alla richiesta dell'imputato/del suo difensore (rinvio chiesto per consentire l'esame dell'imputato e acquisizione documenti) e che, ai sensi dell'art.159, n.3, primo periodo, c.p., il corso della prescrizione rimanga sospeso per tutta la durata del rinvio quando il differimento sia stato richiesto dall'imputato o dal difensore. La Corte ha inoltre richiamato giurisprudenza che ammette la sospensione anche quando il rinvio sia determinato da comportamento della difesa o da strategia difensiva. Perciò il termine di prescrizione non era ancora decorso alla pronuncia di primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rimane così consolidata la condanna di primo grado (dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art.187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; pena: 4 mesi di arresto, €1.000 di ammenda; sospensione patente per 6 mesi, con concessione delle circostanze attenuanti generiche).

Norme richiamate

  • art.187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Norma sostanziale che punisce la guida sotto l'influenza di stupefacenti; è la fattispecie di reato per la quale l'imputato è stato condannato.

  • art.157 c.p.

    Disposizione sul termine di prescrizione per il reato, rilevante per il calcolo del decorso del termine massimo.

  • art.159 c.p.

    Disciplina le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha ritenuto applicabile il comma che sospende la prescrizione quando il rinvio del dibattimento è stato chiesto dall'imputato o dal suo difensore.

  • art.160 c.p.

    Regole sul computo dei termini ai fini della prescrizione, richiamata nel quadro del calcolo complessivo del termine prescrizionale.

  • art.161 c.p.

    Norma integrativa sul calcolo dei termini di prescrizione in relazione a sospensioni e interruzioni, richiamata nella decisione per il computo complessivo.

  • art.83, comma 4, d.l. n.18/2020

    Causa di sospensione speciale collegata all'emergenza epidemiologica; il ricorrente sosteneva che considerando solo tale sospensione il reato sarebbe prescritto, tesi respinta data l'applicabilità anche della sospensione per rinvio richiesto dalla difesa.

  • legge n.103/2017 (modifiche art.159 c.p.)

    Riferimento normativo richiamato dalla Corte territoriale per questioni di regime più favorevole e di diritto intertemporale; nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto non rilevante decidere su questa questione, dato l'esito per inammissibilità.

  • art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma di legittimità che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha fondato il ricorso su questo motivo (erronea applicazione della legge penale).

  • art.616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando il rinvio dell'udienza è stato richiesto dall'imputato o dal suo difensore (es. per l'esame dell'imputato o per acquisire documenti richiesti dalla difesa), ai sensi dell'art.159 c.p. la prescrizione rimane sospesa per tutta la durata del rinvio.
  • Se il rinvio è motivato primariamente da esigenze di formazione della prova attribuibili al giudice o alla pubblica accusa, tale rinvio non determina la sospensione della prescrizione; in caso di cause concorrenti prevale la causa caratterizzante il rinvio.
  • La giurisprudenza ammette che anche un comportamento della difesa configurabile come strategia o negligenza possa comunque far decorrere la sospensione della prescrizione se il rinvio è imputabile alla parte difensiva.
  • In sede di Cassazione, la declaratoria di inammissibilità impedisce che si formi un valido rapporto processuale in quel grado e, dunque, può escludere l'effetto di estinzione del reato intervenuta successivamente (es. prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza d'appello).
  • Nelle contestazioni sul calcolo della prescrizione è cruciale qualificare la causa del rinvio (difensiva vs esigenze istruttorie) e documentare chi ha effettivamente determinato la necessità del differimento.

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