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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di revoca del sequestro probatorio di due patenti di guida intestate al ricorrente. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione delle norme procedurali (art. 666, commi 3 e 4, e art. 667, comma 4 c.p.p.) per mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio e mancato contraddittorio; (2) manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), perché la presunta falsità delle patenti non era mai stata accertata giudizialmente e il reato ipotizzato era stato dichiarato prescritto; (3) vizio di motivazione e violazione di legge nella qualificazione delle patenti come corpo del reato, in assenza di accertamento di reato; (4) illegittimità dell'ordine di distruzione delle patenti e mancato obbligo di restituzione una volta cessate le esigenze probatorie.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso con riguardo al primo motivo, dichiarando la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata per violazione delle forme previste dall'art. 666 c.p.p. (mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio e mancato contraddittorio), rilevando che l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, è integralmente disciplinata dall'art. 666. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Massa - ufficio GIP perché proceda alla trattazione dell'opposizione rispettando le forme prescritte. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito le restanti questioni; il Procuratore generale aveva richiesto l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti.

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'opposizione ex art. 667 comma 4 va trattata "a norma dell'art. 666", implicando che il procedimento deve seguire le forme del contraddittorio previste da art. 666, salvo dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Impone la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e la partecipazione delle parti (difensore e pubblico ministero) nonché l'eventuale audizione dell'interessato: omissione configura nullità assoluta quando il giudice decide nel merito senza questa formalità.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiama che il giudice dell'esecuzione è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento (GIP), giustificando l'instaurazione della procedura davanti al medesimo giudice.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Consente la censura per manifesta illogicità della motivazione; il ricorrente sosteneva che l'ordinanza affermava la falsità dei documenti senza accertamento giudiziale, fatto che rileva ai fini della fondatezza della decisione.

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    art. 178 comma 1 lett. c) e art. 179

    Indicano le ipotesi di nullità assoluta e l'insanabilità di talune violazioni delle forme procedurali; la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio integra una nullità di ordine generale e assoluto.

  • Cass. Sez. 1, n. 12572 del 06/03/2015

    Giurisprudenza richiamata per affermare il dovere del giudice dell'esecuzione di fissare l'udienza in camera di consiglio e garantire il contraddittorio quando non dichiari l'opposizione inammissibile; omissione comporta annullamento.

  • Cass. Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023

    Conferma che l'obbligo di fissare l'udienza camerale è inderogabile anche quando il provvedimento impugnato sia stato adottato a seguito di udienza camerale; la procedura va comunque rispettata.

Massime di principio

  • Quando si proponga opposizione ad un provvedimento ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p., il procedimento è integralmente disciplinato dall'art. 666 c.p.p.: se il giudice non dichiara l'opposizione inammissibile deve fissare l'udienza in camera di consiglio e garantire il contraddittorio; la violazione di tale obbligo costituisce nullità assoluta e comporta l'annullamento del provvedimento.
  • Il giudice dell'esecuzione (spesso il medesimo GIP che ha emesso l'ordinanza) non può decidere nel merito senza aver rispettato le forme del contraddittorio previste dalla legge, salvo specifica statuizione di inammissibilità dell'opposizione.
  • L'affermazione della falsità di un documento o l'ordine di distruzione non possono fondarsi su meri accertamenti amministrativi o sulla semplice declaratoria di prescrizione del reato: è necessario un accertamento giudiziale della falsità quando la confisca o la distruzione sono disposte come conseguenza.
  • Se le esigenze probatorie sono cessate, vige l'obbligo di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio; l'ordine di distruzione va valutato solo dopo un accertamento che giustifichi tale misura.
  • In sede di impugnazione, il successo può derivare anche da vizi procedurali formali (nullità) che assorbono questioni di merito: per i difensori è strategico verificare sempre la correttezza delle formalità processuali oltre che la fondatezza delle censure sostanziali.

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