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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna per carenza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale aveva dichiarato l'improcedibilità del reato di furto aggravato contestato al capo A) e, senza fornire alcuna motivazione, aveva rideterminato la pena per il reato residuo (capo B) applicando la stessa pena base fissata dal giudice di primo grado per il reato ritenuto più grave (capo A), operando una mera sottrazione aritmetica dell'aumento per la continuazione e mantenendo inalterato il bilanciamento delle circostanze generiche e aggravanti, senza richiamare i criteri dell'art. 133 cod. pen. né spiegare il passaggio logico-giuridico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio su quella questione ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Ha altresì dichiarato l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale degli imputati (quindi resta confermata la condanna di merito quanto alla responsabilità, ma la determinazione della pena va riesaminata).

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ma richiede un'obbligatoria motivazione che dia conto dell'applicazione dei criteri elencati dall'art. 133 (reiterazione, gravità, personalità, ragioni attenuanti o aggravanti ecc.): nel caso di specie tale obbligo non è stato assolto.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Sulla base di tale norma la Corte dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale, ossia il giudicato sulla responsabilità non viene intaccato dall'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009)

    La Corte richiama orientamenti consolidati secondo cui l'ampiezza della motivazione richiesta sul trattamento sanzionatorio varia con lo scostamento dal valore medio edittale e che il giudice di merito deve esplicitare il riferimento ai criteri di valutazione previsti dall'art. 133; la mera operazione aritmetica o formule generiche non sono sufficienti.

Massime di principio

  • Se in grado di merito viene dichiarata l'improcedibilità o l'eliminazione di uno dei reati qualificanti, il giudice che ridetermina la pena per i reati residui deve motivare espressamente il nuovo trattamento sanzionatorio, tenendo conto del diverso quadro fattuale e della graduazione tra i reati.
  • Non è sufficiente applicare una 'sottrazione aritmetica' dell'aumento per la continuazione: il giudice deve riconsiderare la pena base e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Formulazioni generiche come "pena congrua" o "pena equa" non sostituiscono la motivazione; è necessario indicare i criteri utili a comprendere il ragionamento del giudice sul punto.
  • Se la motivazione sul trattamento sanzionatorio è insufficiente, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla pena e rinviare per nuovo esame, lasciando intatta la declaratoria di responsabilità quando richiesta dalla normativa (irrevocabilità secondo l'art. 624 c.p.p.).
  • Quando una delle fattispecie considerate nel cumulo/continuazione diventa inprocedibile, va riesaminata anche l'equivalenza/valutazione delle aggravanti e delle attenuanti applicate complessivamente.

Testo integrale

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