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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata per il periodo 19/09/2006-10/07/2009, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. Ha sostenuto che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare il reale disvalore delle condotte oggetto di condanna, non ha esercitato i doverosi poteri istruttori e si è limitato al contenuto del certificato del casellario giudiziale (ambigua fonte), senza esaminare la sentenza che avrebbe chiarito temporalità e significato delle condotte. Ha inoltre richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui non è ammesso un automatismo nel diniego del beneficio in presenza di una condanna successiva o concomitante, ma occorre valutare se la condotta dimostri la mancata adesione all'opera di rieducazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata era apodittica e non aveva svolto la necessaria valutazione della rilevanza della condotta contestata, limitandosi a richiamare il contenuto del casellario giudiziale senza esaminare la sentenza che avrebbe chiarito la portata temporale e la compatibilità con lo stato di detenzione. La Cassazione ha richiamato i principi secondo cui la commissione di nuovi reati non determina automaticamente il diniego della liberazione anticipata e ha osservato che condotte anteriori al semestre richiesto non possono influire negativamente sulla valutazione di quel periodo. Per queste ragioni ha annullato l'ordinanza e ha rimesso la causa al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    La concessione della liberazione anticipata richiede la prova della partecipazione all'opera di rieducazione; tuttavia la sua applicazione non ammette automatismi derivanti da condanne successive, richiedendo una valutazione concreta della rilevanza della condotta rispetto alla rieducazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 23/05/1995

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, Ord. pen., nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della liberazione anticipata per la condanna del detenuto per un delitto non colposo commesso dopo la sua concessione

    La Corte ha ritenuto contrario alla finalità rieducativa un meccanismo automatico di revoca: la revoca deve essere valutata in relazione alla effettiva incompatibilità della condotta con il mantenimento del beneficio.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 1, n. 4019 e n. 4020 del 13/07/2020; Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021)

    La Cassazione ha stabilito che né la revoca né il diniego della liberazione anticipata possono essere automatici in presenza di condanne successive; il giudice deve valutare se la condotta dimostri la mancata adesione all'opera di rieducazione e non può negativizzare la valutazione per il semestre richiesto sulla base di reati commessi in periodi antecedenti e fuori regime di detenzione.

Massime di principio

  • La commissione di reati dopo o durante la detenzione non determina automaticamente il diniego (o la revoca) della liberazione anticipata: il giudice deve valutare la rilevanza concreta della condotta rispetto all'opera di rieducazione.
  • Il giudice non può limitarsi al contenuto del casellario giudiziale: quando la rilevanza della condotta è dubbia occorre esaminare la sentenza che ha accertato il reato e, se necessario, svolgere approfondimenti istruttori.
  • Le condotte commesse in periodo antecedente al semestre per il quale si richiede il beneficio e fuori dal regime carcerario, di regola, non devono influire negativamente sulla valutazione di quel semestre.
  • Se la motivazione del provvedimento è apodittica o non valuta specificamente la rilevanza indicata dalla giurisprudenza, la decisione è annullabile e il giudice di merito va rimesso a nuovo esame.
  • In situazioni ambigue il difensore può sollecitare l'acquisizione della sentenza penale e l'uso dei poteri istruttori del giudice per ottenere una valutazione completa e personalizzata della persona detenuta.

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