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Sentenza

Sentenza n. 1692/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento a) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, relativo ai posti banditi nella Regione Lombardia per la classe concorsuale A047 - Scienze matematiche applicate, indetto con d.D.G. 09.10.2025 prot. n. 2939; b) degli esiti della prova orale del concorso in parola, con riguardo ai colloqui tenutisi in data 04.03.2026 presso l'I.I.S. “R. Pandini” di Sant'Angelo Lodigiano, laddove determinano l'esclusione del ricorrente; c) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, recante la formalizzazione delle operazioni selettive svolte per l'espletamento della prova orale con riguardo ai colloqui tenutisi in data 04.03.2026, nella parte in cui si dispone l'esclusione del ricorrente; d) dell'atto del 04.03.2026, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, dott.ssa Daniela Verdi, recante giustificativo per l'assenza dal lavoro, laddove si attesta che non è stata consentita l'ammissione del ricorrente alla prova sebbene presentatosi con un lieve ritardo (20 min) rispetto all'orario di convocazione; e) dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 6993 del 09.02.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante convocazione alle prove orali per la classe di concorso A047 - Scienze matematiche applicate e relativo calendario dei colloqui; f) della mail inoltrata in data 09.02.2025, recante comunicazione della data di svolgimento del colloquio conclusivo del concorso de quo; g) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso al concorso di cui è causa; per l'effetto, per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso di cui è causa.

Giustizia amministrativa202600926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale e, conseguentemente, dal concorso per il mancato rispetto dell’orario di convocazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta del concorso per la classe A047, era stato convocato alla prova orale del 4 marzo 2026 alle ore 14:00, ma si era presentato con un ritardo di circa 10-20 minuti, imputato a un’imprevista congestione del traffico urbano. Ha impugnato l’esclusione dalla prova e gli atti connessi deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 35 d.lgs. 165/2001, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell’art. 406 d.lgs. 297/1994, del d.P.R. 487/1994, dell’art. 12 del bando e dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, favor partecipationis e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per motivazione incongrua, illogicità, contraddittorietà, sproporzione e irragionevolezza. Secondo il ricorrente, l’art. 12 del bando avrebbe previsto l’esclusione soltanto per la mancata presentazione, da intendersi come assenza, e non per il mero ritardo. La prova orale, diversamente da quella scritta, avrebbe potuto essere recuperata o svolta in coda senza pregiudizio per la par condicio. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che, al suo arrivo, le operazioni concorsuali fossero ancora nella fase preliminare e che la Commissione avesse introdotto illegittimamente un requisito ulteriore, consistente nella necessità di una valida giustificazione del ritardo.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Il bando stabiliva espressamente che la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comportasse l’esclusione, anche in caso di caso fortuito o forza maggiore. Poiché il candidato non era presente alle ore 14:00 ed era arrivato successivamente, la sua presenza tardiva integrava la mancata presentazione all’orario stabilito e legittimava l’esclusione. Il Collegio ha inoltre affermato che il rispetto dell’orario di convocazione è funzionale al buon andamento, all’organizzazione ordinata e prevedibile delle prove, alla par condicio tra i concorrenti e all’economicità dell’azione amministrativa. Anche a prescindere dal chiaro tenore del bando, il ricorrente non aveva provato una causa eccezionale idonea a giustificare il ritardo, avendo allegato soltanto una generica e non documentata congestione del traffico. È rimasta altresì indimostrata l’affermazione secondo cui, al momento dell’arrivo, fossero state svolte soltanto le operazioni preliminari di sorteggio. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando la causa è manifestamente infondata.

  • art. 12, comma 2, del bando di concorso

    La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale

    La clausola è stata interpretata nel senso che la mancata presenza all’orario stabilito comprende anche la presentazione tardiva e comporta l’esclusione, persino quando il ritardo sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

  • art. 97 Cost.

    Il rispetto dell’orario di convocazione è funzionale al buon andamento, consentendo alla Commissione di organizzare le prove in modo ordinato, regolare, prevedibile ed economico.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non posto a fondamento di una specifica statuizione favorevole.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi delle procedure concorsuali, senza che il TAR ne abbia tratto una distinta regola decisoria.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione, ma non ritenuti violati.

  • art. 406 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tassatività delle cause di esclusione, senza accoglimento della censura.

  • d.P.R. n. 487/1994

    Richiamato dal ricorrente in materia di concorsi pubblici, senza che il TAR abbia ravvisato una violazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di un concorso stabilisce che la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede fissati comporta l’esclusione, la presenza del candidato successiva all’orario di convocazione integra la mancata presentazione tempestiva e legittima l’esclusione, anche se la prova è orale.
  • Il rispetto dell’orario di convocazione nelle procedure concorsuali tutela non soltanto l’organizzazione della prova, ma anche il buon andamento, l’economicità dell’azione amministrativa e la par condicio dei concorrenti; pertanto, la Commissione non è tenuta ad ammettere il candidato tardivo o a collocarlo in coda, salvo diversa previsione della lex specialis.
  • La clausola del bando che collega l’esclusione alla mancata presentazione all’orario stabilito può operare anche quando il ritardo sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore, se tale clausola non è stata tempestivamente impugnata.
  • La generica allegazione di traffico o di altri inconvenienti organizzativi, non specificata né documentata, non dimostra una causa eccezionale idonea a giustificare il ritardo nella partecipazione a una prova concorsuale.
  • Il candidato che sostiene che, al momento del suo arrivo, le operazioni concorsuali fossero ancora nella fase preliminare deve fornire adeguata prova di tale circostanza; in mancanza, non può fondare su di essa l’illegittimità dell’esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciProcedimento disciplinarePartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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