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Sentenza

Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2

Per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza a firma del sig. Camata Diego di cui alla diffida del 13.03.2025 relativa all'esercizio dei poteri di verifica ad esse spettanti in relazione alla scia depositata in data 10.2.2025 in oggetto e del conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di sua competenza, di provvedere sulla predetta istanza; per la condanna delle medesime Amministrazioni a provvedere sulle predette istanze, entro un termine non superiore a trenta giorni; disponendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito; con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio.

Giustizia amministrativa202600229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza del 13 marzo 2025 volta a ottenere l’esercizio dei poteri di verifica sulla SCIA in sanatoria depositata il 10 febbraio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza con cui aveva chiesto l’esercizio dei poteri di verifica e controllo in materia edilizia rispetto a una SCIA in sanatoria presentata da controinteressati, nonché la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l’improcedibilità, documentando di avere adottato, sebbene tardivamente, una risposta esplicita e motivata all’istanza con nota del 17 febbraio 2026. Il ricorrente non ha contestato l’intervenuta definizione del procedimento né ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il Comune fosse l’amministrazione competente a provvedere sull’istanza, nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo in materia edilizia. L’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso, anche se tardivo e non necessariamente satisfattivo dell’interesse pretensivo del privato, pone fine all’inerzia e fa venir meno l’interesse alla pronuncia sul silenzio. Il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. richiede infatti che l’inerzia persista fino al momento della decisione; l’adozione del provvedimento determina l’improcedibilità quando interviene dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state compensate in considerazione dell’evoluzione e dell’esito del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A. sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere

    La condizione dell’azione consistente nell’interesse alla decisione deve permanere fino alla pronuncia; se l’amministrazione provvede nelle more, viene meno l’interesse all’accertamento dell’inerzia.

  • art. 117 c.p.a.

    la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 (commi 1 e 2) c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del G.A. perduri l’inerzia

    L’azione contro il silenzio è procedibile solo se, al momento della decisione, persiste l’inerzia amministrativa; un provvedimento espresso sopravvenuto rende il ricorso improcedibile, anche se non satisfattivo.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme all’art. 35 c.p.a. nel contesto della decisione camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’interesse alla decisione deve sussistere fino al momento della pronuncia, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento dell’inerzia attuale dell’amministrazione e il conseguente obbligo di provvedere.
  • L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza del privato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, interrompe l’inerzia e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il provvedimento sia tardivo o non pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale dedotto.
  • Se il provvedimento espresso interviene prima della proposizione del ricorso avverso il silenzio, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse; se interviene durante il giudizio, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In materia di verifica e controllo della SCIA edilizia, la competenza a provvedere sull’istanza diretta all’esercizio dei relativi poteri spetta al Comune.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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