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Sentenza

Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo 1) della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Marostica n. 2 del 1° febbraio 2024, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 7 febbraio 2024 al 22 febbraio 2024 e non notificata ai ricorrenti, avente il seguente oggetto: “Intervento edilizio relativamente ad opere eseguite in difformità dai titoli abilitativi, interessato da acquisizione gratuita della proprietà, immissione nel possesso e trascrizione nei registri immobil[i]ari a favore del Comune di Marostica ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Dichiarazione in ordine all’esistenza di prevalenti interessi pubblici ed alla inesistenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico ai fini del mantenimento dell’opera nel complesso a sensi dell’art. 31 comma 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.”; 2) di tutti gli altri atti connessi, prodromici, presupposti o conseguenti a tale delibera, se ed in quanto lesivi per i ricorrenti e anche se non conosciuti da questi ultimi, ivi espressamente inclusi, per quanto di necessità e senza pretesa di esaustività: a) i verbali delle sedute della commissione urbanistica del 23 novembre 2022 e della “competente Commissione Consiliare” del 20 dicembre 2023 e del 30 gennaio 2024, nonché le decisioni assunte in tali sedute, comunque denominate; b) il “verbale di asseverazione agli atti, redatto nei modi e forme di legge”, menzionato nella delibera impugnata sub 1); c) la nota del Responsabile dell’Area IV “Servizi Sociali, Istruzione e Asilo Nido” prot. n. 32124 del 21 dicembre 2023; d) la proposta di direttiva della giunta comunale n. 18 del 16 febbraio 2023 ed il relativo esito; e) il verbale del 23 dicembre 2022, prot. n. 29515 del 1° dicembre 2022; f) tutti gli allegati della delibera impugnata sub 1), ivi inclusi il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 7 - Edilizia e urbanistica, il parere di conformità del Segretario comunale, nonché i certificati di esecutività e di adempimenti successivi alla pubblicazione; g) la proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 20240104 del 25 gennaio 2024 e ogni altra proposta eventualmente accolta con la delibera impugnata sub 1); h) i verbali della delibera impugnata sub 1) e della seduta consiliare del 1° febbraio 2024, l’ordine del giorno di tale seduta, nonché le relative registrazioni, anche audio-video; i) il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. n. 8003 del 12 aprile 2016; j) la “nota Pratica U.T.C. n. 2016/055 del 15/04/2021 Prot. N. 0008271/2021 del 15/04/2021 inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza”; k) tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso, comune denominati, resi in vista della delibera impugnata sub 1) o comunque menzionati nella delibera stessa, ivi inclusi, anche se diversi da quelli che precedono, i “pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai responsabili dei rispettivi settori ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del medesimo T.U. nonché dall’art. 65 comma 3 del vigente statuto comunale” e il parere espresso dalla “Soprintendenza, in data 12/04/2016, nell’ambito dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, successivamente annullato con sentenza del TAR”; l) tutti gli altri atti e provvedimenti esplicitamente o implicitamente richiamati nella delibera impugnata sub 1); m) tutti gli atti connessi, prodromici, presupposti o conseguenti agli atti e provvedimenti che precedono; n) tutti gli eventuali allegati degli atti e provvedimenti che precedono; quanto ai motivi aggiunti 1) della deliberazione della giunta comunale del Comune di Marostica n. 88 del 19 giugno 2025, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 3 luglio 2025 al 18 luglio 2025 e non notificata ai ricorrenti, avente il seguente oggetto: “Lavori di adeguamento impianti di smaltimento reflui, lavori di sistemazione area esterna e posa recinzione immobili in via Maggior Morello_ approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica”; 2) della deliberazione della giunta comunale del Comune di Marostica n. 100 del 10 luglio 2025, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 15 luglio 2025 al 30 luglio 2025 e non notificata ai ricorrenti, avente il seguente oggetto: “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Marostica e l’Associazione Questacittà ODV via Schiavonetti 8, Bassano del Grappa, c.f. 02397510245 regolante la concessione in uso gratuito di una porzione di abitazione di proprietà del Comune di Marostica per finalità sociali ed emergenze abitative”; 3) di tutti gli altri atti connessi, prodromici, presupposti o conseguenti a tali delibere, se ed in quanto lesivi per i ricorrenti e anche se non conosciuti da questi ultimi, ivi espressamente inclusi, per quanto di necessità e senza pretesa di esaustività: a) la determinazione del Responsabile dell’Area 6 n. 111, reg. gen. n. 299/2024, del 22 aprile 2024; b) la determinazione del Responsabile dell’Area 6 n. 108, reg. gen. n. 305/2025, del 7 maggio 2025; c) la nota comunale prot. gen. n. 13209 del 16 giugno 2025; d) le note comunali prot. n. 26346/2022, prot. n. 5524 del 6 marzo 2025 e prot. 14739/2025; e) la d.G.C. n. 1 dell’11 gennaio 2024 nonché i relativi allegati; f) la direttiva della giunta comunale n. 58 del 13 marzo 2025; g) tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) approvato con la delibera impugnata sub 1), nonché i relativi allegati; h) tutti gli eventuali atti di adozione, approvazione, verifica, validazione, assenso e/o favorevole riscontro, comunque determinati, del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) approvato con la delibera impugnata sub 1), e/o dei relativi allegati, e/o di altri progetti riguardanti in tutto o in parte gli stessi immobili, ovvero altre porzioni dei medesimi immobili, ivi incluso l’eventuale progetto esecutivo, nonché i relativi allegati; i) tutti gli allegati della delibera impugnata sub 1), ivi inclusi il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 6 - Lavori Pubblici e Protezione civile, il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Risorse Umane, il parere di conformità del Segretario comunale, nonché i certificati di esecutività e di adempimenti relativi alla pubblicazione; j) tutti i pareri, nulla-osta e/o atti di assenso, comune denominati, resi in vista della delibera impugnata sub 1) o comunque menzionati nella delibera stessa, ivi inclusi, anche se diversi da quelli che precedono, “i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile dell’Area 6^ Lavori Pubblici e Protezione civile e dell’Area 2 ^ Servizi Finanziari e Risorse Umane (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000” nonché il “visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 65 comma 3 del vigente statuto comunale”; k) lo schema di convenzione approvato con la delibera impugnata sub 2), nonché i relativi allegati; l) tutti gli eventuali atti di adozione, approvazione, verifica, validazione, assenso e/o favorevole riscontro, comunque determinati, dello schema di convenzione approvato con la delibera impugnata sub 2), e/o dei relativi allegati, e/o di altri contratti o convenzioni riguardanti in tutto o in parte gli stessi immobili, ovvero altre porzioni dei medesimi immobili, nonché i relativi allegati; m) l’eventuale convenzione il cui schema è stato approvato con la delibera impugnata sub 2); n) tutti gli allegati della delibera impugnata sub 2), ivi inclusi il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 4 - Servizi Sociali, Istruzione e Asilo Nido, il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Risorse Umane, il parere di conformità del Segretario comunale, nonché i certificati di esecutività e di adempimenti relativi alla pubblicazione; o) tutti i pareri, nulla-osta e/o atti di assenso, comune denominati, resi in vista della delibera impugnata sub 2) o comunque menzionati nella delibera stessa, ivi inclusi, anche se diversi da quelli che precedono, “i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell’Area 4^ Servizi Sociali, Istruzione e Asilo Nido (regolarità tecnica) e dall’Area 2^ Servizi Finanziari e Risorse Umane (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”; p) le proposte di deliberazione della giunta comunale n. 20250721 del 18 giugno 2025, n. 20250813 del 4 luglio 2025, e ogni altra proposta eventualmente accolta con le delibere impugnate sub 1) e sub 2); q) tutti gli altri atti e provvedimenti esplicitamente o implicitamente richiamati nelle delibere impugnate sub 1) e sub 2) e/o negli altri atti e provvedimenti che precedono; r) tutti gli atti connessi, prodromici, presupposti o conseguenti alle delibere impugnate sub 1) e sub 2) e/o agli altri atti e provvedimenti che precedono; s) tutti gli eventuali allegati delle delibere impugnate sub 1) e sub 2) e/o degli altri atti e provvedimenti che precedono;

Giustizia amministrativa202400426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare che ha disposto il mantenimento di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché le successive delibere di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dello schema di convenzione per l’utilizzo sociale dell’immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di fondi confinanti, hanno impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune, dopo l’acquisizione dell’immobile abusivo al proprio patrimonio per inottemperanza all’ordine di demolizione, ha dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e l’assenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico. Hanno dedotto: violazione degli artt. 3, 9 e 10 l. 241/1990 per omessa considerazione delle memorie e degli apporti partecipativi; violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001 e difetto di motivazione quanto alla prevalenza dell’interesse pubblico; contrasto con interessi urbanistici, ambientali e idrogeologici; violazione della disciplina paesaggistica e delle norme sulla tutela delle acque; carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, contraddittorietà e travisamento dei fatti in ordine all’entità complessiva degli abusi. Con motivi aggiunti hanno impugnato la delibera di approvazione del PFTE relativo all’adeguamento degli impianti di smaltimento, alla sistemazione dell’area esterna e alla posa della recinzione, deducendo illegittimità derivata, omessa comunicazione di avvio del procedimento, incompetenza del geometra incaricato, errori progettuali, carenza istruttoria e contraddittorietà rispetto alla deliberazione consiliare. Hanno inoltre impugnato la delibera di approvazione dello schema di convenzione per la concessione gratuita di una porzione dell’immobile a un’associazione del terzo settore, deducendo illegittimità derivata, omessa comunicazione di avvio, difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto agli interventi di adeguamento programmati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto che la deliberazione consiliare ricostruisse dettagliatamente la vicenda e desse conto degli interventi dei ricorrenti, sicché non era necessaria una confutazione analitica di ogni memoria, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente con l’istruttoria. Quanto all’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, il giudice ha ribadito che la demolizione dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale costituisce la regola, mentre il mantenimento è una deroga subordinata alla dichiarazione consiliare di un interesse pubblico prevalente e all’assenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici. Nel caso concreto, l’interesse pubblico abitativo era stato specificamente motivato mediante il riferimento alla carenza di alloggi ERP e ai dati sulle domande presentate e sugli alloggi assegnati. Non è stato ravvisato un contrasto urbanistico rilevante nella mancanza di autorimesse e nella presenza del piano interrato abusivo, tenuto conto dello scoperto pertinenziale e dell’istruttoria svolta. Non era necessario acquisire un nuovo parere della Soprintendenza, trattandosi di valutazione rimessa al consiglio comunale nell’ambito del procedimento considerato. Anche il contrasto idrogeologico è stato escluso, poiché la perizia geologica aveva ritenuto non pregiudicato l’assetto dell’area, pur prescrivendo interventi di adeguamento delle reti e del deflusso delle acque, cui il Comune aveva dato seguito. Il motivo sul travisamento degli abusi è stato respinto perché l’amministrazione aveva valutato unitariamente il complesso immobiliare e l’impatto globale delle opere, senza frazionare le singole difformità. La delibera sul PFTE non è stata ritenuta illegittima per omessa comunicazione di avvio, poiché riguardava lavori su proprietà pubblica ed era atto attuativo della precedente deliberazione consiliare; il progetto di fattibilità costituisce inoltre il primo livello progettuale, suscettibile di successive integrazioni. È stata esclusa anche l’inadeguatezza professionale del geometra, non essendo stata dimostrata la particolare complessità delle opere né l’insufficienza delle competenze del progettista. Le contestazioni tecniche sul PFTE sono state dichiarate inammissibili perché esprimevano valutazioni alternative non supportate da elaborazioni tecniche idonee a dimostrare abnormità, illogicità o irragionevolezza delle scelte progettuali. La delibera sul PFTE non è risultata contraddittoria rispetto alla deliberazione consiliare, poiché gli interventi sulla proprietà comunale erano funzionali anche alla tutela dei fondi confinanti. Infine, la delibera relativa alla convenzione con l’associazione è stata ritenuta coerente con la destinazione sociale dell’immobile e non soggetta a comunicazione di avvio, trattandosi dell’utilizzo di un bene comunale per finalità sociali; non è stata dimostrata la consegna dell’immobile prima dell’esecuzione degli interventi di adeguamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 3.000 in favore del Comune e in euro 1.000 in favore dei controinteressati, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001

    "si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera [stessa] non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico"

    La demolizione dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale è la regola; il mantenimento costituisce una deroga eccezionale, ammessa quando il consiglio comunale accerti un interesse pubblico prevalente e l’assenza di contrasti rilevanti con gli interessi urbanistici, ambientali e idrogeologici.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve rendere comprensibili le ragioni della decisione; non è necessaria la confutazione analitica di ogni memoria o argomentazione del privato, purché la motivazione complessiva sia coerente con l’istruttoria.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è stata ritenuta necessaria per l’approvazione di atti riguardanti lavori su proprietà pubblica e attuativi di una precedente decisione amministrativa, né per l’approvazione dello schema di convenzione relativo all’utilizzo sociale di un bene comunale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune aveva riaperto il procedimento di compatibilità paesaggistica e comunicato il preavviso di rigetto prima dell’adozione del provvedimento negativo.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La presenza di eccedenze volumetriche ostative alla sanatoria paesaggistica aveva costituito un antecedente della vicenda, ma nel procedimento sul mantenimento dell’opera non è stata ritenuta necessaria l’acquisizione di un nuovo parere della Soprintendenza.

  • art. 16 r.d. 274/1929

    La competenza del geometra alla progettazione di modeste costruzioni civili va valutata concretamente in relazione alla difficoltà tecnica delle opere; per un PFTE di primo livello non è stata dimostrata una complessità incompatibile con le competenze del professionista.

  • artt. 104 e 121 d.lgs. 152/2006

    Le censure fondate sulla tutela delle acque e sull’assetto idrogeologico sono state respinte alla luce della perizia geologica e degli interventi di adeguamento delle reti e del deflusso previsti dal Comune.

  • art. 49 d.lgs. 267/2000

    La deliberazione comunale era corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla disciplina degli enti locali.

Massime di principio

  • L’acquisizione al patrimonio comunale di un’opera abusiva non ne determina la legittimazione urbanistico-edilizia: la demolizione resta la regola e il mantenimento è possibile solo in via eccezionale, mediante deliberazione consiliare motivata sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente e sull’assenza di contrasti rilevanti con interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
  • L’interesse pubblico al mantenimento di un immobile abusivo può essere motivato anche mediante dati concreti relativi alla carenza di alloggi e alla domanda abitativa insoddisfatta, purché tali elementi rendano effettivo e verificabile il bisogno collettivo perseguito.
  • Il dovere di esaminare le memorie e i documenti partecipativi del privato non impone all’amministrazione una confutazione analitica di ogni deduzione: è sufficiente una motivazione complessiva, logica e coerente con le risultanze istruttorie, purché non introduca elementi nuovi non ricavabili dall’istruttoria.
  • Nella valutazione della compatibilità del mantenimento di un abuso edilizio, gli interventi abusivi devono essere considerati unitariamente, con riguardo all’impatto complessivo dell’immobile e delle opere sul territorio, sul paesaggio e sugli interessi pubblici coinvolti.
  • Le contestazioni delle scelte contenute in un progetto di fattibilità tecnico-economica sono inammissibili se si limitano a prospettare soluzioni tecniche alternative senza dimostrare l’abnormità, l’illogicità o l’irragionevolezza delle valutazioni dell’amministrazione; il PFTE, quale primo livello progettuale, può essere integrato e precisato nelle fasi successive.
  • L’approvazione di lavori su un immobile di proprietà pubblica, quando costituisce attuazione di una precedente decisione amministrativa già adottata, non richiede necessariamente una nuova comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari di fondi limitrofi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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