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Sentenza

Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 474/2023, con riferimento al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 474/2023, deducendo la mancata corresponsione delle somme riconosciute a loro credito nei confronti dell’amministrazione. Nel corso del giudizio, prima della decisione, le ricorrenti hanno comunicato che il Ministero aveva effettuato il pagamento delle somme dovute e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria delle ricorrenti era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese di lite, considerando che l’amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per la metà, anche in ragione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, mentre la restante metà è stata liquidata in euro 400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato prima della decisione, viene meno l’interesse alla prosecuzione della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento amministrativo sopravvenuto, il giudice può porre le spese, in tutto o in parte, a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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