Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 92 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Delibera Consiliare n. 24 del 4 luglio 2023 recante “Approvazione del progetto di fattibilità della “Nuova viabilità di collegamento tra la S.P. 39 e la S.P. 10 – Via Punara c.d. bassa” con contestuale adozione di variante al Piano degli Interventi vigente per apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 24 della L.R. Veneto n. 27/2003 e dell'art. 11 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.” (con avviso di emanazione pubblica-to su Amministrazione Trasparente in data 12 luglio 2023 e pubblicazione della Delibera, nella medesima Sezione, in data 17 luglio 2023), e di tutti i documenti approvati dalla stessa (doc. 1); - eventuale Delibera Provinciale di approvazione del progetto, al momento non nota ai Ricorrenti; - laddove occorrer possa, di ogni atto presupposto, conseguente e/o comune connesso, ed in particolare della Delibera della Giunta Comunale n. 168 del 26 novembre 2022 recante “Accordo tra Provincia di Padova e Comune per progettazione di fattibilità relativa alla revisione della viabilità provinciale SP 10 ed SP 39. Approvazione” (doc. 2) e dell'allegato testo dell'accordo approvato (doc. 3); nonché della Delibera Provinciale di approvazione del medesimo Accordo, ove intervenuta; - nonché degli ulteriori atti presupposti, non resi disponibili ai Ricorrenti, e, in particolare, la nota protocollo 5098 in data 20 aprile 2022 (prot. Prov. n. 25008/22), con cui il Comune avrebbe esposto all'Amministrazione Provinciale di Padova le criticità e le possibili soluzioni progettuali relative alla viabilità comunale; nonché la nota prot. 54091 del 30.08.202 con cui la Provincia di Padova avrebbe valutato con interesse gli interventi proposti da R.F.I. nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche ed espresso valutazioni sull'assetto viabilistico comunale e gli interventi da effettuare Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VISENTINI PAOLA il 13/6/202: per l’annullamento: - della Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Giorgio delle Pertiche n. 48 del 25.03.2025, recante “Approvazione schema di accordo tra la Provincia di Padova e il Comune di San Giorgio delle Pertiche per la disciplina del 1° stralcio degli interventi prioritari finalizzati alla revisione della viabilità provinciale relativamente alla SP 10 e SP 39” (doc. 15, dimesso unitamente al presente ricorso e indicato nel secondo foliario dei documenti) unitamente allo schema di accordo ap-provato (doc. 16); - del Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 38 del 17.03.2025 (doc. 17), conosciuto soltanto all’esito di istanza d’accesso, d.d. 19 maggio 2025 ed evasa in data 27.05.2025, recante approvazione del medesimo schema di accordo di cui sopra, unitamente allo schema di accordo approvato; - dell'Accordo, approvato dalle PP.AA. resistenti, ove medio tempore sottoscritto; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non noto (Atti e Provvedimenti impugnati a mezzo del presente Ricorso per motivi aggiunti). quanto al ricorso n. 359 del 2024: della Delibera Consiliare n. 39 del 27 settembre 2023 “Variante n. 7 al Piano degli Interventi finalizzata alla realizzazione di “nuova viabilità di collegamento tra la S.P. 39 e la S.P. 10 Via Punara”: esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11 del 23.04.2004”; e annullamento delle allegate Controdeduzioni alle Osservazioni dei Ricorrenti; nonché annullamento di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche al momento attuale non conosciuto; e, in particolare, ove occorrer debba, dei pareri favorevoli per silentium sulla Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e della Regione Veneto – Ufficio Genio Civile di Padova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere comunali e provinciali, accordi tra enti e varianti urbanistiche relativi alla nuova viabilità di collegamento tra la S.P. 39 e la S.P. 10, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
Esito
Favorevole al resistente (enti locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di terreni prospicienti il sedime di Via Punara c.d. bassa, hanno impugnato gli atti relativi alla trasformazione di un tratto della viabilità comunale in strada provinciale aperta al traffico pesante, nonché le varianti urbanistiche e gli atti presupposti, anche mediante motivi aggiunti. I ricorsi, originariamente proposti come ricorsi straordinari e successivamente trasposti in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 48 c.p.a., deducevano plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. In particolare, i ricorrenti sostenevano: 1) la violazione dell’art. 8 delle N.T.A. del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, poiché l’area, non mappata sotto il profilo della pericolosità e del rischio, avrebbe dovuto essere sottoposta alla verifica della pericolosità idraulica prevista per le aree soggette a dissesto idraulico o interessate da documentati allagamenti; 2) l’illegittimità della scelta di procedere mediante variante al Piano degli Interventi, anziché mediante variante al Piano di Assetto del Territorio, ritenendo l’intervento riconducibile alle fattispecie che richiedono una modifica del P.A.T.; 3) l’irragionevolezza della localizzazione dell’opera pubblica, in quanto non avrebbe comportato il minor sacrificio possibile per i proprietari e non avrebbe realizzato l’obiettivo di liberare il centro abitato dal traffico pesante. I motivi aggiunti hanno inoltre investito gli atti comunali e provinciali del 2025 relativi all’accordo per il primo stralcio degli interventi viabilistici.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e ha esaminato congiuntamente i motivi, aventi contenuto sostanzialmente identico. Ha respinto il motivo relativo all’art. 8 delle N.T.A. del P.G.R.A., rilevando che tale disposizione presuppone la qualificazione dell’area come soggetta a “dissesto idraulico”. Nel caso concreto, gli strumenti urbanistici qualificavano l’area come esondabile e/o soggetta a pericolo di ristagno idrico, ma né il P.T.C.P. né il P.A.T.I. la qualificavano come area interessata da dissesto idraulico; mancava quindi il presupposto per applicare lo specifico percorso procedimentale previsto dall’art. 8. Ha respinto anche la censura sulla necessità di una variante al P.A.T., osservando che il P.A.T. individua le infrastrutture per la mobilità di maggiore rilevanza, mentre il P.I. individua gli interventi per eliminare o ridurre le criticità della rete viabilistica comunale. La previsione viaria non costituiva variante al P.A.T. perché riguardava una viabilità comunale, non interferiva con la viabilità di livello territoriale o sovracomunale, valorizzava tratti di due strade provinciali già esistenti all’interno del territorio comunale ed era attuativa dell’accordo tra Comune e Provincia. È stata respinta, infine, la censura di irragionevolezza della localizzazione: le scelte relative alla localizzazione di un’opera pubblica sono connotate da ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, non riscontrata nel caso concreto. Il Tribunale ha inoltre ritenuto verosimile che lo spostamento della S.P. 10 a sud di Via Punara potesse decongestionare il centro abitato dal traffico pesante. I ricorsi, inclusi i motivi aggiunti, sono stati quindi respinti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la trasposizione in sede giurisdizionale dei precedenti ricorsi straordinari.
art. 70 c.p.a.
È applicato per la riunione dei ricorsi connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
art. 15 l. 241/1990
È richiamato con riferimento agli accordi tra le amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell’intervento viabilistico.
art. 11 d.P.R. 327/2001
È richiamato tra le norme poste a fondamento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
art. 19 d.P.R. 327/2001
È richiamato tra le norme applicabili all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio mediante variante urbanistica.
art. 24 l.r. Veneto 27/2003
È richiamato quale fondamento regionale dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
art. 8 N.T.A. del P.G.R.A.
Il percorso di verifica della pericolosità idraulica previsto dalla disposizione presuppone che l’area sia qualificata come soggetta a dissesto idraulico o ricada nelle altre specifiche ipotesi contemplate dalla norma; la mera qualificazione come area esondabile o soggetta a ristagno idrico non è stata ritenuta sufficiente.
art. 91 N.T. del P.A.T.
La disposizione attribuisce al P.A.T. l’individuazione delle infrastrutture per la mobilità di maggiore rilevanza e riserva al P.I. gli interventi di eliminazione o riduzione delle criticità della rete viabilistica comunale.
art. 94 N.T. del P.A.T.
È richiamato con riferimento alla qualificazione della viabilità di connessione e distribuzione da potenziare e riqualificare.
art. 92 N.T. del P.A.T.
È invocato dai ricorrenti quale disposizione che avrebbe imposto una variante al P.A.T.; la censura è stata respinta.
art. 18 l.r. Veneto 11/2004
È richiamato quale base normativa per l’esame delle osservazioni, le controdeduzioni e l’approvazione della variante al Piano degli Interventi.
Massime di principio
- L’obbligo di attivare uno specifico percorso di verifica della pericolosità idraulica previsto dalle norme tecniche di un piano di gestione del rischio alluvioni opera solo quando ricorre esattamente il presupposto qualificatorio previsto dalla disposizione, non essendo sufficiente una diversa classificazione dell’area come esondabile o soggetta a ristagno idrico se la norma richiede la presenza di dissesto idraulico.
- Quando lo strumento urbanistico generale attribuisce al Piano degli Interventi il compito di individuare gli interventi diretti a eliminare o ridurre le criticità della rete viabilistica comunale, una previsione viaria di interesse comunale non richiede una variante al Piano di Assetto del Territorio se non interferisce con la viabilità di livello territoriale o sovracomunale.
- Le scelte amministrative concernenti la localizzazione di opere pubbliche sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o evidente travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- La riunione dei ricorsi è giustificata quando sussiste connessione soggettiva e oggettiva e i motivi dedotti presentano contenuto sostanzialmente identico, consentendo un esame congiunto delle impugnative.
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