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Sentenza

Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento Con il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 34 del 27 maggio 2024, che ha approvato la “variante puntuale al Piano degli Interventi vigente, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della Legge Regionale 55/2012, finalizzata all'attuazione di un intervento di ampliamento dell’attuale sede operativa aziendale della Ditta Alì S.p.a, mediante l’ampliamento dell’hub logistico di Via Svezia”; - di qualsiasi altro atto, connesso, presupposto o consequenziale, anche non noto ai ricorrenti e con riserva di eventuali motivi aggiunti, in particolare: - degli atti di indizione della Conferenza di servizi preliminare (datata 12 ottobre 2021) e decisoria (datata 27 aprile 2022); - della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi di data 7 giugno 2022, favorevole all'accoglimento della proposta progettuale di Alì S.p.a.; - del parere della Commissione Regionale VAS n. 187 del 2 agosto 2022, che ha escluso di assoggettare alla procedura VAS la proposta progettuale di Alì S.p.a.; - del parere di ARPAV prot. 177615 del 19 aprile 2022; Con i primi motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2024: dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; Con i secondi motivi aggiunti depositati in data 1 settembre 2025: - della “Convenzione per l'ampliamento dell'hub logistico Alì sito in via Svezia nel Comune di Padova” firmata in data 8 maggio 2025 dal Comune stesso e da Alì S.p.a., conosciuta dai ricorrenti l'11 luglio 2025; - del “provvedimento unico” e “conclusivo del procedimento” firmato dal Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova il 19 maggio 2025, conosciuto dai ricorrenti l’11 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202401049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Variante puntuale al Piano degli Interventi per l'ampliamento dell'hub logistico, atti della conferenza di servizi e della verifica di assoggettabilità a VAS, convenzione attuativa e provvedimento unico conclusivo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del Consiglio comunale di Padova che ha approvato la variante urbanistica necessaria alla realizzazione e all'ampliamento dell'hub logistico di una società privata, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusi gli esiti della conferenza di servizi, il parere regionale che ha escluso l'assoggettamento a VAS, la convenzione attuativa e il provvedimento unico conclusivo. Il progetto interessa prevalentemente un'area agricola adiacente a una zona industriale e comporta la realizzazione di nuovi fabbricati logistici. Le persone fisiche hanno dedotto la vicinanza delle proprie abitazioni, la perdita della vista sullo spazio verde, il venir meno della separazione dalla zona industriale e la diminuzione del valore degli immobili. Il Comitato ha agito a tutela della qualità della vita e degli interessi dei residenti del quartiere, prospettando anche un pregiudizio derivante dall'incremento del traffico. Le amministrazioni e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse ad agire, nonché per l'inammissibilità del ricorso collettivo, in ragione della mancata identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti. Il Comitato è stato contestato anche per la genericità delle finalità statutarie, l'assenza di prova della stabile attività di tutela ambientale, della rappresentatività territoriale e di un pregiudizio concreto e attuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti urbanistici, alla conferenza di servizi, alla verifica VAS, alla convenzione e al provvedimento unico. Il Comitato non ha dimostrato la propria legittimazione, poiché le finalità statutarie risultano generiche e prevalentemente associative, non è stata documentata un'attività stabile e non occasionale di tutela degli interessi ambientali dedotti, né è stata provata un'adeguata rappresentatività della collettività del quartiere; inoltre, parte degli associati risiede fuori dal quartiere e anche fuori dal Comune. Il Comitato non ha neppure allegato o provato un pregiudizio concreto e attuale: la deduzione relativa al traffico è stata ritenuta generica e priva di principio di prova, anche considerando la distanza di circa due chilometri dall'area interessata, la prossimità di quest'ultima alla zona industriale e all'autostrada e la possibile riduzione degli spostamenti conseguente alla concentrazione delle attività logistiche. Il difetto originario delle condizioni dell'azione del Comitato impedisce di ritenere omogenee le posizioni dei ricorrenti e rende inammissibile il ricorso collettivo nel suo complesso. Il giudice ha richiamato il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa: il ricorso collettivo costituisce eccezione da interpretare restrittivamente e richiede identità di petitum, causa petendi, atti impugnati e motivi, nonché assenza di conflitto di interessi anche potenziale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 160/2010

    Costituisce la base normativa, insieme alla disciplina regionale, del procedimento per l'intervento in variante urbanistica tramite SUAP; la sentenza non ne esamina la legittimità nel merito.

  • art. 4 l.r. Veneto 55/2012

    È richiamato quale fondamento regionale della variante urbanistica connessa al progetto produttivo; la sentenza non decide le censure sostanziali relative alla sua applicazione.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato per ribadire che la giurisdizione amministrativa è diretta alla tutela di una situazione soggettiva concretamente lesa e non al controllo oggettivo della legalità dell'azione amministrativa.

  • art. 40 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina del paradigma del processo impugnatorio, dal quale deriva il carattere eccezionale e restrittivo del ricorso collettivo e cumulativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per affermare che la verifica d'ufficio delle condizioni dell'azione deve svolgersi nel contraddittorio, consentendo alle parti di precisare e comprovare le allegazioni relative al pregiudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    È indicato come fondamento dell'interesse ad agire, che richiede una lesione concreta e attuale e un'utilità effettiva derivante dall'eventuale annullamento dell'atto.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce un'eccezione alla regola della proposizione individuale della domanda e, per essere ammissibile, richiede l'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, del petitum, della causa petendi, degli atti impugnati e dei motivi, nonché l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale.
  • La legittimazione di un comitato spontaneo a tutelare interessi collettivi richiede la previsione statutaria dello specifico obiettivo di protezione, un'adeguata consistenza organizzativa e rappresentatività, un collegamento stabile con il territorio e lo svolgimento non occasionale dell'attività istituzionale; la mera finalità generica di miglioramento della qualità della vita non è sufficiente.
  • La legittimazione al ricorso e l'interesse ad agire sono condizioni autonome: anche un soggetto astrattamente rappresentativo deve dimostrare una lesione concreta e attuale della propria sfera giuridica o dell'interesse collettivo rappresentato e l'utilità effettiva derivante dall'annullamento dell'atto.
  • La mera vicinitas non dimostra automaticamente l'interesse a ricorrere contro un intervento urbanistico; occorre allegare e, ove contestato, fornire almeno un principio di prova del pregiudizio specifico, concreto e attuale arrecato dall'intervento alla posizione del ricorrente.
  • Il difetto originario delle condizioni dell'azione in capo a uno dei soggetti che propongono un ricorso collettivo compromette l'identità delle posizioni processuali richiesta per l'ammissibilità dell'azione collettiva e non può essere sanato successivamente mediante la rinuncia al giudizio da parte di alcuni ricorrenti.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiConferenza di serviziLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoAbuso del diritto e del processo

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