Cassazione Civile, Ordinanza n. 35192/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
Una creditrice aveva iniziato un'esecuzione forzata nei confronti della debitrice utilizzando come titolo esecutivo un assegno bancario. La debitrice aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo, da un lato, che l'assegno era stato emesso a garanzia di un'obbligazione preesistente ed era postdatato, e quindi non poteva valere come valido titolo esecutivo; dall'altro lato, aveva dedotto che l'obbligazione si era estinta per datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo sufficiente, per la valenza esecutiva, che l'assegno fosse presentato all'incasso dopo la data indicata sul titolo. In cassazione la ricorrente ha censurato, con il primo motivo, la violazione della disciplina dell'assegno bancario e della normativa fiscale sul bollo, sostenendo che un assegno postdatato non può costituire titolo esecutivo se non è fiscalmente regolare sin dall'origine; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1197 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che non fosse stata correttamente valutata la prova dell'estinzione dell'obbligazione per datio in solutum e che la mancata contestazione della controparte dovesse condurre a ritenere provato il fatto estintivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Ha affermato che l'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata assolta l'imposta di bollo nella misura prevista per il vaglia cambiario; è invece irrilevante che l'assegno sia stato presentato all'incasso dopo la data formalmente indicata sul titolo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura ex art. 115 c.p.c. non era adeguatamente autosufficiente e, per il resto, mirava a contestare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito sulla prova della datio in solutum. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice contro il processo esecutivo fondato sull'assegno
richiamato solo per precisare che la proposta del consigliere relatore non vincolava il Collegio sulla tempestività del ricorso
art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020
il testo va letto nel senso che la sospensione decorre dal 9 marzo e termina il 15 aprile, per un totale di 64 giorni
nel computo dei termini a giorni o ad ore, si esclude il giorno iniziale
la regola generale è derogata dalla disciplina emergenziale dell'art. 83 d.l. 18/2020
base del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla valenza esecutiva dell'assegno postdatato
base del secondo motivo, diretto contro la valutazione della prova dell'estinzione dell'obbligazione
art. 1, n. 5, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
l'assegno postdatato è privo di un requisito essenziale del titolo di credito
art. 20, comma 1, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642
assegno "regolarmente bollato sin dall'origine"
l'assegno ha efficacia di titolo esecutivo solo se fiscalmente regolare sin dall'origine; la relativa inefficacia è rilevabile anche d'ufficio
art. 20, comma 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642
l'inefficacia dell'assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d'ufficio
art. 9 della Tariffa allegata sub A al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642
gli assegni postdatati sono soggetti all'imposta stabilita per le cambiali; per l'assegno bancario vale un'imposta fissa
art. 6 della Tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642
la misura dell'imposta dovuta per il vaglia cambiario, parametro richiamato per gli assegni postdatati
art. 100 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
il vaglia cambiario è richiamato come figura che, sul piano funzionale, assolve la stessa funzione dell'assegno postdatato
disciplina della prestazione in luogo dell'adempimento, invocata per l'asserita estinzione dell'obbligazione
la mancata contestazione del fatto estintivo sarebbe dovuta valere come prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
Massime di principio
- Un assegno bancario postdatato non è automaticamente idoneo a fungere da titolo esecutivo: la sua efficacia esecutiva dipende dalla regolare assoluzione dell'imposta di bollo sin dal momento dell'emissione, secondo la disciplina fiscale applicabile.
- Per stabilire se un titolo possa valere in executivis occorre distinguere tra validità del negozio/documento e efficacia di titolo esecutivo: la postdatazione può incidere sulla seconda, soprattutto quando comporti irregolarità fiscale originaria.
- La presentazione all'incasso dell'assegno dopo la data indicata sul titolo non sana, di per sé, la mancanza dei requisiti fiscali richiesti per la sua efficacia esecutiva.
- La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede l'esatta indicazione e trascrizione delle contestazioni rilevanti svolte in giudizio, altrimenti è inammissibile.
- La deduzione che un'obbligazione si sia estinta per datio in solutum implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la doglianza mira solo a rimettere in discussione la valutazione probatoria.
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