Cassazione Penale, Sentenza n. 154/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile a Roma, in relazione ai reati indicati negli artt. 614 e 633 c.p. Il ricorrente deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 633 c.p., perché il Tribunale avrebbe ritenuto arbitraria la permanenza protrattasi dopo il consenso iniziale della proprietaria, mentre il criterio corretto sarebbe l'introduzione senza diritto/assenza di titolo di accesso; il difensore sosteneva inoltre l'esistenza di un rapporto di comodato (anche tacito) che giustificherebbe la presenza dell'Alvino e limiterebbe l'applicabilità del reato; (2) errata applicazione dell'art. 614 c.p., sostenendo che lo ius excludendi non spetti automaticamente alla proprietaria ma, secondo la giurisprudenza richiamata, a chi abbia un rapporto effettivo e qualificato con l'immobile (dunque la valutazione sulla titolarità del potere di esclusione richiede esame fattuale). Inoltre si rilevava che il cambio della serratura sarebbe stato eseguito dal padre e non dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha rinviato al medesimo Tribunale affinché proceda a una nuova e piena valutazione di tutte le risultanze processuali, comprese le contestazioni difensive e i profili civilistici rilevanti (es. rapporto di comodato), motivando puntualmente la sussistenza del "fumus commissi delicti" e del periculum in mora. In particolare la Corte ha censurato la motivazione meramente astratta del riesame, l'assenza di valutazione degli elementi probatori indicati dal ricorrente (autorizzazione iniziale della proprietaria, dichiarazioni del portiere, attribuzione del cambio serratura al padre) e la mancata considerazione dell'incidenza dei profili civilistici sulle fattispecie penali contestate. Conseguenza: annullamento con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
Rilevata la necessità di accertare l'"arbitrarietà" dell'accesso/permanenza in concreto: il semplice fatto che il consenso sia venuto meno successivamente non è automaticamente sufficiente senza una valutazione dei fatti; il giudice deve valutare se l'introduzione sia avvenuta "senza diritto" e considerare le circostanze fattuali e le contestazioni difensive
Lo ius excludendi (potere di impedire l'accesso) non è automaticamente identificabile con la sola qualità di proprietario: occorre valutare chi ha il rapporto di fatto qualificato con l'immobile; tale questione richiede accertamento fattuale per stabilire la titolarità del potere di esclusione
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso dopo la modifica legislativa: indicazione che il ricorso è stato trattato secondo le nuove regole, con discussione scritta senza intervento delle parti
art. 35 d.lgs. 30/12/2022 n. 150
art. 35, d.lgs. 30.12.2022 n.150
Richiamato come fonte della modificazione dell'art. 611 c.p.p.; contesto normativo che ha inciso sulla modalità di trattazione del ricorso
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti di deducibilità in Cassazione: il ricorso è stato proposto entro i limiti consentiti dalla norma sulle deduzioni ammissibili
Ricorso per cassazione per violazione di legge e, in particolare, per mancanza o carenza della motivazione: la Corte richiamata ritiene che l'insufficiente considerazione delle risultanze processuali integri motivo di annullamento
Standard di persuasività richiesto per misure cautelari personali: la Corte distingue il grado di persuasività richiesto per le misure personali da quello necessario per il sequestro preventivo, ma richiama comunque che il giudice deve indicare concreti elementi indiziari
Richiamato dalla difesa come norma rilevante per la qualificazione del rapporto (comodato) e per l'interpretazione delle conseguenze civili della traditio dell'immobile
Richiamato per i limiti di recesso nel comodato d'uso gratuito: la proprietaria avrebbe potuto chiedere la restituzione nei limiti previsti dalla norma (es. per sopravvenuto urgente bisogno), quindi la possibilità di estromettere immediatamente l'occupante senza ricorso giudiziario non è automatica
Richiamato in connessione alla disciplina del comodato e alle ipotesi di recesso; la Corte ha indicato la necessità di valutare i profili civilistici per determinare la sussistenza degli illeciti penali contestati
Massime di principio
- Per disporre o confermare un sequestro preventivo fondato su reati connessi all'occupazione di un immobile il giudice deve motivare puntualmente, oltre alla astratta configurabilità del reato, anche le risultanze fattuali e le confutazioni delle difese che incidono sul "fumus"; la mancata considerazione degli elementi difensivi può determinare l'annullamento del provvedimento
- Il consenso iniziale del proprietario/parte che legittima l'accesso all'immobile incide sulla valutazione dell'"arbitrarietà" dell'accesso o della permanenza: la mera revoca successiva del consenso non basta senza una verifica fattuale sulla natura dell'accesso e sulla titolarità del potere di esclusione
- Quando nella vicenda penale emergono profili civilistici (es. comodato, rapporti di ospitalità, diritto di uso) il giudice penale del riesame deve valutare l'incidenza di tali profili sulla sussumibilità dei fatti nella fattispecie penale contestata e darne conto nella motivazione
- La titolarità dello ius excludendi va accertata concretamente: non sempre coincide con la sola qualità di proprietario, ma può spettare a chi ha un rapporto di fatto qualificato sull'immobile; ciò richiede acquisizione e valutazione degli elementi probatori (dichiarazioni, comportamenti, documenti)
- Se non è chiaro il periculum in mora (es. se l'immobile sia ancora abitato) o se circostanze fattuali essenziali sono controverse, il sequestro preventivo o la conferma dello stesso rischiano di essere annullati per carenza motivazionale
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