Cassazione Penale, Sentenza n. 124/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) la violazione del diritto di difesa per mancata formalizzazione in udienza della nomina del difensore di fiducia (avv. Luigi Marinelli) e per il mancato rispetto della dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze da questi prodotta per il 12/07/2024, con conseguente nullità degli atti e dell'ordinanza; 2) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza che avrebbe respinto l'istanza di applicazione di pena sostitutiva basandosi prevalentemente sulle precedenti condanne e sulla pericolosità del ricorrente in maniera apodittica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata la nomina fiduciaria dell'avv. Marinelli e la tempestiva dichiarazione di adesione all'astensione; il Tribunale di Foggia non ha valutato né motivato il mancato rinvio e ha proceduto in assenza del difensore di fiducia. Tale violazione ha determinato una nullità assoluta rilevabile d'ufficio (art. 178 c.p.p.), che non è sanata dalla nomina di difensore d'ufficio. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Foggia perché riesamini l'istanza nel legittimo contraddittorio con il difensore di fiducia; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689
Gli artt. 58-59 sono richiamati in relazione ai parametri per escludere l'applicabilità delle pene sostitutive per motivi di pericolosità sociale; la Corte non ha deciso sul merito perché ha ritenuto prevalente la nullità procedurale.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio; la Corte afferma che la nomina d'ufficio non sanifica la nullità derivante dalla mancata partecipazione del difensore di fiducia che aveva legittimamente chiesto il rinvio.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179
La mancata assistenza del difensore legittimamente nominato e che abbia validamente aderito all'astensione determina nullità; la natura della nullità e la rilevabilità d'ufficio sono richiamate per annullare gli atti.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) ; art. 623, comma 1, lett. b) ; art. 604, comma 4
Norme processuali d'appello e rimedi richiamate per valutare le censure e per disporre l'annullamento con rinvio in presenza di nullità rilevata.
Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati
art. 3 (termine di deposito della dichiarazione: almeno due giorni prima dell'udienza)
La dichiarazione scritta di adesione all'astensione deve essere tempestiva; nel caso la Corte ha ritenuto tempestiva la dichiarazione dell'avv. Marinelli (8/7/2024 per udienza 12/7/2024) e quindi idonea a legittimare la richiesta di rinvio.
Costituzione della Repubblica
Richiamato per sostenere che il codice di autoregolamentazione, riconosciuto idoneo dalla Commissione di garanzia, vincola anche il giudice nell'applicazione del principio di diritto.
Richiamata come quadro normativo che disciplina l'esercizio del diritto di astensione (sciopero) nei servizi pubblici essenziali e la disciplina delle fonti secondarie che regolano l'astensione degli avvocati.
Massime di principio
- La nomina tempestiva e documentata del difensore di fiducia e la sua dichiarazione di adesione all'astensione, se conformi ai termini del codice di autoregolamentazione, devono essere riconosciute dal giudice: il mancato rinvio ingiustificato può determinare nullità.
- La dichiarazione di astensione presentata nei termini previsti (di norma almeno due giorni prima) costituisce titolo che impone al giudice di valutare il differimento dell'udienza anche se la trattazione non è 'a partecipazione necessaria', salvo motivazione adeguata e documentabile del contrario.
- La nomina di un difensore d'ufficio non è automatica causa di sanatoria della nullità dipendente dalla mancata partecipazione del difensore di fiducia che ha formalmente chiesto il rinvio.
- Quando sussiste una nullità di assenza di legittima difesa (art. 178 c.p.p.), la conseguenza processuale ordinaria è l'annullamento con rinvio per il ripristino del contraddittorio, salvo specifiche ragioni che giustifichino un diverso esito.
- In presenza di una nullità procedurale rilevabile d'ufficio, il giudice d'appello o la Corte di legittimità possono assorbire questioni di merito (es. valutazione della pericolosità) in quanto irrilevanti fino al ripristino del corretto contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 120/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 121/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 123/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 125/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 127/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 129/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →