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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 124/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) la violazione del diritto di difesa per mancata formalizzazione in udienza della nomina del difensore di fiducia (avv. Luigi Marinelli) e per il mancato rispetto della dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze da questi prodotta per il 12/07/2024, con conseguente nullità degli atti e dell'ordinanza; 2) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza che avrebbe respinto l'istanza di applicazione di pena sostitutiva basandosi prevalentemente sulle precedenti condanne e sulla pericolosità del ricorrente in maniera apodittica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata la nomina fiduciaria dell'avv. Marinelli e la tempestiva dichiarazione di adesione all'astensione; il Tribunale di Foggia non ha valutato né motivato il mancato rinvio e ha proceduto in assenza del difensore di fiducia. Tale violazione ha determinato una nullità assoluta rilevabile d'ufficio (art. 178 c.p.p.), che non è sanata dalla nomina di difensore d'ufficio. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Foggia perché riesamini l'istanza nel legittimo contraddittorio con il difensore di fiducia; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    Gli artt. 58-59 sono richiamati in relazione ai parametri per escludere l'applicabilità delle pene sostitutive per motivi di pericolosità sociale; la Corte non ha deciso sul merito perché ha ritenuto prevalente la nullità procedurale.

  • codice di procedura penale

    Prevede la nomina del difensore d'ufficio; la Corte afferma che la nomina d'ufficio non sanifica la nullità derivante dalla mancata partecipazione del difensore di fiducia che aveva legittimamente chiesto il rinvio.

  • codice di procedura penale

    art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179

    La mancata assistenza del difensore legittimamente nominato e che abbia validamente aderito all'astensione determina nullità; la natura della nullità e la rilevabilità d'ufficio sono richiamate per annullare gli atti.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e) ; art. 623, comma 1, lett. b) ; art. 604, comma 4

    Norme processuali d'appello e rimedi richiamate per valutare le censure e per disporre l'annullamento con rinvio in presenza di nullità rilevata.

  • Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati

    art. 3 (termine di deposito della dichiarazione: almeno due giorni prima dell'udienza)

    La dichiarazione scritta di adesione all'astensione deve essere tempestiva; nel caso la Corte ha ritenuto tempestiva la dichiarazione dell'avv. Marinelli (8/7/2024 per udienza 12/7/2024) e quindi idonea a legittimare la richiesta di rinvio.

  • Costituzione della Repubblica

    Richiamato per sostenere che il codice di autoregolamentazione, riconosciuto idoneo dalla Commissione di garanzia, vincola anche il giudice nell'applicazione del principio di diritto.

  • legge 12 giugno 1990, n. 146

    Richiamata come quadro normativo che disciplina l'esercizio del diritto di astensione (sciopero) nei servizi pubblici essenziali e la disciplina delle fonti secondarie che regolano l'astensione degli avvocati.

Massime di principio

  • La nomina tempestiva e documentata del difensore di fiducia e la sua dichiarazione di adesione all'astensione, se conformi ai termini del codice di autoregolamentazione, devono essere riconosciute dal giudice: il mancato rinvio ingiustificato può determinare nullità.
  • La dichiarazione di astensione presentata nei termini previsti (di norma almeno due giorni prima) costituisce titolo che impone al giudice di valutare il differimento dell'udienza anche se la trattazione non è 'a partecipazione necessaria', salvo motivazione adeguata e documentabile del contrario.
  • La nomina di un difensore d'ufficio non è automatica causa di sanatoria della nullità dipendente dalla mancata partecipazione del difensore di fiducia che ha formalmente chiesto il rinvio.
  • Quando sussiste una nullità di assenza di legittima difesa (art. 178 c.p.p.), la conseguenza processuale ordinaria è l'annullamento con rinvio per il ripristino del contraddittorio, salvo specifiche ragioni che giustifichino un diverso esito.
  • In presenza di una nullità procedurale rilevabile d'ufficio, il giudice d'appello o la Corte di legittimità possono assorbire questioni di merito (es. valutazione della pericolosità) in quanto irrilevanti fino al ripristino del corretto contraddittorio.

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