Cassazione Penale, Sentenza n. 123/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 3.7.2024 che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a seguito del fermo (poi non convalidato) per i reati di tentato omicidio nei confronti di Circelli Salvatore e detenzione, porto e ricettazione di arma con matricola abrasa. Il ricorso, articolato in cinque motivi, contestava: (1) la qualificazione dell'elemento soggettivo come dolo eventuale e la presunta incompatibilità del dolo eventuale con il tentato omicidio; (2) la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con contestazioni tecniche sulla dinamica dei colpi, sull'altezza uomo e sulla natura del corpo estraneo rilevato nel referto; (3) l'omessa o insufficiente valutazione delle dichiarazioni dell'indagato e di elementi che avrebbero documentato una estorsione/pestaggio a suo carico; (4) la mancata considerazione della dichiarazione dell'indagato circa il furto (e non la ricettazione) dell'arma; (5) l'illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, anche alla luce della spontanea consegna dell'arma e delle immagini di videosorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo complessivamente infondato o inammissibile nei vari profili. In sintesi: per il primo motivo la Corte ha rilevato un errore formale nella parte dell'ordinanza che parlava di "dolo eventuale", dato che la ricostruzione fattuale operata dal G.I.P. risultava invece coerente con la sussistenza del dolo diretto nella forma del dolo alternativo (compatibile con il tentato omicidio); tale errore è stato considerato ininfluente sulla decisione. I restanti motivi sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una rinnovata valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie (censure non consentite in sede di ricorso "per saltum" ex art. 311 c.2 c.p.p.), ovvero non denunciavano la mancanza dei requisiti minimi della motivazione. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ove Zizzo è ristretto (art. 94 disp. att. c.p.p.). Non è stata disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 111
Richiamata dalle parti per profili di garanzia processuale; la Corte la prende in considerazione nel quadro dei limiti del sindacato di legittimità sul merito delle valutazioni cautelari
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato in relazione all'impugnabilità delle misure cautelari e ai limiti del sindacato di legittimità: il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare è ammesso nei casi previsti dalla legge e con i vincoli indicati dalla giurisprudenza
Codice di procedura penale, art. 311, comma 2
Stabilisce che il ricorso diretto per cassazione contro un'ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto soltanto per violazione di legge; la Corte ha ribadito che, di conseguenza, non sono ammissibili censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti
Art. 56 (tentativo) e art. 575 (omicidio) utilizzati per ricondurre la fattispecie al tentato omicidio: la Corte valuta l'elemento soggettivo necessario (dolo diretto / dolo alternativo) per la configurabilità del tentato omicidio
Codice di procedura penale, artt. 192, 273, 292
Richiamati nella controversia in ordine alla valutazione delle dichiarazioni e dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha precisato che questioni inerenti l'attendibilità delle fonti e la valutazione probatoria non sono riassoggettabili al sindacato di legittimità nel ricorso 'per saltum', se non quando manchi la motivazione minima
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Norme relative alle esigenze cautelari e alla loro motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure sulla valutazione delle esigenze cautelari costituiscano, nel caso concreto, mera richiesta di diverso apprezzamento del merito, non consentita in cassazione
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Prevede la comunicazione al Direttore dell'Istituto penitenziario dell'eventuale provvedimento che non determina la rimessione in libertà; la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze applicative di misure cautelari (ricorso "per saltum") è ammesso principalmente per violazione di legge e per vizio della motivazione intesa come mancanza o apparente carenza dei requisiti minimi: non è lo strumento per rinnovare la valutazione del merito probatorio
- Non sono ammissibili in cassazione censure che si risolvono in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze probatorie, dell'attendibilità delle fonti o della valutazione delle esigenze cautelari: tali questioni vanno sollevate nei gradi di merito (rieame, appello) o nel riesame
- Il dolo eventuale è incompatibile con il reato di tentato omicidio; tuttavia il dolo alternativo (o la forma di dolo diretto/alternativo) è compatibile e può sorreggere l'accusa di tentato omicidio se la ricostruzione fattuale mostra che l'agente ha previsto e voluto indifferentemente uno degli esiti mortali
- Un errore formale nella qualificazione dell'elemento soggettivo (es.: richiamo al "dolo eventuale") può essere ritenuto ininfluente se dalla motivazione emerge con chiarezza che i fatti e gli elementi indiziari sono stati valutati in modo coerente con la corretta fattispecie (es.: dolo diretto/alternativo); la Corte verifica la rilevanza pratica dell'errore
- La semplice consegna di un'arma o di elementi probatori da parte dell'indagato non determina automaticamente l'insussistenza delle esigenze cautelari: il giudice valuta nel complesso la gravità del fatto, il quadro indiziario e le esigenze di accertamento e di tutela dell'ordine pubblico
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