Cassazione Penale, Sentenza n. 120/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato la fruizione di un permesso premio di cinque giorni a Catania (abitazione familiare), denunciando: 1) mancata acquisizione/aggiornamento dei pareri della Procura Nazionale Antimafia (PNA) e della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), ritenendo insufficienti pareri molto antecedenti nel tempo; 2) motivazione contraddittoria e insufficiente, in quanto il Tribunale avrebbe sottovalutato elementi rilevanti quali la disponibilità data dall'impresa vittima di estorsioni a impiegare il detenuto e il parere negativo dell'Area educativa del carcere, oltre a non giustificare il discostamento dalle prescrizioni del programma trattamentale che escludeva la fruizione dei permessi nella città di provenienza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso di cassazione, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. Il Collegio ha ritenuto che, pur non essendo obbligatorio aggiornare i pareri della PNA/DDA quando permessi analoghi erano stati concessi in precedenza, il giudice deve svolgere un esame concreto e individualizzato degli elementi che consentano di escludere la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di riattivazione. Nel caso di specie il Tribunale aveva accettato la fruizione del permesso in Catania nonostante gli elementi indicanti rischio di ripresa di contatti con il clan (anche alla luce della disponibilità della vittima a offrire lavoro), senza motivare adeguatamente tale valutazione, e senza spiegare il ragionevole discostamento dal programma trattamentale e dal parere negativo dell'Area educativa.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato quale base di censura relativa a vizi di motivazione e violazione di legge nella decisione impugnata; utilizzato dal ricorrente per dedurre la mancata acquisizione/aggiornamento dei pareri antimafia
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per denunciare motivazione contraddittoria e insufficiente nella valutazione del Tribunale di sorveglianza
art. 4-bis comma 2-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamata dalla difesa per sostenere che, in presenza di permessi già concessi nei tre mesi precedenti, non sarebbe necessaria una nuova istruttoria antimafia 'rafforzata' per autorizzare un permesso premio analogo
art. 30-ter Ord. pen.
Norma richiamata in relazione alla procedura di reclamo e concessione dei permessi premio; il giudice deve valutare, in concreto, la percorribilità del permesso per soggetti per reati ostativi di prima fascia
Massime di principio
- Per detenuti condannati per reati di mafia la concessione di permessi premio richiede un esame concreto e individualizzato della documentazione che consenta di escludere la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di riattivazione di tali contatti.
- Il luogo di fruizione del permesso (in particolare la città di provenienza) è un elemento cruciale: la presenza di fattori locali collegati all'organizzazione criminale incrementa l'onere motivazionale del giudice e può giustificare il diniego o limitazioni.
- Se il provvedimento si discosta dalle prescrizioni del programma trattamentale o da pareri interni (es. Area educativa), il giudice deve motivare adeguatamente le ragioni del discostamento riferendosi agli elementi individualizzanti del percorso rieducativo.
- I pareri della PNA/DDA non sempre devono essere aggiornati se permessi analoghi erano stati concessi di recente, ma l'autorità giudicante deve comunque considerare rischi nuovi o specifici collegati al luogo di fruizione e ad elementi sopravvenuti (es. dichiarazioni di vittime, segnalazioni di intimidazione).
- La mancata considerazione o la valutazione superficiale di elementi ostativi (es. disponibilità della vittima che può implicare forme di intimidazione, parere educativo negativo) può determinare l'annullamento del provvedimento per insufficiente motivazione.
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