Cassazione Penale, Sentenza n. 127/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata indicazione, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022). La difesa rileva che la ricorrente aveva già dichiarato domicilio presso la propria residenza alla polizia giudiziaria e che tutte le notifiche erano state regolarmente eseguite a quell'indirizzo; sostiene inoltre che l'applicazione formale della norma violerebbe gli artt. 3 Cost. e 6 CEDU ostacolando il diritto di appello.
La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Ha richiamato l'informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite del 24/10/2024 secondo cui: (i) la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 (la disposizione è stata abrogata dalla legge 9/8/2024 n.114 in vigore dal 25/08/2024 ma non ha efficacia retroattiva); (ii) ai fini di ammissibilità non è sufficiente la mera presenza in atti di una precedente dichiarazione/elezione di domicilio, occorre che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a quella precedente dichiarazione o elezione e ne indichi la collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto l'appello era stato presentato prima del 25/08/2024 e non conteneva né una dichiarazione o elezione di domicilio allegata né il richiamo espresso e la collocazione nel fascicolo; risultava indicata solo la residenza, elemento insufficiente. Perciò la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter c.p.p.
La previsione, fino alla abrogazione operata dalla legge 9/8/2024 n.114 (efficace dal 25/08/2024) si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024; per le impugnazioni nel regime ante-novella occorre che l'atto di impugnazione riporti un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indichi la sua collocazione nel fascicolo, ovvero sia allegata la dichiarazione/elezione, in modo da consentire l'immediata notificazione
d.lgs. 150/2022
Ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., imponendo l'indicazione o l'allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio agli atti di impugnazione
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.; l'abrogazione è operativa dal 25/08/2024 e non si applica retroattivamente alle impugnazioni proposte prima di tale data
artt. 614, 56, 660, 405 c.p.
Articoli del codice penale relativi ai reati per i quali la ricorrente era stata condannata in primo grado (richiamati nel provvedimento impugnato); la decisione della Cassazione è comunque di natura procedurale e non ha esaminato il merito penale
art. 76 d.lgs. 159/2011
Norma richiamata nel capo di imputazione originario; citata fra i reati contestati al momento della condanna di primo grado
Informazione provvisoria Sezioni Unite (24/10/2024)
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disposizione ante-abrogazione si applica alle impugnazioni presentate sino al 24/08/2024 e che l'atto di impugnazione deve contenere l'indicazione esplicita e la collocazione della precedente dichiarazione/elezione di domicilio oppure allegare la dichiarazione stessa
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta prima del 25/08/2024, si applica il regime previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p.: occorre allegare la dichiarazione/elezione di domicilio oppure inserire nell'atto di impugnazione un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione e indicarne la collocazione nel fascicolo
- La semplice indicazione della residenza nell'atto di impugnazione non sostituisce né l'allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio né il necessario richiamo alla sua collocazione nel fascicolo
- Per evitare l'inammissibilità, è buona prassi allegare sempre la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione o, se già presente in atti, indicarne con precisione la data e la collocazione (es. "dichiarazione di domicilio del dd/mm/aaaa, doc. n. X, fascicolo Y"), in modo da consentire l'immediata notificazione
- Dopo l'entrata in vigore della legge 9/8/2024 n.114 (dal 25/08/2024) l'obbligo non sussiste più, ma per ricorsi presentati prima di quella data resta applicabile la disciplina anteriore
- Le questioni procedurali formali possono avere effetti sostanziali (inammissibilità e perdita del rimedio): occorre quindi attenzione ai requisiti formali dell'atto di impugnazione per tutelare il diritto di difesa
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