Cassazione Civile, Ordinanza n. 23137/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; il contribuente è condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti di un soggetto esercente attività di trasporto merci su strada, sulla base dello scostamento dagli studi di settore e dell’antieconomicità della gestione (perdite dichiarate, redditività negativa e incongruenze reiterate). Il contribuente aveva impugnato l’atto; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello, annullando la rettifica limitatamente all’IVA, ritenendo che le presunzioni fondate sull’antieconomicità non consentissero il recupero IVA in assenza di una espressa contestazione di inesistenza delle operazioni, per non violare il principio di neutralità IVA. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 24, 32, 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., deducendo che l’inapplicabilità del metodo di accertamento all’IVA per il principio di neutralità non era stata dedotta nel ricorso introduttivo né nell’atto di appello, ma solo tardivamente con memoria, e quindi la CTR avrebbe pronunciato ultra/extra petita su un motivo nuovo e inammissibile; 2) violazione dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, censurando nel merito l’esclusione del recupero IVA nonostante l’accertamento fondato sugli studi di settore. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene invocato come vizio processuale per violazione delle regole sul thema decidendum e sull’ultrapetizione.
artt. 24, 32, 57 e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati per affermare che nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere proposti tempestivamente con il ricorso introduttivo e che non possono essere ampliati in appello o con memoria.
È richiamato per sostenere che il giudice non può pronunciarsi su una questione non introdotta dalle parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per denunciare la violazione di legge sostanziale nella parte della decisione relativa al recupero IVA.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
È la base normativa dell’accertamento fondato sugli studi di settore.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato quale norma sull’accertamento IVA, che la ricorrente ritiene applicabile anche nel caso deciso dalla CTR.
principio di neutralità dell’IVA
La CTR lo ha evocato per escludere la rettifica IVA in assenza di contestazione di operazioni inesistenti; la Cassazione non esamina il merito di tale affermazione perché assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; il giudice non può fondare la decisione su una questione nuova introdotta solo in appello o con memoria, pena violazione delle preclusioni processuali e dell’art. 112 c.p.c.
- La deduzione di un principio o di un limite all’accertamento fiscale, se non proposta tempestivamente nei gradi di merito nei modi previsti dal d.lgs. n. 546/1992, è inammissibile e non può essere posta a base dell’annullamento dell’atto impositivo.
- Quando l’accoglimento di un motivo processuale comporta la cassazione della sentenza e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione e consente la definizione della controversia, il motivo residuo sul merito resta assorbito.
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