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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23137/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; il contribuente è condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti di un soggetto esercente attività di trasporto merci su strada, sulla base dello scostamento dagli studi di settore e dell’antieconomicità della gestione (perdite dichiarate, redditività negativa e incongruenze reiterate). Il contribuente aveva impugnato l’atto; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello, annullando la rettifica limitatamente all’IVA, ritenendo che le presunzioni fondate sull’antieconomicità non consentissero il recupero IVA in assenza di una espressa contestazione di inesistenza delle operazioni, per non violare il principio di neutralità IVA. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 24, 32, 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., deducendo che l’inapplicabilità del metodo di accertamento all’IVA per il principio di neutralità non era stata dedotta nel ricorso introduttivo né nell’atto di appello, ma solo tardivamente con memoria, e quindi la CTR avrebbe pronunciato ultra/extra petita su un motivo nuovo e inammissibile; 2) violazione dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, censurando nel merito l’esclusione del recupero IVA nonostante l’accertamento fondato sugli studi di settore. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; il giudice non può fondare la decisione su una questione nuova introdotta solo in appello o con memoria, pena violazione delle preclusioni processuali e dell’art. 112 c.p.c.
  • La deduzione di un principio o di un limite all’accertamento fiscale, se non proposta tempestivamente nei gradi di merito nei modi previsti dal d.lgs. n. 546/1992, è inammissibile e non può essere posta a base dell’annullamento dell’atto impositivo.
  • Quando l’accoglimento di un motivo processuale comporta la cassazione della sentenza e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.
  • Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione e consente la definizione della controversia, il motivo residuo sul merito resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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