Cassazione Civile, Ordinanza n. 21906/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi di sponsorizzazione sostenuti da una società in favore di un'organizzazione con sede nella Repubblica di San Marino, all'epoca ricompresa tra i Paesi black list. La CTR aveva confermato il recupero, ritenendo rilevante la sproporzione tra l'importo delle sponsorizzazioni e l'utile di esercizio, nonché la mancanza di prova di un ritorno commerciale della spesa. In Cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che l'accertamento fosse fondato su elementi indiziari troppo scarsi per sorreggere la presunzione di evasione; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando un'inversione dell'onere della prova e l'indebito sindacato sulle scelte imprenditoriali, perché l'inerenza e la congruità del costo andrebbero valutate rispetto all'attività d'impresa e non ai soli ricavi diretti, specie in presenza di contabilità regolare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica trascrizione e localizzazione dell'avviso di accertamento, e lo ha comunque ritenuto infondato perché la presunzione dell'Ufficio era sorretta dalla antieconomicità delle sponsorizzazioni e dalla loro peculiarità soggettiva. Ha accolto solo parzialmente il secondo motivo: ha dichiarato inammissibile la censura sull'omesso esame del fatto decisivo per mancata specificazione del fatto omesso, ma ha ritenuto fondata la doglianza nella parte in cui la CTR aveva escluso l'inerenza sulla base dell'asserita mancanza di benefici economici e dell'eccessività della spesa. La Corte ha ribadito che i costi di sponsorizzazione sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa anche in via indiretta, potenziale o futura, senza che sia necessaria la prova di un utile o incremento concreto. Perciò ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Le presunzioni semplici a fondamento dell'accertamento devono essere contestate in modo specifico; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione integrale e localizzazione dell'atto impositivo, e comunque la presunzione di evasione è stata ritenuta sorretta dall'antieconomicità.
L'onere di provare la correttezza delle dichiarazioni e la deducibilità del costo grava sul contribuente quando l'Ufficio abbia fondato l'accertamento su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 300 del 1973
In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo quando il comportamento del contribuente risulti antieconomico e renda la contabilità intrinsecamente inattendibile.
- L'antieconomicità può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, e può legittimare la presunzione di evasione fiscale.
- Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su presunzioni semplici, il contribuente deve fornire prova contraria della correttezza delle proprie dichiarazioni.
- I costi di sponsorizzazione sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa anche in via indiretta, potenziale o in prospettiva futura; l'inerenza va valutata in senso qualitativo e non richiede la prova di un utile, di un vantaggio concreto o di un incremento effettivo dei ricavi.
- Non è corretto negare l'inerenza di una spesa di sponsorizzazione soltanto perché non sia dimostrato un ritorno commerciale diretto o perché la spesa sia ritenuta eccessiva rispetto ai benefici ottenuti.
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