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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34381/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda tre cartelle di pagamento emesse per somme dovute a seguito di liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relative a imposte dichiarate e non versate per gli anni d'imposta 2003 e 2004. Le cartelle erano state notificate tempestivamente alla società in nome collettivo, mentre alla socia, che nel frattempo era receduta dalla compagine sociale, erano state notificate solo nel 2010. I giudici di merito avevano annullato le cartelle nei confronti della socia ritenendo tardiva la notifica anche rispetto a lei, applicando il termine decadenziale di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e negando la possibilità di richiamare la disciplina dell'interruzione della prescrizione ex art. 1310 c.c. Le ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005 e dell'art. 1310 c.c., sostenendo che la tempestiva notifica alla società fosse sufficiente ai fini della riscossione anche verso il socio illimitatamente responsabile, che la responsabilità del socio receduto ex art. 2290 c.c. si estendesse ai debiti sorti quando era ancora socio e che la notifica della cartella alla società avesse altresì effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del coobbligato solidale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte che aveva annullato le cartelle per tardiva notifica al socio, affermando che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per debiti sociali sorti durante la partecipazione permane anche dopo il recesso ex art. 2290 c.c.; che la notifica tempestiva della cartella alla società impedisce la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione; e che la cartella, contenendo l'intimazione al pagamento, produce anche effetti interruttivi della prescrizione estesi ai coobbligati solidali ex art. 1310 c.c. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale posta a base della censura di violazione di legge.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento per somme derivanti da liquidazione automatica deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla norma; la notifica tempestiva al debitore principale impedisce la decadenza del potere di riscossione.

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005

    Richiamato dalle ricorrenti come disciplina transitoria, ritenuta coerente con la distinzione tra debitore principale e coobbligato.

  • art. 1310 c.c.

    La notificazione della cartella, in quanto atto anche interruttivo della prescrizione, estende i suoi effetti ai coobbligati solidali.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La pretesa trae origine dalla liquidazione automatica delle imposte dichiarate e non versate.

  • art. 14, lett. a), d.P.R. n. 602/1973

    L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo consegue ai controlli automatizzati e costituisce il titolo su cui si innesta la cartella.

  • art. 2290 c.c.

    Il socio receduto risponde delle obbligazioni sociali sorte prima della cessazione del rapporto sociale.

  • art. 2291 c.c.

    I soci della società in nome collettivo rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

  • art. 2304 c.c.

    Il beneficium excussionis resta azionabile dal socio, anche in sede di impugnazione della cartella.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato solo per distinguere il piano della prescrizione da quello della decadenza.

  • art. 2964 c.c.

    È richiamato per affermare che la disciplina della decadenza è autonoma e non si confonde con quella della prescrizione.

  • Corte cost. n. 280/2005

    Richiamata dalla CTR, ma la Corte chiarisce che non è decisiva nel caso concreto perché la disciplina vigente distingue debitore principale e coobbligato.

  • Cass., Sez. U, n. 28709/2020

    Il ruolo è formato nei confronti del debitore principale, ma può essere riferito ai coobbligati sussidiari; l'impugnazione della cartella è la sede per far valere il beneficium excussionis.

  • Cass. n. 6997/2020

    La cartella di pagamento, contenendo l'intimazione ad adempiere, ha anche effetto interruttivo della prescrizione.

  • Cass. n. 12714/2019

    Richiamata per ribadire che il socio può contestare la propria responsabilità anche tramite opposizione/impugnazione del titolo esecutivo.

  • Cass. n. 16878/2025

    Conferma che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile si estende alle obbligazioni sorte durante la partecipazione sociale.

  • Cass. Sez. U, n. 3022/2015

    Il socio illimitatamente responsabile è obbligato verso il creditore in via sussidiaria ma al pari della società anche per i debiti tributari.

  • Cass. n. 27189/2014

    Il socio illimitatamente responsabile resta obbligato per i debiti sociali anche dopo il recesso.

  • Cass. n. 6020/2020

    Conferma la persistenza della responsabilità del socio receduto per le obbligazioni sociali anteriori al recesso.

Massime di principio

  • Per i debiti tributari derivanti da liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la notifica della cartella entro il termine dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 al debitore principale impedisce la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione.
  • La responsabilità del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sorte durante la partecipazione sociale permane anche dopo il recesso, ai sensi dell'art. 2290 c.c., restando ferma la facoltà di opporre il beneficium excussionis.
  • Nella riscossione mediante ruolo, il titolo formato nei confronti dell'obbligato principale è riferibile anche ai coobbligati solidali o sussidiari; la notifica della cartella al socio non è necessaria ai fini della validità del potere di riscossione se la notifica alla società è stata tempestiva.
  • La cartella di pagamento, oltre a preannunciare la riscossione, contiene un'intimazione ad adempiere e quindi produce effetti interruttivi della prescrizione estesi ai coobbligati solidali ex art. 1310 c.c.
  • Decadenza dal potere di riscossione e prescrizione del credito tributario sono piani distinti e non vanno sovrapposti: la prima riguarda il potere di attivare la riscossione, la seconda l'estinzione del credito per inerzia nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiTributiObbligazioniProcesso civile
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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