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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00690/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di lease back immobiliare stipulato per un immobile sito in Genova: la società utilizzatrice, poi cessionaria del rapporto, contestava la decisione di merito che aveva dichiarato risolto di diritto il contratto per mancato pagamento dei canoni dal luglio 2015 e aveva ordinato il rilascio dell’immobile. La ricorrente sosteneva che, ai fini della verifica dell’usura, dovessero essere computati anche gli oneri derivanti da un contratto di Interest Rate Swap stipulato contestualmente e la penale di estinzione anticipata, deducendo altresì l’esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti. Inoltre lamentava che la Corte d’appello avesse valutato l’usurarietà con riferimento a momenti diversi dalla stipulazione e che, una volta accertata l’usura, il contratto dovesse essere considerato gratuito con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate. Con l’ultimo motivo contestava la gestione dei pagamenti dei canoni tramite addebito bancario, sostenendo che il mancato buon fine dei tentativi fosse imputabile alla banca e che quindi non sussistessero i presupposti della risoluzione per inadempimento e della clausola risolutiva espressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi istruttori; ha inoltre richiamato principi già consolidati secondo cui non è consentito cumulare, ai fini della verifica dell’usura, voci di costo aventi funzione diversa, come interessi corrispettivi, interessi moratori, penale di estinzione anticipata e oneri di un autonomo contratto IRS, quest’ultimo peraltro distinto e non formalmente opponibile alla concedente del leasing. Ha confermato anche la correttezza della decisione di merito sulla rilevanza della mora debitoria e sulla legittimità della risoluzione per mancato pagamento dei canoni, osservando che l’utilizzatrice, una volta falliti gli addebiti sul conto, avrebbe dovuto adempiere con mezzi diversi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito mascherata da violazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    La censura è inammissibile se non indica specificamente quando e in quali termini la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 644 c.p.

    La disciplina antiusura si applica agli interessi e costi del credito, ma non consente di sommare voci eterogenee aventi funzioni diverse.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato in tema di usura nei rapporti di finanziamento; la Corte esclude che nel caso concreto ricorressero i presupposti per la gratuità del contratto.

  • L. 7 marzo 1996 n. 108

    È richiamata come legge di modifica della disciplina antiusura.

  • d.l. 29 dicembre 2000 n. 394

    Richiamato in relazione al regime applicabile alla verifica dell’usurarietà.

  • art. 1362 c.c.

    La ricorrente invocava l’interpretazione del collegamento negoziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta al riesame del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato per sostenere la presunzione del collegamento negoziale, ma senza superare la valutazione di merito della Corte territoriale.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato in relazione alla mora del creditore, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 1220 c.c.

    Richiamato in relazione all’adempimento e all’offerta di pagamento; la Corte non ha ravvisato errori nella decisione di merito.

  • art. 1465 c.c.

    La ricorrente lo evocava per escludere i presupposti della clausola risolutiva espressa, ma la censura è stata ritenuta non adeguatamente sviluppata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l’etichetta della violazione di legge, mirino in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini della verifica dell’usura vanno considerate le voci di costo del credito effettivamente rilevanti e omogenee per funzione; non è consentito sommare automaticamente componenti aventi natura diversa, come interessi corrispettivi, interessi moratori, penali di recesso ed oneri di un distinto derivato finanziario.
  • Un contratto di copertura finanziaria stipulato con un soggetto diverso dal concedente del leasing può essere collegato sul piano economico, ma ciò non comporta automaticamente che i relativi oneri si sommino al costo del leasing ai fini del tasso usurario.
  • La clausola di estinzione anticipata ha natura di penale per il recesso e, proprio per tale funzione, non è computabile nel calcolo dell’usurarietà degli interessi del finanziamento.
  • Il superamento del tasso soglia non può essere affermato mediante un calcolo astratto che cumuli tutte le poste potenzialmente gravanti sul debitore senza distinguere tra interessi corrispettivi, mora e costi accessori con diversa funzione.
  • Se l’utilizzatore non riesce a far eseguire il pagamento dei canoni tramite addebito bancario, ciò non lo esonera dall’obbligo di adempiere con altri mezzi; il mancato pagamento integra inadempimento e può legittimare la risoluzione del contratto secondo la clausola risolutiva espressa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMoraLeasingImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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