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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03425/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (intermediario finanziario)

La controversia

Due coniugi agivano per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla gestione impropria del loro patrimonio mobiliare da parte di un promotore finanziario, dipendente/preposto di un intermediario finanziario. In primo grado era stata accertata la responsabilità della banca preponente e, in parte, di altro intermediario presso cui i clienti avevano poi trasferito le disponibilità. In appello la responsabilità della banca preponente era stata confermata, ma esclusa quella dell’altro intermediario; inoltre era stato negato il danno morale. La banca preponente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo principalmente la violazione delle norme sul nesso causale e sulla responsabilità del preponente per il fatto illecito del promotore finanziario, sostenendo che il trasferimento delle somme a un diverso intermediario era stato ordinato dai clienti stessi e che la condotta successiva del promotore costituiva causa esclusiva del danno, non riferibile all’attività svolta per conto della banca. I ricorrenti incidentali hanno censurato il rigetto del danno non patrimoniale e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale della banca, ritenendo erronea la motivazione della sentenza d’appello sulla responsabilità solidale del preponente per il fatto del promotore finanziario. Ha affermato che la Corte territoriale aveva riconosciuto la responsabilità della banca senza verificare correttamente se la condotta del promotore fosse stata posta in essere per finalità coerenti con l’incarico conferitogli, e aveva inoltre mostrato una contraddizione logica nel qualificare una parte della condotta come causalmente rilevante e un’altra come causa esclusiva del danno. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e l’intero ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sul nesso di causalità materiale tra condotta ed evento.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sul concorso di cause e sul nesso causale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana, in combinazione con il tema del nesso causale.

  • art. 21 TUF

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai doveri dell’intermediario e al profilo della responsabilità per l’operato del promotore.

  • art. 2049 c.c.

    La Corte lo considera espressione del criterio dell’"occasionalità necessaria" per la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto.

  • art. 31 TUF

    La Corte afferma che la norma speciale riproduce, nel rapporto tra intermediario e consulente finanziario, il medesimo criterio dell’occasionalità necessaria proprio dell’art. 2049 c.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto richiede un nesso di occasionalità necessaria: l’incarico deve avere reso possibile o agevolato la condotta dannosa.
  • È necessario verificare che il preposto abbia agito, anche se in modo autonomo o eccedendo i limiti dell’incarico, pur sempre perseguendo finalità coerenti con quelle del mandato ricevuto; se agisce per fini esclusivamente propri e estranei all’interesse del preponente, la responsabilità di quest’ultimo non può essere affermata.
  • Quando il giudice qualifica una condotta come causa esclusiva del danno, non può al tempo stesso attribuire efficacia causale alla sola fase iniziale della medesima sequenza fattuale senza spiegare coerentemente il rapporto tra i diversi segmenti della vicenda.
  • Nel giudizio di responsabilità del preponente per fatto del consulente finanziario, la motivazione deve ricostruire in modo non contraddittorio il collegamento causale tra l’attività svolta in forza dell’incarico e il pregiudizio subito dal cliente.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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